Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8088 del 15/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 8088 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica
presso il
Tribunale di Nicosia,
nei confronti
dell’imputato:

MONACO Antonio, n. a Milano il 16\1\1961
avverso la sentenza del
28\5\2013 (n. 169\13);

Tribunale di Nicosia

del

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Giulio
Romano, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della
sentenza, limitatamente al punto concernente l’omessa
sospensione della patente di guida;

Data Udienza: 15/11/2013

RITENUTO in FATTO
1. Con sentenza del 28\5\2013 il Tribunale di Nicosia, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.,
applicava a Monaco Antonino la pena di giorni 12 di arresto ed C 700= di ammenda,
sostituita con il lavoro di pubblica utilità, per il reato di cui all’art. 186, co. 2°, lett. b),
C.d.S. per guida in stato di ebbrezza di un’ Ape Piaggio, con tasso alcolemico rilevato
di g\I 1,44 (fatto comm. in Agira il 23\1\2013).

CONSIDERATO in DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Questa Corte, con giurisprudenza consolidata, ha stabilito che con la sentenza di
patteggiamento deve essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente nei casi previsti dalla legge (nel caso di specie art. 186, co.
2°, lett. b), C.d.S.), atteso che la stessa non richiede un giudizio di responsabilità
penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla
circostanza che le parti non vi abbiano fatto riferimento nell’accordo (cfr. ex plurimis,
Cass. 4, n. 36868 del 2007 imp. Francavilla, rv. 237231). Invero, la sospensione, avendo
natura di sanzione amministrativa accessoria e non di pena accessoria, deve essere
obbligatoriamente ordinata dal giudice anche nel caso di definizione del procedimento
penale con l’applicazione della pena su richiesta delle parti (cass. sez. u, Sentenza n.
8488 del 27/05/1998 Ud. (dep. 21/07/1998), Rv. 210981): mette conto sottolineare che la
sanzione amministrativa accessoria in argomento è stata poi resa obbligatoria per
espressa previsione normativa, anche per il caso di applicazione della pena su
richiesta delle parti, con l’introduzione del comma 2 quater dell’art. 186 del codice
della strada (d.l. 3 agosto 2007 n. 117, convertito dalla legge 2 ottobre 2007 n. 160).
Si impone, pertanto, l’annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente al punto
della omessa applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida.
Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Enna essendo stato soppresso il Tribunale di
Nicosia con il d.lgs. 7\9\2012, n. 155.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia
sul punto al Tribunale di Enna per nuovo esame.
Così deciso in Roma il 15 novembre 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il P.M. presso il Tribunale di Nicosia,
deducendo la violazione di legge per la omessa applicazione della sanzione della
sospensione della patente.

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