Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 81 del 30/11/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 81 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: ROMIS VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE 1,52:i
PRESSO CORTE D’APPELLO DI NAPOLI
nei confronti di:

r3

1) BOIANO PASQUALE N. IL 10/10/1983 *41?
avverso la sentenza n. 9928/2010 GIP TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 06/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINq,ENZO ROMIS;
lette/s~ le conclusioni del PG Dott. 4) w
4AA,.

Uditi difensor Avv.;

7-,) LA. t…p.,

ett

Data Udienza: 30/11/2012

AI e i A

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Torre Annunziata applicava a Boiano
Pasquale, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena ritenuta di giustizia per il reato di guida in stato
di ebbrezza ex art. 186, comma secondo, lett. b), del codice della strada, commesso il 2
ottobre 2010; il giudicante non accoglieva la richiesta di sostituzione della pena con il lavoro

dalla norma sanzionatoria alla disciplina invocata”.
2. Avverso tale decisione ha presentato ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore,
dolendosi della mancata sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità e sostenendo
che ricorrerebbero tutti i presupposti per la concessione di tale beneficio.
2.1 Ha altresì proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte
d’Appello di Napoli il quale ha dedotto violazione di legge in ordine alla mancata applicazione
della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, stabilita
dalla legge come obbligatoria nel caso di condanna – o di applicazione della pena ex art. 444
c.p.p. – per il reato in questione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. La tesi sostenuta dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Napoli è certamente
esatta. Ed invero, come previsto dall’art. 186 del codice stradale, per il reato in questione deve
essere obbligatoriamente applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida, anche nell’ipotesi di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di
rito, come già a suo tempo ritenuto da questa Corte anche a Sezioni Unite (Sez. Un., n. 8488 del
1998, Bosio, RV. 210981) prima delle modifiche apportate al codice della strada con le quali la
sanzione amministrativa accessoria “de qua” ha formato oggetto di espressa previsione
normativa, anche per l’ipotesi di applicazione della pena a richiesta delle parti.
La fondatezza della censura dedotta comporterebbe quindi un annullamento limitatamente a tale
punto, non rientrando la sanzione amministrativa accessoria, per la sua natura, nei termini
dell’accordo.
4. Per quel che riguarda il ricorso dell’imputato, ne va rilevata la tardività, che, tuttavia, in
relazione alla peculiarità del caso in esame, e per le ragioni di seguito indicate, non comporta la
conseguente declaratoria di inammissibilità.
Dall’esame degli atti risulta quanto segue: l’imputato rilasciò al proprio difensore, avv. Antonio
Cesarano, in data 24 novembre 2011, procura speciale, ai fini dell’opposizione a decreto penale
nonché per la richiesta di applicazione della pena; la sentenza fu pronunciata in data 6 marzo
2012, alla presenza del difensore stesso (come si rileva dal verbale di udienza), con contestuale
lettura della motivazione e deposito della sentenza in udienza.

di pubblica utilità così motivando: “non appare accoglibile in assenza di un rinvio normativo

