Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8095 del 24/01/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8095 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: GALLO DOMENICO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Frisani Antonio, nato a Cerignola il 5/11/1948
De Laurentis Riccardo, nato a Cerignola il 25/10/1960
avverso la sentenza 7/10/2011 della Corte d’appello di Bari, III Sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Aurelio Galasso, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per
prescrizione
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza in data 7/10/2011, la Corte di appello di Bari,
confermava la sentenza del
Tribunale di Bari, Sezione distaccata di
Modugno, in data 26/3/2008, che aveva condannato Frisani Antonio e De
Laurentis Riccardo alla pena di mesi otto di reclusione ed C. 400,00 di multa
per il reato di concorso in truffa aggravata, nonché al risarcimento del danno
Data Udienza: 24/01/2013
in favore della costituita parte civile X. Francesco Saverio.
2.
La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello,
in punto di incompetenza territoriale e confermava le statuizioni del primo
giudice, ritenendo
accertata la penale responsabilità di entrambi gli
imputati in ordine ai reati a loro ascritti, ed equa la pena inflitta.
Avverso tale sentenza propongono un unico ricorso entrambi gli
imputati per mezzo del comune difensore di fiducia, sollevando tre motivi
di gravame.
3.1
Con il primo motivo ripropongono l’eccezione di incompetenza
territoriale del giudice adito, deducendo che il reato si è consumato in
Cerignola, ricadente nella competenza del Tribunale di Foggia;
3.2
Con il secondo motivo deducono violazione di legge in relazione
all’art. 640 cod. pen. e vizio della motivazione sul punto. Al riguardo
eccepiscono che nella fattispecie del pagamento con assegno post-datato
difetterebbero gli estremi degli artifici e raggiri;
3.3
Con il terzo motivo deducono violazione di legge e vizio della
motivazione dolendosi della mancata concessione della sospensione
condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso non può essere considerato inammissibile non essendo
manifestamente infondato il terzo motivo in punto di sussistenza dei
requisiti della condotta punibile, attuata mediante il rilascio di assegni postdatati.
2.
Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza
rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
3.
Devono essere confermate le statuizioni civili per le ragioni
compiutamente esposte dai giudici del merito in ordine alla responsabilità
dei prevenuti.
2
3.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere 11 reato estinto per
1
prescrizione. Conferma le statuizioni civili.
Così deciso, il 24 gennaio 2013
Il Consigliere estensore