Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8087 del 15/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 8087 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CHIRICO GIOVANNI N. IL 19/09/1972
avverso la sentenza n. 1476/2011 TRIBUNALE di GROSSETO, del
28/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. &io> etoruwo
che ha concluso per ev a
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Data Udienza: 15/11/2013

Ritenuto in fatto

Con sentenza emessa in data 28 settembre 2012, il Tribunale di Grosseto
dichiarava Chirico Giovanni colpevole del reato p. e p. dall’art. 116, comma 13,
cod. strada e succ. modif., per aver guidato l’autovettura Mercedes targata CJ
217 JM senza essere in possesso della patente di guida perché revocata dal
prefetto di Bari con decreto del 27/2/2007, fatto accertato in Grosseto il
19/9/2007. Lo condannava pertanto alla pena di euro 3.000,00 di ammenda

sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un
periodo di tre mesi.
Avverso tale decisione l’imputato propone, per ministero del proprio
difensore d’ufficio, ricorso per cassazione deducendo inosservanza od erronea
applicazione della legge penale (art. 606, lett. b, in relazione all’art. 531 c.p.p.),
per aver il giudice omesso di dichiarare la prescrizione del reato, che assume
essere maturata già alla data di pronuncia della sentenza impugnata.
Rileva infatti che, essendo stato il reato di guida senza patente accertato in
data 19/9/2007, alla data dell’udienza in cui fu emessa la sentenza (28/9/2012)
era già maturato il termine massimo di prescrizione, da computarsi in cinque
anni trattandosi di reato contravvenzionale, pur considerando l’effetto
interruttivo derivante dall’emissione di decreto penale di condanna ed il
conseguente aumento fino a un quarto del tempo necessario a prescrivere.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.
Trattandosi di reato commesso in data 19/9/2007, quanto al regime
prescrizionale devesi aver riguardo alla disciplina dettata dagli art. 157 e ss. c.p.
nel testo risultante delle modifiche introdotte dalla legge 5 dicembre 2005, n.
251 (c.d. legge ex Cirielli), che per i reati contravvenzionali quale quello di
specie fissa la durata del termine di prescrizione in misura pari al massimo della
pena edittale e comunque non inferiore a quattro anni, prorogabile di un quarto e quindi fino a un massimo di cinque anni – in presenza di atti interruttivi.
Giusta quanto deduce il ricorrente, non costando fatti idonei a comportare la
sospensione del corso della prescrizione, alla data della decisione impugnata era
dunque maturato il termine massimo di cinque anni di prescrizione del reato.
L’omesso rilievo, anche ufficioso, da parte del primo giudice di tale evento
estintivo del reato, integra la dedotta violazione di legge e deve pertanto

oltre che alle spese processuali. Irrogava inoltre nei confronti dell’imputato la

condurre all’accoglimento del ricorso, con l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la impugnata sentenza perchè il reato
addebitato è estinto per intervenuta prescrizione.

Così deciso il 15/11/2013

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