Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8086 del 15/11/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8086 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: IZZO FAUSTO
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
DI ROCCO Ottavio, n. a Giulianova il 21\9\1969
avverso la sentenza del Tribunale di Teramo, sez. dist.
di Giulianova del 20\2\2013 (n. 1068\12);
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Giulio
Romano, che ha chiesto rettificarsi la pena;
Data Udienza: 15/11/2013
RITENUTO in FATTO
1. Con sentenza del 20\2\2013 il Tribunale di Teramo, sez. dist. di Giulianova,
condannava Di Rocco Ottavio alla pena di C 4.000= di ammenda, per la
contravvenzione di cui al 13° comma dell’art. 116 C.d.S., per guida senza patente di
un’auto Alfa Romeo 147, patente ritirata per ordine del Prefetto di Teramo del
10\10\2011 (fatto comm. in Giulianova il 15\1\2012).
CONSIDERATO in DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Invero il Tribunale, dopo avere rigettato la richiesta di concessione delle attenuanti
generiche, ai sensi dell’art. 133 c.p. ha fissato la pena a carico del Di Rocco in C
4.000= di ammenda, dimenticando però di ridurla di un terzo essendo stato il giudizio
celebrato con il rito premiale abbreviato.
Pertanto, ai sensi dell’art. 619, co. 2°, c.p.p., senza disporre alcuna annullamento
della sentenza, la pena pecuniaria può essere rettificata in C 2.667,00= di ammenda
(pena base C 4.000, meno un terzo per il rito).
P.Q.M.
La Corte visto l’art. 619, c. 2°, c.p.p. rettifica la quantità della pena e la ridetermina
nella misura finale di C 2.667,00= di ammenda.
Così deciso in Roma il 15 novembre 2013
Il Consigliere estensore
Il Presidente
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando la
erronea applicazione della legge per non aver il giudice di merito ridotto la pena base
di un terzo, essendo stato il giudizio celebrato con il rito abbreviato.