Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8098 del 14/02/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 8098 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Prandini Luca n. il 21.3.1967
nei confronti di:
Giacobazzi Gabriele n. il 14.8.1949
inoltre:
Giacobazzi Gabriele n. il 14.8.1949
avverso la sentenza n. 8089/2012 pronunciata dalla Corte d’appello
di Bologna il 21.2.2013;
visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
udita nell’udienza pubblica del 14.2.2014 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. V. Geraci, che ha
concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito, per Prandini Luca, l’avv.to G. Belcastro che ha concluso
riportandosi alle note depositate in udienza.

Data Udienza: 14/02/2014

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Ritenuto in fatto
i. – Con sentenza resa in data 17.1.2011, il tribunale di Bologna
ha assolto Gabriele Giacobazzi dall’imputazione relativa al delitto di
lesioni colpose ai danni di Vincenzino Prandini e di Maria Pasquini,
contestualmente dichiarando l’estinzione delle residue imputazioni
relative ai reati di cui agli artt. 659 e 650 c.p., per l’intervenuta oblazione.
In particolare, al Giacobazzi era stata contestata la condotta
consistente nel disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone,
nonché nel rifiuto di ottemperare all’ordine dell’autorità amministrativa, oltre che nelle lesioni personali colpose determinatesi ai danni
delle vittime per avere l’imputato provocato (nella qualità di legale
rappresentante della società “Rettifica Due Gi s.n.c.”, svolgente attività di lavorazioni meccaniche con l’ausilio di macchine utensili), immissioni rumorose in misura superiore ai limiti consentiti dalla legge,
in Zola Predosa, dai primi mesi del 2005 a tutto l’anno 2005.
Con sentenza in data 21.2.2013, la corte d’appello di Bologna,
in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato l’imputato responsabile del delitto di lesioni personali colpose, limitatamente alla persona offesa Maria Pasquini, condannandolo alla pena
di due mesi di reclusione, contestualmente rigettando le richieste
avanzate dalla parte civile Luca Prandini.
Avverso la sentenza d’appello, a mezzo dei rispettivi difensori,
hanno proposto ricorso per cassazione l’imputato e la parte civile Luca Prandini.
L’imputato Gabriele Giacobazzi censura la sentenza
impugnata sulla base di tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo, il ricorrente si duole del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nella parte in cui ha
affermato la responsabilità dell’imputato in relazione alle lesioni cagionate a Maria Pasquini, sulla base delle insufficienti e superficiali
indicazioni del consulente tecnico del pubblico ministero, totalmente
omettendo la considerazione delle contrapposte argomentazioni contenute nella consulenza tecnica della difesa.
2.1.1. –

Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza
impugnata per violazione della legge processuale, avendo la corte territoriale ammesso l’acquisizione, agli atti del giudizio, di una consulenza tecnica d’ufficio originariamente depositata in un separato procedimento civile non ancora definito con sentenza passata in giudicato, in violazione dell’art. 238, co. 2, c.p.p..
2.1.2. –

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La parte civile Luca Prandini censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la corte
territoriale erroneamente escluso la sussistenza di un danno sofferto
iure proprio dal ricorrente, in contrasto con il complesso degli elementi istruttori acquisiti nel corso del giudizio, nel loro insieme idonei ad attestare inequivocabilmente l’avvenuta provocazione di danni
non patrimoniali a carico del ricorrente quali conseguenze immediate
e dirette del reato ascritto all’imputato.
2.2. –

Considerato in diritto
3.1. – Osserva preliminarmente la Corte che il reato di lesioni
personali per il quale l’imputato è stato tratto a giudizio è prescritto,
trattandosi di un fatto di lesione colpose commesso a tutto il 2005, la
cui eventuale permanenza deve ritenersi comunque cessata alla data
31.12.2005.
Al riguardo, rilevato che il ricorso proposto non appare manifestamente infondato, né risulta affetto da profili d’inammissibilità di
altra natura, occorre sottolineare, in conformità all’insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, come, in presenza di una
causa estintiva del reato, l’obbligo del giudice di pronunciare
l’assoluzione dell’imputato per motivi attinenti al merito si riscontri
nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell’insussistenza del fatto,
ovvero della sua non attribuibilità penale all’imputato, emergano in
modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del
giudice, sia assimilabile più al compimento di una ‘constatazione’,
che a un atto di ‘apprezzamento’ e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v. Cass., n.
35490/2009, Rv. 244274).
E invero, il concetto di ‘evidenza’, richiesto dal secondo comma dell’art. 129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità
processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge

