Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8099 del 14/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 8099 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Godbless Bonny n. il 26.12.1983
avverso la sentenza n. 1175/2010 pronunciata dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere il 17.10.2011;
v
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 14.2.2014 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. V. Geraci, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 14/02/2014

Ritenuto in fatto
i. – Con sentenza resa in data 17.10.2011, il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere ha condannato Bonny Godbless alla pena di euro
1.500,00 di ammenda, in relazione al reato di guida senza patente,
commesso in Castel Volturno il 1.10.2009.
Avverso tale sentenza, a mezzo del proprio difensore, ha proposto appello l’imputato, censurando il provvedimento impugnato
per violazione della legge processuale, attesa l’avvenuta notificazione
dell’estratto della sentenza di primo grado presso lo studio del difensore e non a mano dell’imputato, in assenza di una preventiva esecuzione di ricerche o dell’emissione di un decreto di irreperibilità
dell’imputato.
Sotto altro profilo, il ricorrente censura la sentenza impugnata
per difetto di motivazione, avendo il primo giudice riscontrato la responsabilità penale dell’imputato sulla base di elementi di prova del
tutto insufficienti a tal fine.
Da ultimo, il ricorrente censura la sentenza impugnata sotto il
profilo della eccessiva quantificazione della pena.
Gli atti relativi al presente procedimento sono stati trasmessi
presso questa corte di cassazione attesa l’inappellabilità della sentenza impugnata.
Considerato in diritto
2. – Il ricorso è infondato.
Dev’essere preliminarmente rilevata l’infondatezza del primo
motivo d’impugnazione avanzato dal ricorrente in relazione alla pretesa nullità della notificazione dell’estratto della sentenza di primo
grado, dovendo rilevarsi come tale estratto sia stata notificato presso
il domicilio eletto dall’imputato, ai sensi dell’art. 161 c.p.p., coincidente con lo studio del proprio difensore
Nel merito, osserva la corte come il tribunale di Santa Maria
Capua Vetere sia pervenuto all’accertamento della responsabilità penale dell’imputato dopo aver verificato – a seguito dell’esame testimoniale dell’agente dei carabinieri che ebbe a fermare l’imputato in
occasione della commissione del fatto oggetto dell’odierno processo come, all’atto della richiesta di esibizione dei titoli di abilitazione alla
guida, l’imputato fosse sprovvisto della patente di guida e come, a seguito delle necessarie ricerche, in corrispondenza del suo nominativo,
non risultasse l’avvenuto conseguimento di alcuna patente (in ogni
caso, mai successivamente consegnata presso gli uffici competenti).
Tali motivazioni, pienamente coerenti sul piano logico e lineari
sul piano argomentativo, appaiono sufficienti a giustificare il giudizio
di condanna emesso nei confronti dell’imputato, anche alla luce della

2

3

3. – Quanto alla motivazione relativa all’entità della pena, è
appena il caso di rilevare come, secondo l’insegnamento di questa
corte di legittimità, il dovere di dettare una motivazione dotata di
specificità e articolata in dettaglio deve ritenersi necessaria, in ordine
alla quantità di pena irrogata, soltanto se la pena concretamente inflitta sia superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti, a dar conto dell’impiego dei criteri di cui
all’art. 133 c.p., le espressioni del tipo ‘pena congrua’ o ‘pena equa’
(come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere o, in modo onnicomprensivo, ai criteri di cui all’art. 133 c.p.)
(cfr. Cass., Sez. 2, n. 36245/2009, Rv. 245596), atteso che la scelta di
tali termini può ritenersi sufficiente a far ritenere che il giudice abbia
tenuto conto, intuitivamente e globalmente, di tutti gli elementi previsti dall’art. 133 c.p. (Cass., Sez. 6, n. 7251/1990, Rv. 184395).
Nella specie, il giudice di primo grado, nell’infliggere
all’odierno imputato la pena di euro 1.500,00 di ammenda (così determinata a seguito della concessione delle circostanze attenuanti generiche) — inferiore al minimo edittale -, indicando espressamente di
aver tenuto conto di “tutte le circostanze dell’episodio, considerato
trattarsi di persona incensurata e che nel caso non risultano danno di
rilievo a persone”, deve ritenersi aver soddisfatto i criteri più sopra
indicati, dettando una motivazione certamente sufficiente in relazione alla concreta entità della sanzione irrogata.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.2.2014

regola di esperienza incline a lasciar ritenere ragionevolmente prevedibile l’effettivo mancato possesso di un titolo abilitativo alla guida da
parte di un soggetto non in grado di fornirne, al momento del controllo da parte dell’autorità, né gli estremi, né l’eventuale fonte istituzionale idonea a darne contezza, né, successivamente, di assicurarne
la prova dell’effettivo avvenuto conseguimento, al momento del controllo dell’autorità, in sede giudiziale.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA