Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8090 del 12/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 8090 Anno 2013
Presidente: MACCHIA ALBERTO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) TURILLI GIGINO N. IL 19/09/1963
avverso la sentenza n. 2435/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 18/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Yej
Udito il Procuratore Generale in persona del Doti ; í- eu,aJ
,„,

ka,
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

e

Data Udienza: 12/12/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza In data 18 gennaio 2012 la Corte d’appello di L’Aquila confermava la sentenza
del Gip presso il Tribunale di Pescare che, in data 22 marzo 2011, aveva condannato Turilli
Gigino, alla pena ritenuta di giustizia, per i reati di rapina aggravata e porto ingiustificato di un
taglierino.
Ricorre per cessazione l’imputato deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in violazione

alla ricognizione di persona effettuata in sede di incidente probatorio .
I motivi riproducono pedissequamente i motivi d’appello E’ giurisprudenza pacifica di questa
Corte che se i motivi del ricorso per Cessazione riproducono integralmente ed esattamente i
motivi d’appello senza alcun riferimento alla motivazione della sentenza di secondo grado, le
relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di “motivo”, perché non si raccordano a
un determinato punto della sentenza impugnata ed appaiono, quindi, come prive del requisito
della specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581, lett. c), cod. proc. pen.. E’
evidente infatti che, a fronte di una sentenza di appello, come quella in esame, che ha fornito
una risposta ai motivi di gravame la pedissequa ripresentazione degli stessi come motivi di
ricorso in Cessazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto
affermato dalla Corte d’Appello
Deve aggiungersi che le argomentazioni esposte nel motivo in esame si risolvono in generiche
censure in punto di fatto che tendono unicamente a prospettare una diversa ed alternativa
lettura dei fatti di causa, ma che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità a
fronte di una sentenza, come quella impugnata, che appare congruamente e coerentemente
motivata anche con riguardo all’avvenuto riconoscimento.
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuall e della somma di C 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma Il 12.12.2012
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Presidente
Al

MACCHIA

di legge e vizio di motivazione. Contesta la valutazione data dai giudici di merito con riguardo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA