Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8090 del 15/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 8090 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI TORRE ANNUNZIATA
nei confronti di:
SAPORITO ANTONIO N. IL 17/10/1949
avverso la sentenza n. 7/2012 TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 08/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 6I liti O Ro rIA
che ha concluso per 4( ‘vi
coi*. ;

Data Udienza: 15/11/2013

Ci

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 31/5/2012 il Giudice di pace di Pompei dichiarava
Saporito Antonio responsabile del reato di cui all’art. 590 commi 2 e 3 cod. pen.,
perché per imprudenza, negligenza ed imperizia, nonché in violazione degli artt.
146 e 177, comma 3, cod. strada, alla guida dell’autovettura Alfa Romeo 33 tg.
SO 259602, percorrendo in Poggiomarino il Viale dei Martiri e omettendo di
fermarsi al segnale di stop posto all’intersezione tra lo stesso e via Publio Virgilio

adibiti a servizi di polizia con i dispositivi acustici e luminosi attivati, collideva con
la Moto Guzzi condotta dall’appuntato dei carabinieri Parlato Luigi – che,
impegnato in operazione di servizio, stava percorrendo in senso vietato con
sirena e lampeggianti accesi quest’ultima via – determinandone la caduta e così
cagionandogli lesioni personali gravi; fatto accertato in Poggiomarino il
26/3/2006.
In accoglimento dell’appello proposto dall’imputato, con sentenza
dell’8/4/2013 il Tribunale di Torre Annunziata in riforma della sentenza
impugnata ha assolto SAPORITO Antonio dal reato a lui ascritto

«perché il fatto

non sussiste».
Accertava in punto di fatto il Tribunale che il segnale di stop aveva in origine
lo scopo di assicurare la precedenza ai veicoli che procedevano lungo la via
Publio Virgilio Marone provenendo della via 4 Novembre (provenendo dunque da
destra rispetto al senso unico di marcia percorribile lungo il viale dei martiri) e
che però la disciplina della circolazione nel tratto in questione era mutata a far
data dal marzo 2003, con l’istituzione del senso unico di marcia, lungo la Via P.V.
Marone, proprio nel tratto compreso tra il viale dei Martiri e la via 4 Novembre
con direzione verso quest’ultima via, mentre opposto senso unico di marcia era
stato disposto nell’altro tratto di via P.V. Marone verso via Dante Alighieri, con la
conseguenza che «il traffico veicolare proveniente a senso unico da viale dei
Martiri può proseguire la marcia nei tratti predetti senza incrociarsi con altri
veicoli che possano tagliare loro la strada».
Ciò posto, li giudice a quo rilevava in diritto che «non vi è alcuna ragione
plausibile per invocare l’osservanza di segnaletica (erroneamente posta) che
obblighi a dare la precedenza con o senza fermata»

e che «nella predetta

situazione certamente non sarebbe ragionevole esigere che il conducente si
arresti al segnale di stop per verificare che non sopraggiungono veicoli
contromano», derivandone il convincimento dell’impossibilità di addebitare al
Saporito la violazione specifica dell’art. 145, comma 5, cod. strada, né quella

Marone nonché di rispettare l’obbligo di lasciare libero il passaggio ai veicoli

generica dell’art. 146 dello stesso codice che prescrive l’osservanza della
segnaletica stradale.
Soggiungeva che, in tale contesto, «il fatto di avere, nell’effettuare la svolta
a destra, urtato contro una motocicletta dei carabinieri che, sia pure per
esigenze di servizio, proveniva contromano … si pone come accadimento
eccezionale che esclude il nesso di causalità tra la condotta e l’evento».
Escludeva ancora che, sotto altro profilo, potesse addebitarsi al Saporito la
violazione degli obblighi di condotta imposti dall’art. 177, commi 2 e 3, cod.

consentano di affermare con certezza che il Saporito, avendo udito il segnale
acustico di allarme, non avesse lasciato libero il passaggio o avesse omesso di
fermarsi, essendo piuttosto ragionevole ritenere che, in considerazione della
situazione dei luoghi e della velocità tenuta dalla persona offesa,

«il Saporito,

ignaro della situazione di pericolo, si sia trovato il motociclista addosso mentre
effettuava la svolta a destra, prima ancora di rendersi conto del suo
sopraggiungere contromano».

