Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8087 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8087 Anno 2013
Presidente: MACCHIA ALBERTO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) BREAHNA ALEXANDRU N. IL 23/02/1984
2) BREAHNA ALIONA N. IL 22/04/1985
avverso la sentenza n. 1103/2010 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 24/02/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 1— u…e.,€..14,4, K)e.
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che ha concluso per -e ‘ vr
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 12/12/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 24 febbraio 2011 la Corte d’appello di Catanzaro, in parziale riforma della
sentenza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catanzaro del 26 gennaio
2010, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Breahna Alexandru con riguardo al
reato di cui al capo 14) della rubrica perché per il medesimo fatto era già stato giudicato con
sentenza irrevocabile del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Castrovillari

condannava alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 3000,00, riduceva la pena irrogata
a Breahna Aliona con riguardo al capo 10) ad anni due mesi otto di reclusione ed euro
12.000,00 di multa.
Ricorrono per cassazione gli imputati con distinti ricorsi che però presentano identici motivi.
In particolare deducono che la sentenza impugnata è incorsa in:
1. violazione di legge e vizio della motivazione. Contestano la valutazione operata dalla
corte, richiamano la circostanza che con riguardo ai medesimi elementi il Gip aveva
negato la misura cautelare per insussistenza del quadro indiziario;
2. inosservanza di norme di legge stabilita la pena di nullità. Sostengono che il fatto che è
stato contestato non è mai stato accertato nella sua materialità. Evidenziano che i
coimputati che non hanno optato per il rito abbreviato, con riguardo al capo di
imputazione in argomento sono stati assolti con la formula più ampia perché il fatto non
sussiste con sentenza del tribunale di Castrovillari del 18 gennaio 2011, rispetto alla
quale non risulta presentata impugnazione.

I ricorsi sono inammissibili.
Le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso si risolvono in generiche censure in punto di
fatto che tendono unicamente a prospettare una diversa ed alternativa lettura dei fatti di
causa, ma che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità a fronte di una
sentenza, come quella impugnata che appare congruamente e coerentemente motivata proprio

del 5 maggio 2007 e ritenuta la continuazione tra detto reato è quello di cui al capo 10) lo

in punto di responsabilità dei ricorrenti in ordine al reato contestato.
La responsabilità degli imputati con riguardo al capo 10) della rubrica è stata ritenuta dalla
corte territoriale sulla scorta del tenore di due conversazioni telefoniche intercettate, una del
19 novembre 2006 e l’altra del 20 novembre 2006, lette e interpretate alla luce di tutte le altre
conversazioni registrate a far data dal 16 settembre 2006. Dal tenore di tali conversazioni,
riportate testualmente nella sentenza di primo grado, è stata costruita l’intera vicenda. In
particolare dalle conversazioni intercettate nei giorni 19, 20 e 21 ottobre risultava un’attività
diretta al perfezionamento di cessione di sostanze stupefacenti che vedeva coinvolti Liarakos
Niolos, Rexpepi Rodon e Mesiti Alberto finalizzata a rifornire soggetti albanesi che si trovavano
sul territorio calabrese. L’avvenuto trasporto da parte dei Breahana di un quantitativo di
sostanze stupefacenti in Calabria risultava dimostrato dall’attività espletata dalle forze

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dell’ordine il giorno 20 novembre 2006. In tale data infatti allo svincolo autostradale di
Castrovillari in direzione sud era stata bloccata l’autovettura con a bordo i Breahna. Nel corso
della perquisizione del predetto mezzo era stato accertato che un pannello risultava
chiaramente smontato e si sentiva forte odore di marijuana. Tale circostanza, unitamente al
fatto che, come risulta dall’informativa agli atti, i due si erano accorti della presenza della
pattuglia, ha portato i giudici di merito a ritenere, con motivazione coerente e scevra da vizi
logici, che i predetti si fossero disfatti di quanto stavano trasportando, avendone avuto peraltro
A fronte di tale specifica e coerente motivazione i ricorrenti, sotto il profilo del vizio di
motivazione, sollecitano alla Corte una diversa lettura dei dati di fatto non consentita in questa
sede. Il giudizio di cassazione, rimane infatti sempre un giudizio di legittimità, nel quale rimane
esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione (cui deve
limitarsi la corte di cassazione) possa essere confusa con una nuova valutazione delle
risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito
Il secondo motivo è inammissibile. I ricorrenti – in violazione del canone della autosufficienza
del ricorso, il quale rappresenta la necessaria esplicazione del requisito della specificità dei
motivi, laddove la impugnazione inerisca a elementi extra testuali – hanno trascurato di
rappresentare compiutamente (e di documentare) le emergenze processuali che sorreggono la
loro richiesta.
I ricorsi sono pertanto inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di C 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma il 12.12.2012

tutto il tempo atteso che l’autovettura era stata rintracciata e bloccato solo dopo venti minuti.

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