2.1.3. – Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza
impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, nella parte
in cui ha ritenuto violate, da parte della società dell’imputato, le prescrizioni imposte dalla legge ai fini del rispetto dei limiti consentiti
per le immissioni rumorose individuate come causa delle lesioni patite da Maria Pasquini, in assenza di alcuna prova, nonché in violazione della complessa normativa vigente sul punto.

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richiede per l’assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass., n. 31463/2004, Rv. 229275).
Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del
reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell’imputato
occorre applicare il principio di diritto secondo cui ‘positivamente’
deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l’estraneità dell’imputato a quanto allo stesso contestato,
e ciò nel senso che si evidenzi l’assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non
rilevando l’eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della
prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra
opposte risultanze (v. Cass., n. 26008/2007, Rv. 237263).
Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui
questa Corte – anche tenendo conto degli elementi evidenziati nelle
motivazioni della sentenza impugnata – non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma
dell’art. 129 c.p.p..
Ne discende che, ai sensi del richiamato art. 129 c.p.p., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con riguardo alle statuizioni penali in essa contenute, per essere il reato contestato estinto
per prescrizione.
3.2. — Dev’essere viceversa rilevata la manifesta infondatezza
del ricorso proposto dalla parte civile Luca Prandini.
Al riguardo, mette conto di rilevare come, con le doglianze illustrate nell’atto d’impugnazione proposto in questa sede, il ricorrente prospetti unicamente una diversa lettura delle risultanze istruttorie
acquisite, in difformità dalla complessiva ricostruzione operatane dai
giudici d’appello, limitandosi a dedurre (peraltro, in modo solo generico) i soli elementi astrattamente idonei a supportare la propria alternativa rappresentazione del fatto (con particolare riguardo ai danni asseritamente sofferti in proprio per effetto dell’attività contestata
all’imputato), senza tuttavia farsi carico della complessiva riconfigurazione del complesso degli elementi istruttori raccolti (nel senso di
offrirne una concreta e coerente rappresentazione favorevole agli assunti prospettati), che, viceversa, la corte territoriale ha ricostruito
(in senso contrario) con adeguata coerenza logica e linearità argomentativa.
Sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale la
modificazione dell’art. 6o6 lett. e) c.p.p., introdotta dalla legge n.
46/2006 consente la deduzione del vizio del travisamento della prova

là dove si contesti l’introduzione, nella motivazione, di un’informazione rilevante che non esiste nel processo, ovvero si ometta la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. Il sindacato della corte di cassazione resta tuttavia quello di sola legittimità, sì che
continua a esulare dai poteri della stessa quello di una rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove
venga prospettata dal ricorrente una diversa e asseritamente più adeguata valutazione delle risultanze processuali (v., ex multis, Cass.,
Sez. 2, n. 23419/2007, Rv. 236893).
Da ciò consegue che gli “altri atti del processo specificamente
indicati nei motivi di gravame” menzionati dal testo vigente dell’art.
606, comma primo, lett. e), c.p.p., non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati anche in relazione all’intero contesto probatorio, avrebbero potuto determinare
una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione
si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (Cass., Sez. 4, n.
35683/2007, Rv. 237652).
Sulla base di tali premesse, rilevata la manifesta infondatezza
dei motivi d’impugnazione avanzati dal Prandini, dev’essere pronunciata la relativa inammissibilità, in conformità al disposto di cui
all’art. 606, co. 3, c.p.p..

Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio la impugnata sentenza — così pronunziando ai fini penali – perché il reato addebitato è estinto per intervenuta prescrizione.
Pronunziando ai fini civili, dichiara inammissibile il ricorso di
Prandini Luca e lo condanna al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.2.2014.

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