Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 81 del 17/11/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 81 Anno 2017
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA
sul reclamo (qualificato dal Tribunale di sorveglianza di Lecce come ricorso con
provvedimento del 24/03/2015)
proposto da
Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
avverso l’ordinanza del 16/10/2014 del Magistrato di sorveglianza di Lecce,
nei confronti di
Ricciari Luigi Lucio, nato a Catania il 03/12/1975,
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Enrico Delehaye, il quale ha concluso chiedendo la qualificazione del
ricorso come reclamo e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza.
RITENUTO IN FATTO

1. Il Magistrato di sorveglianza di Lecce, con ordinanza del 16 ottobre 2014,
ha parzialmente accolto la richiesta di Ricciari Luigi Lucio, detenuto nella casa
circondariale di Lecce, diretta ad ottenere il rimedio risarcitorio previsto dall’art.

Data Udienza: 17/11/2016

35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (abbreviata in Ord. Pen.), inserito dal
d.l. 26 giugno 2014, n. 92, art. 1, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 117, per patite condizioni detentive contrarie alla
dignità della persona, ex art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (abbreviata in Cedu); ha, quindi,
ridotto la pena di cui al titolo in espiazione di giorni sei e ha riconosciuto un

2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto reclamo al Tribunale di
sorveglianza

di

Lecce,

il

Ministero

della

Giustizia

Dipartimento

dell’Amministrazione penitenziaria tramite l’Avvocatura distrettuale dello Stato.

3. Il Tribunale adito, con provvedimento del 24 marzo 2015, ha dichiarato la
propria incompetenza rispetto all’impugnazione proposta e ha trasmesso gli atti
a questa Corte di cassazione, ritenendo l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 35ter Ord. Pen. ricorribile solo per cassazione e non anche reclamabile, in assenza
di una espressa disciplina procedimentale, poiché il richiamo dell’art. 69, comma
6, lett. b), Ord. Pen., operato dall’art. 35-ter, comma 1, cit., sarebbe di natura
sostanziale e non procedurale.

4. Il Procuratore generale ha, invece, ritenuto che fosse stato correttamente
proposto il reclamo e ha chiesto, pertanto, la trasmissione degli atti al Tribunale
di sorveglianza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va disattesa la qualificazione del reclamo proposto dal Ministro della
Giustizia tramite l’Avvocatura dello Stato come ricorso per cassazione e non
come impugnazione davanti al Tribunale di sorveglianza di Lecce territorialnnente
competente.
La giurisdizionalizzazione dei reclami avverso atti e comportamenti della
Amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti delle persone detenute, di cui alla
norma procedimentale posta dall’art.

35-bis Ord. Pen, aggiunto dall’art. 3,

comma 1, lett. b), dl. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni,
nella legge 21 febbraio 2014, n. 10, comprende anche la materia dei rimedi
risarcitori conseguenti alla violazione dell’art. 3 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cedu) nei confronti
di soggetti detenuti o internati, di cui all’art. 35-ter Ord. Pen., inserito dall’art. 1,
2

risarcimento del danno di euro 72.

comma 1, d.l. 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, nella legge
11 agosto 2014, n. 117. Tale interpretazione è conforme sia al contenuto
letterale dell’art. 35-bis, comma 1, che richiama, nel suo incipit, il pregiudizio di
cui all’art. 69, comma 6, lett.

b), Ord. Pen., nel testo sostituito dall’art. 3,

comma 1, lett. i), n. 2, d.l. n. 146 del 2013, cit., ossia l’inosservanza da parte
dell’amministrazione di disposizioni previste dalla legge di ordinamento
penitenziario e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o

stesso art. 69, comma 6, lett. b), richiamato anche nell’incipit del successivo art.
35-ter;

sia alla finalità perseguita dal legislatore della novella, intesa ad

apprestare piena ed effettiva tutela giurisdizionale ai detenuti e agli internati, in
caso di violazione dei loro diritti, attraverso la previsione di un doppio grado di
procedimento di merito davanti al Magistrato e al Tribunale di sorveglianza, con
possibilità di ricorrere per cassazione avverso la decisione del Tribunale per
violazione di legge, secondo la scansione prevista dall’art. 35-bis, cit., commi 1,
2, 3, 4 e 4-bis.
Diversamente opinando, ossia ritenendo il provvedimento del Magistrato in
materia di rimedi risarcitori per detenzione in condizioni inumane o degradanti,
ricorribile solo per cassazione, non solo si contrasterebbe lettera e ratio delle
norme citate attraverso il descritto reticolo di richiami dell’art. 69, comma 1, lett.
b), nell’esordio di entrambi gli artt. 35-bis e 35-ter della legge n. 354 del 1975
(Ord. Pen.), come novellata dai citati dd.II. n. 146 del 2013 e n. 92 del 2014,
entrambi convertiti in legge, ma si lascerebbe senza un adeguato modello
procedimentale di riferimento proprio il pregiudizio per inumano trattamento
detentivo, benché uno dei prioritari obiettivi imposti dalla Corte europea dei
diritti dell’uomo (Corte Edu) e perseguiti dal legislatore italiano con le recenti
novelle sia stato proprio quello di introdurre un idoneo strumento di tutela in
caso di violazione dell’art. 3 della Cedu, posto che nessuno di quelli esistenti nel
nostro ordinamento nazionale era stato ritenuto soddisfacente quanto ad
accessibilità, tempestività ed efficacia.

2. Segue la corretta riqualificazione dell’impugnazione in esame come
reclamo, ai sensi dell’art. 35-bis, comma 4, Ord. Pen., e, quindi, l’annullamento
senza rinvio dell’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Lecce del 24 marzo
2015 e la trasmissione degli atti allo stesso Tribunale per il giudizio.

elr
3

all’internato un attuale e grave pregiudizio all’esercizio dei diritti, essendo lo

P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come reclamo

ex art. 35-bis, comma 4, Ord.

Pen., annulla senza rinvio l’ordinanza del 24/03/2015 del Tribunale di
sorveglianza di Lecce e dispone la trasmissione degli atti allo stesso Tribunale
per il giudizio.

Così deciso il 17/11/2016.

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