Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8085 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8085 Anno 2013
Presidente: MACCHIA ALBERTO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
PRESSO TRIBUNALE DI PESCARA
nei confronti di:
1) REGIONE ABRUZZO
2) AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE TERAMO
3) AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 PESCARA
4) AZIENDA SANITARIA LOCALE N.1 AVEZZANO-SULMONAAQUILA
5) MASCIARELLI GIANCARLO N. IL 14/10/1966 * C/
6) AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N2 LANCIANOVASTO-CHIETI
avverso la sentenza n. 4228/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PESCARA, del 27/05/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. h.u..
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Data Udienza: 12/12/2012

Udito, per la parte civile,
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MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 27 maggio 2011 il giudice per le indagini preliminari di Pescare, visti gli
articoli 444 e seguenti codice di procedura penale, dichiarava non doversi procedere nei
confronti di MASCIARELLI Giancarlo in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 57, 58, 76, 83, 84,
88, 88 bis, 93, 94, 120 e 127 perché estinti per prescrizione ed in ordine ai reati a lui ascritti
ai capi 78 e 79 perché il fatto non sussiste; applicava al medesimo Masciarelli, a richiesta delle

Dichiarava condonata la pena di anni tre. Ordinava la confisca del 50% della somma depositata
sul libretto fruttifero nominativo numero 5126238 acceso presso l’Unicredit Banca agenzia di
Chieti Scalo In giudiziale sequestro. Condannava il medesimo Masciarelli a rifondere alle
costituiti parte civile F.I.R.A. SpA e Regione Abruzzo le spese di rappresentanza e difesa che
liquidava quanto alla F.I.R.A S.p.A. in complessivi euro 10.000,00 per onorari d’ Avvocato,
oltre 12,5% come rimborso forfettario, IVA e CAP, quanto alla Regione Abruzzo in complessivi
euro 10.000,00 di cui 8000,00 per onorari da avvocato 2000,00 per indennità e spese di
trasferta oltre 12,5% di rimborso forfettario Iva e Cap
Ricorre per cessazione il procuratore della Repubblica di Pescare deducendo che la sentenza
impugnata è incorsa in violazione di legge per avere accolto la richiesta di applicazione pena in
assenza dl accordo relativamente all’applicazione della misura obbligatoria della confisca per
equivalente
Ricorrono per cessazione con distinti ricorsi anche le già costituite parti civili regione Abruzzo,
azienda sanitaria locale numero 1 di Avezzano Sulmona, azienda sanitaria locale numero 3 di
Pescare, azienda sanitaria locale numero 2 di Lanciano Vasto Chieti e azienda unità sanitaria
locale di Teramo. Lamentano di essersi costituite parti civili nel procedimento numero 3052/06
R.G. NR riunito al procedimento numero 10799/05 R.G.N.R. e di non avere avuto l’avviso
dell’udienza. Allegano provvedimento del giudice delle indagini preliminari che afferma che
l’omessa pronuncia in ordine alle spese sostenute dalle suddette parti civili è la conseguenza
dell’ omessa citazione per l’udienza del 27 maggio 2011, con la conseguenza che le parti civili
non erano state poste nella condizione di depositare, attraverso i rispettivi difensori, le note
spese e competenze. Non risultando pertanto validamente determinata la situazione
processuale nei loro confronti per vizio attinente al loro intervento nel giudizio definito con il
rito di applicazione pena su richiesta l’omissione non poteva essere ovviata con le forme della
correzione dell’errore materiale.
Masciarelli Giancarlo depositava memoria difensiva con la quale chiedeva l’inammissibilità o il
rigetto del ricorsi.
Con atto depositato in data 6 luglio 2012 le parti Civili rinunciavano al ricorso.
L’impugnazione delle parti civili è pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett.
d), in relazione all’art. 589 c.p.p., per rinuncia al ricorso.
Inammissibile perché manifestamente infondato e anche il ricorso della Pubblica Accusa.

parti, in ordine agli ulteriori reati a lui ascritti la pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione.

