Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8086 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8086 Anno 2013
Presidente: MACCHIA ALBERTO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) CASTALDO DOMENICO N. IL 14/02/1991
avverso la sentenza n. 4791/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
23/09/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
‹pe,
che ha concluso per _e’ 4,1,7 0.4.-y) -772
>

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 12/12/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 23 settembre 2011 la Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza
del Gip pressi il Tribunale di Noia che in data 15 dicembre 2010 aveva condannato Castaldo
Domenica per concorso in due rapine commesse con modalità analoghe tra 1’8 e il 20 maggio
2010 ai danni di passeggeri dell’elettrotreno della tratta ferroviaria Napoli Sarno.
Ricorre per cessazione l’imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Ritiene
penale con riguardo al comportamento da lui tenuto nella realizzazione del fatto.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La corte di merito ha correttamente ritenuto, con una valutazione In fatto incensurabile in
questa sede, che dagli elementi probatori posti in luce dal giudice di primo grado, emergeva,
senza equivoci, il comportamento tenuto da tutti i concorrenti nel contesto storico della
vicenda . In particolare quello del Castaldo che anche nell’occasione del 20 maggio è risultato
avere partecipato attivamente alla deprtclazione dei beni con preventiva e consapevole
acquiescenza al risultato finale. E stato sottolineato come la presenza nel vagone ferroviario
del ricorrente in uno con il certo rapporto con i complici era dimostrata dalla visione dei
fotogrammi allegati al fascicolo. A ciò deve aggiungersi che la condotta violenta orientato alla
spoliazione dei beni era stata ben percepita e ricostruita dalla parte offesa che aveva precisato
che i cinque componenti la banda, e dunque anche l’attuale ricorrente, lo avevano circondato e
mentre tre lo tenevano fermi altri due lo colpivano selvaggiamente con calci e pugni. Ha
pertanto ritenuto che il Castaldo, con il comportamento accertato, ha contribuito
volontariamente e consapevolmente alla realizzazione dei gravi fatti contestati, ideati e voluti
da tutti e cinque e ha ritenuto , di conseguenza, insostenibile la prospettata ipotesi del
concorso anomalo
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara Inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende
Così deliberato in Roma il 12.12.2012
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Presidente
e ; ACCHIA

che la corte territoriale ha errato nel non applicare la disciplina dell’articolo 116 del codice

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