Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 809 del 13/09/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 809 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: RENOLDI CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Capuano Francesco, nato a Francavilla Fontana il 3/01/1966;
avverso la sentenza del 14/10/2016 della Corte d’appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.
Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 14/10/2016, la Corte d’appello di Lecce
confermò la sentenza del Tribunale di Brindisi in data 19/11/2014 con la quale
Francesco Capuano era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa,
di sei mesi di arresto e di 3.000 euro di ammenda in quanto riconosciuto
colpevole, con le attenuanti generiche, del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., e
256, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 152 del 2006, per avere effettuato, quale
titolare dell’omonima autocarrozzeria, raccolta, recupero o comunque gestione
non autorizzata di rifiuti anche pericolosi, costituiti da autoveicoli fuori uso,
direttamente appoggiati sul terreno, contenenti liquidi pericolosi quali oli esausti,
liquidi refrigeranti, liquidi di batteria nonché materiale ferroso, materiali di risulta
e pneumatici fuori uso, all’interno di un’area parzialmente recintata adiacente

Data Udienza: 13/09/2017

alla propria autocarrozzeria; fatti accertati in Francavilla Fontana fino al
15/09/2012.
2. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso
Capuano, a mezzo del difensore fiduciario, avv. Giuseppe Pomarico, deducendo
quattro distinti motivi di doglianza, di seguito enunciati nei limiti strettamente
necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett.
B), cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in
relazione agli artt. 125, 192, 545 e 546 cod. proc. pen. con riferimento alla

alla quale il giudice di prime cure aveva, invece, fatto riferimento in motivazione.
2.2. Con il secondo motivo, Capuano censura, ai sensi dell’art. 606, comma
1, lett. b) cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione della legge
penale in relazione alla ritenuta sussistenza del reato, atteso che i veicoli
rinvenuti nell’area adiacente all’autocarrozzeria non sarebbero stati fuori uso,
quanto piuttosto destinati al riutilizzo e, come tali, non sarebbero stati
classificabili come rifiuti. Inoltre, diversamente da quanto riferito dalle sentenze
di merito, soltanto due dei veicoli rinvenuti sarebbero stati senza targa, fermo
restando che l’assenza di quest’ultima non comporterebbe, secondo la tesi
difensiva, che il veicolo debba considerarsi fuori uso. Infine, si opina che dalle
foto richiamate dalle sentenze non emergerebbe lo sversannento sul terreno di oli
e liquidi contenuti nelle vetture presenti nell’area.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole, ex art. 606, comma 1, lett. b)
ed e), cod. proc. pen., dell’inosservanza o erronea applicazione della legge
penale nonché del vizio di motivazione in relazione alla eccessività della pena e
al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
2.4. Con il quarto motivo Capuano deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. b, cod. proc. pen., la illegittimità della confisca dei veicoli rinvenuti nell’area
e sottoposti a sequestro, in quanto appartenenti a terzi e non allo stesso
imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Quanto al primo motivo, concernente la mancata concessione del beneficio
della sospensione condizionale della pena, rileva il Collegio come la Corte di
appello abbia, correttamente, sottolineato, sotto un primo aspetto, come la
discrasia tra la motivazione e il dispositivo della sentenza di primo grado dovesse
certamente ritenersi riconducibile a un mero errore materiale; fermo restando
che, secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, il
contrasto in questione avrebbe dovuto, in ogni caso, essere risolto a favore della
previsione contenuta in dispositivo (Sez. 6, n. 19851 del 13/04/2016, dep.

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mancata previsione, nel dispositivo, alla sospensione condizionale della pena,

Il
12/05/2016, P.G. in proc. Mucci, Rv. 267177). Sotto altro profilo, i giudici di
secondo grado hanno posto in evidenza, a ulteriore conferma della correttezza
della soluzione adottata, come il beneficio in questione non potesse, comunque,
essere concesso, avuto riguardo ai numerosi precedenti a carico di Capuano,
riportati nel certificato del casellario giudiziale. Pertanto, anche a voler ritenere,
in termini generali, che il contrasto tra dispositivo e motivazione non si risolva in
una automatica prevalenza dell’elemento decisionale su quello giustificativo,
dovendo aversi riguardo alle specificità del caso posto all’attenzione del giudice
di legittimità (così Sez. 6, n. 7980 del 1/02/2017, dep. 20/02/2017, Esposito,

