Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 81 del 12/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 81 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

BEN TIWA NEJME EDDINE BEN BECH alias WISLETI HABIB n. 26/5/1976

BEN KHALIFA MOHAMED n. 25/1/1984

avverso la sentenza n. 2523 del 18/1/2013 della CORTE DI APPELLO DI
VENEZIA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIOVANNI D’ANGELO che
ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la Corte di Appello di Venezia con sentenza del 18 gennaio 2013, nel
decidere sull’impugnazione avverso la sentenza del gup del Tribunale di Padova
del 13 aprile 2012 che, in sede di giudizio abbreviato, condannava BEN TIWA
NEJME EDDINE BEN BECH e BEN KHALIFA MOHAMED per il reato continuato di
cui all’art. 73 dpr 309.90, la confermava in punto di responsabilità riducendo le
pene, in particolare riconoscendo al BEN TIWA NEJME EDDINE BEN BECH la
attenuante di cui all’articolo 73 comma settimo dpr 309.90.
Entrambi gli imputati hanno presentato ricorso.
BEN TIWA NEJME EDDINE BEN BECH, con atto a firma del proprio difensore,
deduce la violazione legge ed il vizio di motivazione in relazione alla misura
eccessiva della pena base, al diniego delle attenuanti generiche ed all’aumento
eccessivo di pena per la continuazione; in particolare, ritiene inadeguata la
motivazione quanto alla determinazione della pena in misura superiore al minimo
edittale. Ritiene che la espressione che la pena sia “più che congrua” significhi la

Data Udienza: 12/11/2013

scelta di applicare la pena in misura maggiore a quella giusta. E che non era
corretto negare l’applicazione delle attenuanti
ua nti generi che sul solo ppresupposto dei
precedenti penali anche specifici e, comunque nonostante fosse stata
riconosciuta l’attenuante di cui all’articolo 73 d.p.r. 309/90 7° comma; espone
nel ricorso vari elementi atti ad incidere favorevolmente. Rileva, infine, l’eccesso
di aumento
aume
di pena per la continuazio
inuazione.
ne.
BEN KHALI FA MOHAMED con atto a propria firma
rma deduce innanzitutto
n
violazione leggeevizio di motivazione per la mancata traduzione della sentenza
in assenza
enza di motiva
motivazione sulla
lla reale

conoscenza della lingua da parte del ricorrente. Con secondo motivo deduce
l’errore nella individuazione della qualità e quantità della droga, nel diniego della
aenuante
tt
di cui cui al 7° comma dell’a rt . 73 5° comma dpr 309.90. Con terzo
motivo invoca “il controllo di legittimità anche sulla procura speciale” per la
richiesta di giudizio abbreviato”.
Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
Quanto al ricorso di Ben Tiwa Nejme Eddine Ben Bech, dalla elencazione dei
singoli motivi di doglianza fatta sopra si evince come le uniche questioni poste
riguardino valutazioni in merito contestate in modo peraltro generico e,
comunque, richiedendo attività non di competenza del giudice di legittimità,
mentre l’unico possibile errore logico individuato, quanto alla motivazione sulla
congruità della pena, in realtà è chiaramente pretestuoso essendo ben altro il
significato della espressione ritenuta indicativa dell’errore.
Quanto al ricorso di Ben Khalifa Mohamed, la doglianza in ordine alla
traduzione della sentenza di primo grado è irrilevante non deducendosi, se del
caso, quali possono essere conseguenza di tale mancata traduzione avendo il
ricorrente regolarmente proposto appello e non essendo certamente la
traduzione un elemento dell’atto la cui assenza lo renda nullo. Il secondo motivo
tocca profili di merito palesemente non rilevanti in questa sede mentre quanto al
terzo motivo, è del tutto incomprensibile quanto ad oggetto della questione e
finalità perseguita nell’ambito del giudizio di legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va
determinata nella misura di cui in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa
delle Ammende.

di primo grado in lingua nota al ricorr en

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA