Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 809 del 16/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 809 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPERA VITTORIO N. IL 25/05/1946
avverso l’ordinanza n. 16/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del
05/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 16/12/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata ordinanza la Corte d’appello di Milano giudicava inammissibile
la dichiarazione di ricusazione proposta da SPERA VITTORIO contro il giudice
monocratico del Tribunale di Milano, dott. Anna Introini, nel procedimento RG
Tribunale 2478/2014, nel quale il ricusante riveste la qualità di imputato;
– che avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
con atto redatto e sottoscritto personalmente, deducendo la violazione dell’articolo

Corte ha dichiarato inammissibile de plano l’istanza;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, avendo la gravata ordinanza ravvisato
una manifesta infondatezza dell’istanza di ricusazione, in quanto tale percepibile
ictu oculi e, per ciò solo, suscettibile di essere dichiarata senza previa fissazione
dell’udienza camerale ex artt. 41 e 127 c.p.p. (ex pluribus, Sez. 5, n. 30383 del
07/07/2006, Stara, Rv. 235147; Sez. 3, n. 46032 del 06/11/2008, Grimaldi, Rv.
241672 Sez. 1, n. 6621 del 28/01/2010, Bontempo Scavo, Rv. 246575); mancando
dunque qualsiasi fumus di fondatezza, la decisione doveva certamente essere
assunta de plano;
– che la Corte territoriale ha infatti evidenziato che nessuna indebita manifestazione
del proprio convincimento espresso il giudicante, che si è limitato a sottolineare
come l’imputato potesse solo rendere dichiarazioni spontanee ed ha concesso un
breve termine per l’esame di una perizia depositata oltre 40 giorni prima, in tal
modo limitandosi esercitare i propri poteri-doveri, nel secondo caso allo scopo di
non dilatare inutilmente i tempi del processo;
– che, contrariamente a quanto ritenuto in ricorso – non vi è incompatibilità logica
tra una dichiarazione de plano di inammissibilità dell’istanza di ricusazione per
manifesta infondatezza dei relativi motivi e la circostanza che il provvedimento
dichiarativo ne illustri le ragioni con approfondita motivazione (Sez. 5, n. 43855 del
05/10/2005, Manzini, Rv. 233057; Sez. 2, n. 27611 del 19/06/2007, Berlusconi,
Rv. 239214);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro millecinquecento;

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127 cod. proc. pen., poiché pur avendo esaminato a fondo i motivi di ricusazione, la

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di millecinquecento euro in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2015
Il presidente

Il consigliere e tensore

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