soluzione adottata dalla Corte territoriale sia stata quella giuridicamente
corretta. Pertanto, il relativo motivo di doglianza è manifestamente infondato.
3. Venendo, poi, al secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente
deduce che i veicoli rinvenuti nell’area da lui gestita non sarebbero classificabili
come rifiuti e che non sarebbe stato accertato lo sversamento nel suolo di
sostanze pericolose, deve osservarsi che secondo il consolidato indirizzo di
questa Corte in tema di gestione dei rifiuti, deve essere considerato “fuori uso” in
base alla disciplina di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 209 del 2003, sia il veicolo di cui
il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, sia quello
destinato alla demolizione, ufficialmente privo delle targhe di immatricolazione,
anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia quello che
risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata (Sez. 3,
n. 40747 del 2/04/2013, dep. 2/10/2013, De Mariani, Rv. 257283; Sez. 3, n.
22035 del 13/04/2010, dep. 10/06/2010, Brilli, Rv. 247625; Sez. 3, n. 21963
del 4/03/2005, dep. 10/06/2005, D’Agostino, Rv. 231639; Sez. 3, n. 33789 del
23/06/2005, dep. 22/09/2005, Bedini, Rv. 232480).
Nel caso di specie, muovendosi lungo le richiamate coordinate ermeneutiche,
i giudici di merito hanno sottolineato, in fatto, come i veicoli si trovassero,
insieme a parti di auto e pneumatici, in un’area degradata, con vegetazione,
senza che fossero state adottate misure di protezione come
l’impermeabilizzazione del terreno volte ad evitare il percolamento delle sostanze
nocive ed hanno, quindi, puntualmente argomentato, con valutazione niente
affatto illogica, in ordine alla circostanza che i veicoli in questione fossero stati
sostanzialmente abbandonati, in maniera del tutto incontrollata, nell’area
adiacente all’autocarrozzeria dell’imputato.
Quanto, poi, al mancato accertamento fattuale circa l’avvenuto sversamento
delle sostanze pericolose, ritiene il Collegio, anche alla luce della cennata
assenza di qualunque misura di trattamento dei veicoli e dell’area in cui gli stessi
erano stati allocati, che la sentenza impugnata abbia fatto buon governo del
principio in passato enunciato da questa Corte, secondo il quale “in tema di

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Rv. 269375), dovrebbe comunque concludersi che, nel caso di specie, la

gestione di rifiuti, la natura di rifiuto pericoloso di un veicolo fuori uso non
necessita di particolari accertamenti, quando risulti, anche soltanto per le
modalità di raccolta e deposito, che lo stesso non è stato sottoposto ad alcuna
operazione finalizzata alla rimozione dei liquidi o delle altre componenti
pericolose” (Sez. 3, n. 11030 del 5/02/2015, dep. 16/03/2015, Andreoni, Rv.
263248). Pertanto, anche sotto tale profilo, il secondo motivo di impugnazione
deve ritenersi manifestamente infondato.
4. Il terzo motivo di ricorso, con il quale l’impugnante lamenta l’eccessività
della pena inflittagli e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è

ricorrente non ha evidenziato specifici profili di asserita illegittimità nella
decisione dei giudici di merito, sicché la relativa censura è del tutto generica.
Fermo restando che, in ogni caso, le sentenze hanno motivato specificamente in
ordine agli elementi rilevanti, alla stregua dei criteri indicati dall’art. 133 cod.
pen., ai fini del giudizio di commisurazione della pena; e che anche la decisione
sulla concedibilità delle attenuanti generiche è stata corredata da un adeguato
apparato motivazionale, che ha dato puntualmente conto dell’esercizio del potere
discrezionale riconosciuto, in tale ambito, al giudice di merito.
5. Venendo, infine, al quarto motivo di doglianza, relativo alla dedotta
illegittimità della confisca, disposta su veicoli asseritamente appartenenti a terzi
soggetti, ritiene il Collegio che la relativa censura sia manifestamente infondata.
Va, infatti, osservato, in premessa, che la confisca di cui si discute è quella
obbligatoria, disposta ai sensi dell’art. 240, comma 2, n. 2 cod. pen., a mente
del quale “è sempre ordinata la confisca (…) 2) delle cose, la fabbricazione, l’uso,
il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è
stata pronunciata condanna”.
In tali casi, secondo l’opinione accolta da questa Corte, il terzo estraneo al
reato che, qualificandosi come proprietario o come titolare di altro diritto reale
sul mezzo sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria,
ne invochi la restituzione in suo favore, ha l’onere di provare la propria buona
fede, ovvero che l’uso illecito della res gli era ignoto e non collegabile ad un suo
comportamento colpevole o negligente (Sez. 3, n. 12473 del 2/12/2015, dep.
24/03/2016, Liguori, Rv. 266482).
Ne consegue che ove si assumesse, secondo la stessa prospettazione
difensiva, che i beni in questione appartenessero a terzi soggetti, l’imputato non
potrebbe in ogni caso essere considerato legittimato a eccepire l’asserita
illegittimità della confisca, non essendo egli proprietario dei veicoli e non avendo,
dunque, uno specifico interesse a dolersi della misura ablativa. Nel caso in cui,
invece, si ritenesse, secondo l’impostazione qui accolta, che i veicoli

de quibus

non appartenessero a terzi soggetti, in quanto divenute res nullius, ovvero in
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parimenti inammissibile. Con riferimento ad entrambi gli aspetti, infatti, il

quanto res derelictae di cui l’imputato si era appropriato successivamente al loro
abbandono, verrebbe meno, in ogni caso, la possibilità di invocare le tutele che,
anche in materia, di confisca obbligatoria, l’ordinamento riconosce al terzo
estraneo all’attività criminosa.
6. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto deve
essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno
2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non
sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento
della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in
2.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 (duemila) in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 13/09/2017

Il Consig ‘ere est nsore

Il Pie’si ente

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