t

E’ ius receptum che il termine per il ricorso per cassazione avverso la sentenza di
patteggiamento emessa in camera di consiglio è di 15 giorni [ex plurimis, in termini, Sez. 4, n.
43040 del 12/10/2011 Cc. (dep. 22/11/2011 ) Rv. 251113; nello stesso senso, Sez. U, n. 21039
del 27/01/2011 Cc. (dep. 26/05/2011 ) Rv. 249670): ed è ugualmente di 15 giorni, il termine dì
impugnazione anche se il giudice abbia formulato irrituale riserva di motivazione dilazionata
(Sez. 1, n. 5496 del 03/02/2010 Cc. – dep. 11/02/2010 – Rv. 246125). Secondo il consolidato e
cui l’imputato abbia rilasciato procura speciale al difensore per procedere all’applicazione della
pena su richiesta delle parti nella fase preliminare al dibattimento, non può farsi luogo alla
declaratoria di contumacia, sicchè la lettura della sentenza equivale a notificazione e da essa
decorre il termine per proporre impugnazione” (in termini, Sez. 1, n. 14015 del 07/03/2008 Cc. dep. 03/04/2008 – Rv. 240140; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 6326 del 17/11/1999 Cc. dep. 03/02/2000 – Rv. 215219). Nella concreta fattispecie, il termine di 15 giorni per impugnare
decorreva, quindi, dalla contestuale lettura di motivazione e dispositivo della sentenza in udienza
(e cioè dal 6 marzo 2012) – oltre che, ovviamente, per il difensore – anche per l’imputato,
proprio in virtù della procura speciale da questi rilasciata al difensore medesimo. Ne deriva che il
ricorso presentato in data 29 marzo 2012 dall. Avv. Antonio Cesarano presso il Tribunale di Torre
Annunziata Sez. Dist. Di Castellammare di Stabia – deve ritenersi tardivo. A nulla rileva,
invero, che il 21 marzo 2012 sia stato notificato all’imputato l’estratto della sentenza depositata,
trattandosi di avviso non dovuto, stante la irritualità della declaratoria di contumacia
dell’imputato non comparso ma difeso da difensore munito di procura speciale per la richiesta di
applicazione della pena su accordo delle parti poi accolta dal giudice [l’avviso di deposito della
sentenza (camerale) emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. è dovuto solo nel caso di deposito del
provvedimento oltre il termine di 15 giorni oppure di (irrituale) riserva di motivazione dilazionata
formulata dal giudice]. Conformemente ai princìpi enunciati da questa Corte, sarebbe infatti del
tutto illogico ammettere che un avviso del tipo ex art. 585, 2^ comma, lett. c), c.p.p., non
dovuto all’imputato non contumace, possa di fatto intervenire a modificare un termine la cui
decorrenza – peraltro già in corso – è fissata ex lege: “Nel caso in cui il deposito della sentenza
avvenga tempestivamente, le parti e i difensori sono posti in grado di conoscere l’esatto “dies a
quo” dell’impugnazione e di esaminare la motivazione della decisione impugnata. Pertanto,
l’eventuale avviso non dovuto all’imputato non contumace, notificato ex art. 585, secondo
comma, lett. c), c.p.p. non può, di fatto, intervenire a modificare un termine la cui decorrenza è
fissata per legge” [Sez. 6, Sentenza n. 5125 del 02/03/1999 – dep. 21/04/1999 – imp. Perazzo
N., Rv. 213677: nell’occasione, la Corte ha altresì precisato che l’osservanza del termine stabilito
per l’impugnazione “costituisce condizione essenziale per la validità del gravame e le indicazioni
contenute nella norma di cui all’art. 585 c.p.p. sono tassative e rigorose”, per cui non è

condivisibile indirizzo interpretativo, delineatosi nella giurisprudenza di legittimità, “nel caso in

assolutamente ipotizzabile che l’avvenuta notificazione (non dovuta) dell’estratto della sentenza
possa ingenerare l’affidamento circa una diversa decorrenza del termine e costituire una deroga
alla disciplina prevista; nello stesso senso,

Sez.

6,

n.

462

del

08/11/1996 Ud.

dep. 24/01/1997- Rv. 207731].
5. Tutto ciò premesso, mette conto tuttavia evidenziare che la fondatezza della censura dedotta
impugnata e di rilevare la illegalità della decisione adottata perché non rispettosa del patto
intercorso tra le parti, avendo il giudice applicato la pena concordata rigettando però la richiesta
di sostituzione della pena stessa con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità avanzata
congiuntamente alla richiesta di applicazione della pena; ed invero, una volta ritenuti (anche se
erroneamente) insussistenti i presupposti per l’applicazione della sanzione sostitutiva, il giudice
avrebbe dovuto respingere in toto la richiesta di patteggiamento: l’eventuale richiesta
dell’interessato di applicazione di una sanzione sostitutiva è, per sua natura, necessariamente
congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena e spetta sempre al giudice il
compito, ove la richiesta comprenda anche la sostituzione della pena detentiva, di controllarne
l’ammissibilità, rigettando la richiesta ove non ritenga applicabile la sostituzione [Sez. U, n. 295
de/ 12/10/1993 Ud. (dep. 17/01/1994 ) Rv. 195618; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 17198 del
18/04/2007 Cc. (dep. 04/05/2007) Rv. 236454].
6. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli
atti al Tribunale di Torre Annunziata per l’ulteriore seguito, con conseguente assorbimento sia
del ricorso del P.G. che dell’impugnazione, pur tardiva, dell’imputato.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torre
Annunziata per l’ulteriore corso.
Roma, 30 novembre 2012

Il Presidente

dal Procuratore Generale ha consentito a questa Corte di accedere all’esame della sentenza

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