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata denunciando violazione di
legge penale e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc.
pen..
Rileva il ricorrente che la circostanza che «il segnale di stop dovesse
ritenersi non più operante a seguito del cambio dei sensi di marcia delle strade
che confluivano nell’incrocio, come certificato dal Comune» è da ritenersi «del
tutto irrilevante in quanto il permanere del segnale di stop, a prescindere dalla
sua utilità, imponeva comunque all’imputato di fermarsi all’incrocio,
indipendentemente dalla possibilità che la sua traiettoria potesse configgere con
quella di un altro veicolo».
Soggiunge che il pur ravvisabile concorso di colpa della persona offesa «non
scrimina la responsabilità del primo in relazione all’incidente causato, ma può
determinare invece una diminuzione della pena ai sensi dell’art. 133 cod. pen.»,
considerato peraltro che l’imputato «non solo non osservò il segnale di stop
apposto all’incrocio, ma nemmeno quelle regole di comune diligenza e prudenza
che pur si imponevano nell’approcciare il predetto incrocio».

Considerato in diritto

3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

strada, rilevando al riguardo la mancanza di emergenze istruttorie che

Secondo l’art. 140 cod. strada, gli utenti della strada devono comportarsi in
modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione stradale ed in modo
che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale e secondo l’art. 141 vi è
obbligo di adeguare la velocità alle concrete condizioni della circolazione e
obbligo di conservare sempre il controllo del veicolo.
Tali disposizioni dimostrano che la misura della diligenza che si pretende nel
campo della circolazione dei veicoli è massima, richiedendosi a ciascun utente, al
fine di controbilanciare la intrinseca pericolosità della specifica attività

in espansione, una condotta di guida di assoluta prudenza della quale fa parte
anche l’obbligo di preoccuparsi della possibili irregolarità di comportamento di
terze persone. Il principio dell’affidamento dunque, nello specifico campo della
circolazione stradale, trova un opportuno temperamento nell’opposto principio,
secondo cui l’utente della strada è responsabile anche del comportamento
imprudente di altri utenti purchè rientri nel limite della prevedibilità (v. ex multis
Sez. 4, n. 27350 del 23/05/2013; Sez. 4, 14/02/2008, Notarnicola).
La sentenza impugnata, nell’attribuire pressoché esclusiva e assorbente
rilevanza alla circostanza che l’imputato nell’occorso, imboccando con la sua
autovettura la via posta sulla destra rispetto a quella di sua provenienza e a
senso unico di marcia, non aveva alcun obbligo di fermarsi allo stop posto
all’incrocio e omettendo di considerare in modo adeguato le concrete modalità
del sinistro e con esse la possibilità per l’imputato comunque di avvedersi della
condotta del conducente del motoveicolo, non si è conformata a tale principio e
ha dato una giustificazione insufficiente all’espresso convincimento dell’assenza
di alcuna responsabilità in capo allo stesso.
La pronuncia d’appello offre infatti al riguardo la sola generica osservazione
secondo cui «la visuale a destra era ostruita dall’edificio all’angolo e … alla
velocità di 60 kmh orari cento metri si percorrono in circa 6 secondi. È quindi
ragionevole ritenere che il Saporito, ignaro della situazione di pericolo, si sia
trovato il motociclista addosso mentre effettuava la svolta a destra, prima
ancora di rendersi conto del suo sopraggiungere contromano».
Si tratta però di un convincimento debolmente fondato su pochi e generici
dati (l’esistenza di un edificio all’angolo dell’intersezione e la velocità
presumibilmente tenuta dalla moto condotta dalla persona offesa), come tali in
realtà oggettivamente incapaci di escludere a priori ogni addebito di negligenza o
imprudenza all’imputato, al qual fine sarebbe infatti stato necessario quanto
meno considerare altri dati oggettivi quali: la posizione dei veicoli al momento
dello scontro e rispetto alle dimensioni delle strade percorse; la distanza
dall’incrocio; le parti dei due veicoli tra le quali si è verificato l’impatto;

considerata, peraltro assolutamente indispensabile alla vita sociale e sempre più

l’esistenza di condizioni tali da poter rendere comunque avvertito l’imputato della
presenza dei veicoli condotti contromano dai carabinieri (avuto in particolare
riguardo alla circostanza, emergente dalla sentenza impugnata, che a percorrere
la via in questione contromano impegnati nella medesima operazione di servizio
alla guida dei motoveicoli in dotazione, erano per l’appunto due carabinieri e che
quello attinto dall’incidente sia stato quello che procedeva immediatamente dopo
il primo).
In ragione di tali lacune, la sentenza impugnata va quindi annullata, con

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata
per nuovo esame.
Così deciso il 15/11/2013

rinvio al Tribunale di Torre Annunziata per nuovo esame.

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