Il giudice nella sentenza impugnata affronta il problema della confisca obbligatoria motivando
le ragioni che lo hanno determinato a disporre la confisca solo del 50% della somma depositata
sul libretto fruttifero nominativo numero 5126238 acceso presso l’Unicredit Banca agenzia di
Chieti Scalo in giudiziale sequestro. Sottolineava infatti che l’articolo 445 codice procedura
penale rendeva adottabile la confisca in tutti i casi previsti dall’articolo 240 codice di procedura
penale e da particolari disposizioni che ne prevedono l’obbligatorietà, come quella di cui
all’articolo 640 codice penale con riferimento all’articolo 322 ter codice penale. Come indicato
sottratto alla disponibilità delle parti, e di cui le parti ( in particolare l’imputato) devono
comunque tenere conto nell’operare la scelta del “patteggiamento”. Tale interpretazione non è
in contrasto con la sentenza richiamata dal ricorrente ( Cass. Sez. 6° n. 12508/2010) che è
invece in linea proprio con quanto indicato nella sentenza in questa sede impugnata. I giudici
di legittimità nella sentenza richiamata si sono limitati infatti ad affermare che la confisca
rimane sempre una statuizione accessoria che impone al giudice anche nelle ipotesi di confisca
obbligatoria l’obbligo di motivare sulle ragioni per cui ritiene di doverla disporre, anche
spiegando le ragioni di ritenuta inattendibilità delle giustificazioni eventualmente fornite dalla
parte
Il giudice nella sentenza impugnata, si è attenuto a tali principi e ha dato conto delle ragione
che lo portavano a confiscare solo il 50% della somma depositata sul libretto fruttifero
nominativo numero 5126238 acceso presso l’Unicredit Banca agenzia di Chieti Scalo. Ha infatti
sottolineato che con ordinanza in data 20 novembre 2006 era stato disposto il sequestro
finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di Masciarelli Giancarlo e Primiterra Maria
Laura di immobili siti in Chieti, via Arniense 73, di una Bmw 530 e di una Toyota Rav 4 e di
conti correnti bancari . Il sequestro era stato eseguito in data 29/11/2006. Con distinti decreti
del pubblico ministero era stato revocato il sequestro delle vetture . Solo uno dei conti correnti
nella disponibilità degli indagati, il numero 4385717 in essere presso l’Unicredit Banca, agenzia
di Chieti scalo, era risultato avere un saldo attivo di euro 4461,63 somma che veniva
depositata nel libretto fruttifero nominativo numero 5126238 intestato al Masciarelli e alla
Primiterra. La posizione della Primiterra veniva archiviata. Con riguardo ai beni immobili
veniva evidenziato che nel verbale di esecuzione del sequestro non risultava a chi fossero
intestati.
Ciò detto il giudicante rilevava che se è pur vero che ai fini dell’operatività della confisca per
equivalente il requisito della disponibilità dei beni da parte del reo non veniva meno nel caso di
intervenuta cessione del medesimi a un terzo con patto fiduciario di retrovendita, non si poteva
tuttavia prescindere in primo luogo dall’individuazione dei beni ritenuti di appartenenza
dell’imputato così come effettuata in sede di sottoposizione degli stessi alla misura preventiva
di carattere reale e per i quali, dunque, permanendo il vincolo del sequestro nell’ambito del
procedimento che si andava definire con la richiesta di applicazione di pena concordata,
riteneva di non poter procedere alla confisca senza specificare le ragioni della ritenuta

2

dalla giurisprudenza di questa Corte la confisca obbligatoria, è un atto dovuto per il giudice,

interposizione. Ed era pertanto certamente non riferibile all’imputato il SO% della somma
depositata sui libretto fruttifero nominativo numero 5126238 in giudiziale sequestro. Con
riguarda ai beni immobili rilevava che nel verbale di sequestro non vi era alcuna indicazione in
ordine all’intestatarlo e che l’imputato aveva prodotto documentazione dalla quale emergeva
che tali beni erano di esclusiva proprietà della moglie PrimIterra Maria Luisa. Proprio perchè i
beni immobili risultavano ufficialmente appartenenti a persona estranea ai reati in
contestazione, in assenza di evidenze giustificative di un eventuale accordo simulatorio che
con conseguente disponibilità degli stessi da parte dell’imputato,riteneva di non procedere alla
confisca. Rilevava comunque che, trattandosi di confisca obbligatoria, la questione poteva
tornare ad essere efficacemente esaminata, con cognizione di causa anche sotto gli ulteriori
profili messi in evidenza, nella fase dell’esecuzione come previsto dall’articolo 676 codice di
procedura penale e per l’effetto manteneva il sequestro di detti beni.
Il ricorso del procuratore della Repubblica di Pescara deve pertanto essere dichiarato
inammissibile
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.
Dichiara inammissibili i ricorsi delle parti civili che condanna al pagamento delle spese
processuali e ciascuna della somma di euro 500,00 alla cassa delle ammende .
Così deliberato in Roma il 12.12. 2012
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

Il P sidente
Albe

ACCHIA

poteva portare a ritenere non valido ed efficace il trasferimento della proprietà alla Primiterra,

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