Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8094 del 29/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 8094 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PISANI CARLO N. IL 01/09/1958
DEL GRANDE PAOLO N. IL 10/10/1970
avverso la sentenza n. 2087/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del
18/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Acmeno forte E0 VIOLA
che ha concluso per
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Con il primo, i ricorrenti deducono violazione di legge e inosservanza di legge processuale nonché vizio di motivazione, in punto di valutazione delle prove poste a fondamento dell'affermazione della responsabilità penale. Rilevano che, soprattutto con riferimento all'ipotesi di cui al capo a), manca completamente nella motivazione, e prima ancora in atti, la prova certa dell'avvenuto impossessamento della cosa sottratta e, dunque, del perfezionamento del reato, anche solo in forma tentata. Sostengono infatti che non vi è certezza alcuna che i due soggetti ripresi nei filmati registrati dalle telecamere interne al supermercato fossero proprio gli imputati né, comunque, che quei soggetti, ripresi nell'atto di nascondere delle bottiglie di liquore sotto i propri vestiti, abbiano poi sottratto effettivamente tali beni, ciò in quanto non vi è nessun rinvenimento della merce che si ipotizza sottratta, né vi è alcun dato in tal senso desumibile da un intervento effettuato nell'immediatezza dalla vigilanza del supermercato. 2.2. Con il secondo motivo deducono ancora violazione di legge e vizio di motivazione in punto di accertamento della sussistenza dell'ipotesi criminosa ad oggetto del secondo capo d'imputazione. Rilevano al riguardo che emerge dalla sentenza stessa che i soggetti ripresi nel filmato dell'11/11/2004 hanno semplicemente preso alcune bottiglie dagli scaffali e le hanno posate nei carrelli e che successivamente gli stessi soggetti, fermati dagli operanti, non erano risultati in possesso delle bottiglie, le quali dunque erano state riposate prima di giungere alle casse: con ciò delineandosi una condotta che non poteva considerarsi idonea e diretta in modo non equivoco alla commissione di un furto. 2 infraquinquennale, con il beneficio della sospensione condizionale: fatti Contestano in proposito che possa farsi riferimento ad una ammissione di responsabilità dagli odierni imputati, in quanto non desumibile dall'istruttoria compiuta e perché, comunque, al più espressiva di una mera intenzione criminosa, in sé irrilevante. Sotto altro profilo deducono che priva di logico fondamento ed erronea in diritto è comunque la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 comma 1 n. 2 cod. pen.. di motivazione in ordine alla ritenuta procedibilità del reato in mancanza di querela, almeno per quanto riguarda il capo b) di imputazione. Rilevano infatti che per tale ultimo reato la querela è stata sporta dal direttore del supermercato sprovvisto della relativa legittimazione, in quanto non avente la qualità di legale rappresentante dell'ente proprietario e non munito di formale investitura al riguardo; evidenziano peraltro che sul punto la sentenza d'appello ha omesso qualsivoglia motivazione. 2.4. Con il quarto motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Deducono che la tenuità del fatto avrebbe dovuto comportare il riconoscimento delle attenuanti generiche e che comunque priva di motivazione risulta la determinazione da parte del giudice del merito di un aumento per la continuazione con riferimento al capo b) non limitato ai minimi edittali. 3. - Con memoria depositata in data 13/1/2014, contenente "motivi nuovi", il difensore degli imputati ha evidenziato che, con riferimento alla contestata sussistenza dell'aggravante dell'uso di mezzo fraudolento (art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.), è di recente intervenuta pronuncia delle Sezioni Unite che, risolvendo contrasto interpretativo sorto in relazione alla configurabilità dell'aggravante in fattispecie analoga, ha dato al quesito risposta negativa (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974). Considerato in diritto 4. È fondato il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui con esso ci si duole della riconosciuta aggravante speciale dell'uso di mezzi fraudolenti (art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.). Con la su richiamata sentenza, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, risolvendo il contrasto di giurisprudenza registratosi in punto di configurabilità, 3 2.3. Con il terzo motivo deducono inosservanza di norma processuale e vizio con riferimento al reato di furto, dell'aggravante detta in caso di «mero occultamento all'interno di una borsa o sulla persona della merce sottratta dagli scaffali di un esercizio commerciale nel quale si pratichi la vendita a self service», hanno ritenuto, sulla base del principio di offensività - da intendere come riferito non al nucleo offensivo del reato ma alle modalità offensive ed aggressive della condotta - che l'aggravante in parola debba interpretarsi come mirata a delineare una condotta, posta in essere nel corso dell'iter criminoso, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia e le difese che questi ha apprestato a difesa della cosa. Hanno pertanto escluso che tale insidiosa, rimarcata efficienza offensiva si configuri nel caso in questione, trattandosi di «banale, ordinario accorgimento che non vulnera in modo apprezzabile le difese apprestate a difesa del bene», precisando che, semmai, l'aggravante può configurarsi nei casi della borsa dotata di «doppio fondo» e della panciera utilizzate per occultare abilmente la merce o di accorgimenti utilizzati per «schermare» le placche antitaccheggio. Alla luce di tale principio, nelle fattispecie in esame - non risultando l'adozione di alcuno di siffatti accorgimenti - deve certamente escludersi che il mero nascondimento nella persona della merce sottratta all'esercizio commerciale possa integrare la frode tipica. L'aggravante deve essere quindi esclusa con riferimento ad entrambi i reati contestati. 