Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8084 del 21/01/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8084 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARTELLA IVAN N. IL 08/03/1982
avverso la sentenza n. 4265/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
24/03/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/01/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. jA
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 21/01/2016

RITENUTO IN FATTO

1.

La Corte di appello di Firenze riqualificato il fatto contestato all’imputato

come ricettazione condannava allo stesso alla pena di mesi cinque di reclusione
e 300 euro di multa.

2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore

dell’imputato che deduceva:

abbreviato condizionato per l’accertamento di un reato di evasione consumato
nel territorio di Reggio Calabria si era accertata l’incapacità di intendere e di
volere dell’imputato.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualifica del fatto
come ricettazione. Si deduceva che le dichiarazioni dell’imputato erano
compatibili con la qualificazione del fatto come furto ritenuta corretta dal giudice
di primo grado. In particolare le dichiarazioni circa l’orario e le modalità della
sottrazione indicate dell’imputato sarebbero compatibili con le dichiarazioni del
proprietario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il primo motivo di ricorso, che deduce la incapacità di intendere e volere
dell’imputato è inammissibile per diversi ordini di ragioni.
Con riguardo ai profili processuali della doglianza, il collegio condivide infatti la
giurisprudenza secondo cui la sospensione del procedimento per incapacità
dell’imputato, disciplinata dall’articolo 70 e segg. cod. proc. pen., non si applica
nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, in quanto, in sede di legittimità,
l’imputato non partecipa personalmente al processo e la sua difesa è affidata
esclusivamente al difensore (Cass. sez. 4, n. 7063 del 16/03/2000, Rv. 217689).
Con riguardo ai profili sostanziali il collegio rileva che il motivo deduce uno
stato di incapacità che, per essere verificato, richiede un accertamento di fatto
che viene dedotto per la prima volta in sede di legittimità. La Corte di cassazione
notoriamente non può analizzare le circostanze di fatto, essendo il suo scrutino
limitato alla coerenza logica della motivazione ed alla rilevazione delle violazioni
di legge. Inoltre: la doglianza si presenta generica in quanto il ricorrente si
limita ad asserire lo stato di incapacità senza allegare alcune documento a
sostegno di tali affermazioni in violazione del principio di autosufficienza del
ricorso. Il collegio ribadisce infatti che in tema di impugnazioni, allorché sia
dedotto, mediante ricorso per cassazione, un “error in procedendo” ai sensi
2

2.1. violazione dell’art. 89 cod.pen. si deduceva che nel corso di un giudizio

dell’art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., la Corte è giudice anche del
fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli
atti processuali (Cass. sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Rv. 255304).
Diversamente, quando viene invocato un atto che contiene un elemento di
prova il principio della “autosufficienza del ricorso” costantemente affermato, in
relazione al disposto di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., dalla giurisprudenza
civile deve essere rispettato anche nel processo penale, sicchè è onere del
ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la allegazione delle

diretto, a meno che il “fumus” del vizio dedotto non emerga all’evidenza dalla
stessa articolazione del ricorso (Cass. sez. 1, n. 16706 del 18/03/2008, Rv.
240123).
1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La
operazione di riqualifica di un fatto da furto a ricettazione non comporta,
contrariamente a quanto dedotto, alcun vizio di correlazione tra accusa e
sentenza quando gli elementi del fatto contestato sono compiutamente descritti
nel capo di imputazione. Sul punto il collegio condivide la giurisprudenza secondo
cui quando, come nel caso di specie nel capo di imputazione siano contestati gli
elementi fondamentali idonei a porre l’imputato in condizioni di difendersi dal
fatto poi ritenuto in sentenza, non sussiste violazione del principio di correlazione
tra l’accusa e la sentenza e ciò tanto nell’ipotesi di riqualificazione del furto in
ricettazione, quanto in quella opposta di riqualificazione della ricettazione come
furto (Cass. sez. 2, n. 38889 del 16/09/2008, Rv. 241446).
Anche i profili di doglianza che riguardano la correttezza della riqualifica sono
inammissibili. La Corte territoriale ha infatti motivato la riqualifica sulla base di
rilevanti discrasie tra le dichiarazioni dell’imputato e quelle della vittima del
furto in ordine all’orario della sottrazione dell’auto, al fatto che sulla autovettura
vi fossero le chiavi ed al luogo della sottrazione. Alla base della riqualifica vi è
dunque un giudizio di merito che non presenta fratture logiche manifeste e
decisive, coerente con le emergenze processuali, che non risulta inciso dai rilievi
del ricorrente e che, pertanto, si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità.

2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che si determina equitativamente in C 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000.00 alla Cassa delle ammende.
3

prove relative, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame

Così deciso in Roma, il giorno 21 gennaio 2016
Il Pre ‘dente

L’estensore

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