Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8088 del 12/12/2012
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8088 Anno 2013
Presidente: MACCHIA ALBERTO
Relatore: VERGA GIOVANNA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SACCOCCIO ALESSANDRO N. IL 11/05/1970
avverso la sentenza n. 3762/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 20/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.L . e 2(0 ehe ha concluso per i e
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
Data Udienza: 12/12/2012
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 20 marzo 2012 la Corte d’appello di Bologna confermava la sentenza del
locale tribunale che in data 29 luglio 2010, aveva condannato Saccoccio Alessandro alle pene
ritenuto di giustizia per rapina con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva
reiterata specifica infraquinquennale. Evidenziava la corte territoriale che le attenuanti
generiche erano state concesse dal primo giudice per una ragione di limitata incisività
rilievo dell’erogazione di una somma di denaro al Marchionni a titolo di risarcimento, ma che
anche dopo tale incremento delle ragioni di meritevolezza, il giudizio di comparazione con la
contestata recidiva reiterata specifica Afiyityluinquennale doveva rimanere nel senso della
equivalenza.
Ricorre per cassazione l’imputato deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in carenza di
motivazione e comunque erronea applicazione della legge con riguardo alle disposizioni di cui
all’articolo 62 numero 6,62 bis codice penale. Sostiene il ricorrente che con i motivi aggiunti in
sede da appello era stata chiesta anche l’attenuante di cui all’articolo 62 numero sei codice
penale sul presupposto che in data 28/10/2011 era stato risarcito il segretario dell’albergo.
Lamenta che la – corte territoriale nella sentenza non fa alcuna menzione in ordine a tale
richiesta, come se tale gravame non fosse stato proposto.
Il ricorso è manifestamente infondato. Il risarcimento è avvenuto, come indicato dallo stesso
ricorrente il 28/10/2011 e quindi in epoca successiva alla sentenza di primo grado, circostanza
quest’ultima che impedisce l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 che esige che la
riparazione integrale del danno avvenga prima del giudizio.
La corte ha comunque valutato l’avvenuto risarcimento nell’ambito del giudizio di
bilanciamento anche se a tal fine deve ricordarsi che l’effetto più importante della condanna
alla recidiva è quello prodotto sul giudizio di bilanciamento delle circostanze, tramite la
modifica apportata all’art. 69 c.p., il cui comma 4, prevede che nel giudizio di bilanciamento tra
circostanze aggravanti e attenuanti, nel caso in cui sia stata ritenuta la recidiva di cui all’art.
99 c.p., comma 4, non è possibile effettuare un giudizio di prevalenza delle attenuanti, mentre
resta possibile effettuare un giudizio di prevalenza delle aggravanti e un giudizio di equivalenza
(Sez. 4^ 2 luglio 2007 n. 29228, rv. 236910; C. Cost n. 192 del 2007; Sez. 3^ 25 settembre
2008 n. 45065, rv. 241779).
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
(condizione soggettiva di marginalità sociale), alla quale doveva aggiungersi in sede d’appello il
Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma Il 12.12.2012
Giovanna VERGA
Presidente
AIei L MACCHIA
Il Consigliere estensore