Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 809 del 26/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 809 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL FASSI RACHID N. IL 12/12/1985
avverso la sentenza n. 196/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
06/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/11/2014

RG 24314/14
Motivi della decisione
L’imputato EL FASSI Rachid ricorre personalmente contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Bologna, che – in parziale riforma di quella emessa a seguito di rito abbreviato dal
locale GUP del Tribunale in data 27.6.2013 appellata dallo stesso imputato – ha riconosciuto
l’ipotesi di cui all’art. 73 co. 5 d.P.R. n. 309/90, rideterminando la pena inflitta in ordine a
detto reato ed a quello di cui all’art. 648 c.p..

Il ricorso si rivela inammissibile perché – da un lato – del tutto eccentrico rispetto al rito
effettivamente adottato, e perché fondato su motivo non consentito in sede di legittimità (art.
606 comma 3 cod. proc. pen.) ed in particolare su di una doglianza di esclusivo merito, tra
l’altro espressamente apprezzata dai giudici d’appello allorquando hanno considerato la non
episodica devianza ed i precedenti con alias in materia di stupefacenti.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 novembre 2014

Il ricorrente deduce vizio della motivazione allegando carenza assoluta di motivazione in ordine
alla congruità della pena «concordata tra le parti».

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