Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8089 del 15/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 8089 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
REOLFI MASSIMO N. IL 29/04/1975
avverso la sentenza n. 34/2013 TRIBUNALE di ALBA, del 04/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. tA 41( tRotlAN b
che ha concluso per £ 1,144., ,uA. ,,, 1 ,..j o .
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Udito, per la
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ile, l’Avv

Data Udienza: 15/11/2013

Ritenuto in fatto

Reolfi Massimo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa
dal Tribunale di Alba in data 4 febbraio 2013 che, ai sensi dell’art. 444 cod. proc.
pen., ha applicato nei suoi confronti, in relazione al reato p. e p. dall’art. 187,
comma 8, cod. strada

(contestatogli per essere stato colto alla guida

dell’autovettura Ford Focus targata AX 973 SD in evidente stato di alterazione
fisica e psichica per l’uso di sostanze stupefacenti, rifiutandosi di sottoporsi agli

-CN- il 14/4/2012), la pena di mesi 3 e giorni 10 di arresto ed euro 1000 di
ammenda, convertita in giorni 104 di lavori di pubblica utilità, nonché la
sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per la durata di
anni 2.
Il ricorrente deduce a fondamento il vizio di inosservanza o erronea
applicazione della legge penale ex art. 606, lett. b, cod. proc. pen. in relazione al
combinato disposto degli art. 187, comma 8 e 186, comma 7, cod. strada, per
avere il giudice erroneamente considerato pari ad anni 2, anziché come corretto
a sei mesi, la durata minima prevista per il reato

de quo della sanzione

accessoria della sospensione della patente di guida (nella quale in motivazione il
Tribunale espressamente dichiarava di voler commisurare nel caso concreto la
sanzione medesima), determinando così in dispositivo nella prima più severa
misura la durata della sanzione irrogata.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.
Giova premettere che, diversamente dalla qualificazione datane dal
ricorrente, il vizio denunciato non integra violazione della legge penale ai sensi
dell’art. 606, lett.

b), cod. proc. pen.: la sanzione irrogata in dispositivo

accertamenti mediante il prelievo di liquidi biologici, fatto accertato in Cortemilia

(sospensione della patente di guida per due anni) rientra, infatti, per specie e
quantità, nei limiti di quella astrattamente irrogabile per il reato de quo, atteso
che – come esplicitamente rammentato dallo stesso ricorrente – ai sensi dell’art.
186, comma 7, cod. strada, richiamato dal successivo art. 187, comma 8, alla
condanna per il reato

de quo

consegue

“l’applicazione della sanzione

amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un
periodo da sei mesi a due anni”.
Il motivo dedotto è piuttosto riconducibile alla previsione di cui all’art. 606
lett. e) cod. proc. pen., apparendo evidente che quel che si censura è la
contraddittorietà del percorso logico rappresentato in sentenza che ha condotto

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alla determinazione della durata della sanzione de qua: mentre infatti questa è in
dispositivo chiaramente attestata sulla durata massima prevista nella norma
richiamata, in motivazione contraddittoriamente il giudice afferma di voler
attenersi al minimo edittale, scelta peraltro espressamente giustificata anche in
relazione ad alcuni segnalati aspetti della personalità del reo (quali
l’incensuratezza e l’atteggiamento processuale tenuto).
Tale vizio certamente sussiste, emergendo ictu °culi dal testo stesso della
sentenza impugnata, ed è in questa sede certamente riconoscibile, non

Corte di Cassazione la corretta qualificazione dei motivi dedotti e la loro
riconducibilità a una delle tassative previsioni di cui all’art. 606 cod. proc. pen..
Trattandosi, come detto, di vizio motivazionale impingente la
commisurazione di una sanzione accessoria fissata dalla legge tra un minimo e
un massimo e dunque implicante un potere discrezionale riservato al giudice del
merito, lo stesso non può essere emendato in questa sede di legittimità, ma
deve piuttosto condurre all’annullamento con rinvio in parte qua della sentenza.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Asti per
nuovo esame in punto di durata del tempo di sospensione della patente.
Così deciso il 15/11/2013

ostandovi la diversa qualificazione operata dal ricorrente, atteso che spetta alla

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