Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8089 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8089 Anno 2013
Presidente: MACCHIA ALBERTO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) BENAABIB ABDELLATIF N. IL 09/10/1976
avverso la sentenza n. 559/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
18/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha
ha concluso per r e

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 12/12/2012

,

19, Y1 • •

M3T

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 18 aprile 2012 la corte d’appello dl Torino confermava la sentenza del
locale tribunale che ,in data 11 novembre 2011 aveva condannato Benaabid Abdellatif, alle
pene ritenuto di giustizia, per i reati di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.
Ricorre per cassazione personalmente l’imputato deducendo che la sentenza impugnata è
incorsa in:
pubblico ufficiale per carenza dell’elemento soggettivo. Sostiene di non essersi reso
conto di essere inseguito da un agente di polizia.
2. Violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla entità della pena, alla
mancata esclusione della recidiva reiterata e alla mancata concessione delle attenuanti
generiche nella massima estensione. Con riguardo alla recidiva sostiene il ricorrente che
i precedenti dell’imputato erano risalenti nel tempo e che comunque nelle due
precedenti condanne non era stato dichiarato recidivo.
I motivi riproducono pedissequamente i motivi d’appello. E’ giurisprudenza pacifica di questa
Corte che se i motivi del ricorso per Cassazione riproducono integralmente ed esattamente i
motivi d’appello senza alcun riferimento alla motivazione della sentenza di secondo grado, le
relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di “motivo”, perché non si raccordano a
un determinato punto della sentenza impugnata ed appaiono, quindi, come prive del requisito
della specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581, lett. c), cod. proc. pen.. E’
evidente infatti che, a fronte di una sentenza di appello, come quella in esame, che ha fornito
una risposta ai motivi di gravame la pedissequa ripresentazione degli stessi come motivi di
ricorso in Cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto
affermato dalla Corte d’Appello
Deve aggiungersi che le argomentazioni esposte nel primo motivo si risolvono in generiche
censure in punto di fatto che tendono unicamente a prospettare una diversa ed alternativa
lettura dei fatti di causa, ma che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità a
fronte dl una sentenza, come quella impugnata che appare congruamente e coerentemente
motivata proprio in punto di consapevolezza dell’imputato con riguardo alla qualifica di
pubblico ufficiale dell’inseguitore.
Con riguardo al secondo motivo , premesso che la recidiva, al pari di ogni altra circostanza
aggravante, non viene “dichiarata”, ma può solo essere ritenuta e applicata ai reati in relazione
ai quali è contestata, deve rilevarsi che la corte territoriale ha ritenuto sussistente i presupposti
della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, richiamando le condanne che risultano
dal certificato penale e dando conto con motivazione logica e coerente delle ragioni che
militavano per la non esclusione della stessa.

1. vizio di motivazione con riguarda la mancata assoluzione dal reato di resistenza a

Il!

Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Presidente

Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Alb

MACCHIA

Così deliberato in Roma il 12.12.2012

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