5. Deve pertanto passarsi ad esaminare, in ordine logico, la subordinata questione, prospettata dai ricorrenti con riferimento alla seconda imputazione, della legittimazione del direttore del supermercato a proporre querela, in quanto condizione di procedibilità per il reato di furto semplice. Le censure in proposito svolte devono però essere disattese, alla luce del principio affermato dalla stessa pronuncia delle Sezioni Unite testè citata. È stato in essa, infatti, evidenziato che con l'incriminazione del reato di furto si tutela il possesso di cose mobili, e che il possesso, a tali fini, non va inteso negli stretti termini di cui all'art. 1140 cod. civ., ma in senso più ampio, comprensivo della detenzione a qualsiasi titolo, quale mera relazione di fatto qualunque sia la sua origine. Si è pertanto rilevato che il bene giuridico protetto dal reato di furto è costituito non solo dal diritto di proprietà e dai diritti reali e personali di godimento, ma anche del possesso, come sopra delineato, inteso nel senso di detenzione qualificata con la cosa, con il conseguente potere di utilizzarla e di disporne. 4 scaltrezza, volta a sorprendere la contraria volontà del detentore ed a vanificare Di conseguenza si è affermato che non è necessario che il detentore debba avere anche poteri di rappresentanza del proprietario della cosa, quasi che il diritto di querela debba in ogni caso spettare solo al proprietario o a soggetto che di questo abbia poteri di rappresentanza, discendendone ulteriormente che persona offesa del reato è il detentore e non il proprietario non detentore, danneggiato dallo stesso. In questa prospettiva, è stata espressamente attribuita dalle Sezioni unite al direttore dell'esercizio commerciale, che ha l'obbligo di custodia delle cose ivi offesa, a causa del pregiudizio socialmente protetto che questi subisce per effetto della sottrazione del bene che gli è affidato. Deve pertanto riconoscersi, anche nel caso di specie, la ritualità della querela proposta dalla responsabile del supermercato in cui ha avuto luogo la sottrazione. 6. Definite nel modo suddetto le indicate questioni di carattere preliminare, e dovendosi pertanto ricondurre le ipotesi ascritte agli imputati al reato, consumato o tentato, di furto semplice aggravato dalla contestata recidiva specifica reiterata e infraquinquennale, deve a questo punto rilevarsi - in via preliminare e assorbente rispetto all'esame degli altri motivi di ricorso - che per entrambe deve ritenersi ormai maturata la prescrizione. Trattandosi invero di fatti commessi rispettivamente in data 5 e 11 novembre 2004, giudicati in primo grado con sentenza emessa 1'11/5/2009, in relazione ad essi trova applicazione (quanto al regime della prescrizione) la disciplina successivamente intervenuta con la legge 6 dicembre 2005 n. 251 (c.d. legge Cirielli), in quanto più favorevole agli imputati, ai sensi degli artt. 2 cod. pen. e 10 legge n. 251 cit. (come inciso dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 393/2006); con la conseguenza che il termine di prescrizione per i reati de quibus deve ritenersi stabilito in sette anni e sei mesi, sicché calcolata anche la sospensione di 11 mesi e 6 giorni derivante, ai sensi dell'art. 2-ter d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in legge 24 luglio 2008, n. 125, dal rinvio della trattazione del giudizio d'appello dall'udienza del 12/03/2012 a quella del 18/02/2013 - la prescrizione deve ritenersi maturata rispettivamente, per il primo reato, alla data dell'Il aprile 2013 e, per il secondo, a quella del 17 aprile 2013 (termine quest'ultimo al cui calcolo peraltro si sarebbe dovuto giungere, per il reato tentato di cui al capo b, anche in applicazione del previgente testo dell'art. 157 cod. pen.). Al riguardo, mette conto rilevare che, in conformità all'insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, in presenza di una causa estintiva del 5 contenute e la conseguente detenzione delle stesse, la qualifica di persona reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontri nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una "constatazione", che a un atto di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v. Sez. U n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). pen., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Sez. 6, n. 31463 del 08/06/2004, Dolce, Rv. 229275). Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui "positivamente" deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v. Sez. 2, n. 26008 del 18/05/2007, Roscini, Rv. 237263). Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte - anche tenendo conto degli elementi evidenziati nelle motivazioni delle sentenze di merito - non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui dell'art. 129 comma 2 cod. proc. pen.. Ne discende che, ai sensi del richiamato art. 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere entrambi i reati contestati agli imputati estinti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la impugnata sentenza per essere i reati addebitati estinti per prescrizione. Così deciso il 29/01/2014. E invero, il concetto di "evidenza", richiesto dell'art. 129 comma 2 cod. proc.

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