Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8084 del 15/11/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8084 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: IANNELLO EMILIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DELLA PIETRA FRANCO N. IL 21/06/1957
avverso la sentenza n. 1117/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
26/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. &/i-1 0 (o i14,vo
che ha concluso per A 4/; zt0 alz.< Udito, per la parte civi
Ud. • •ensor Avv. vv Data Udienza: 15/11/2013 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa in data 26 settembre 2012, la Corte d'appello di
Trieste, rigettando l'appello proposto dall'imputato (in punto di competenza
territoriale, concessione delle circostanze attenuanti generiche e riduzione della
pena inflitta), confermava la sentenza con la quale, in data 16 marzo 2010, il
Tribunale di Tolmezzo aveva dichiarato Della Pietra Franco responsabile del reato
p. e p. dall'art. 186, comma 1, lett. b) cod. strada a lui ascritto per essere stato conseguenza dell'uso di sostanze alcoliche, essendo stato rilevato un valore
superiore a 0,80 g/I; fatto accertato in Artegna (UD) il 27 febbraio 2009. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, per mezzo del proprio
difensore, sulla base di tre motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge processuale in relazione alla
disattesa eccezione di incompetenza per territorio.
Al riguardo, premesso che, siccome pacifico in atti, l'accertamento del tasso
alcolemico è avvenuto in Comune di Magnano in Riviera (compreso nella
circoscrizione del Tribunale di Udine) e non in quello di Artegna (compreso nella
circoscrizione del Tribunale di Tolmezzo), rileva che nel primo il reato deve
ritenersi consumato e che pertanto, ai sensi dell'art. 8 cod. proc. pen., la
competenza - siccome espressamente eccepito sia in primo che in secondo
grado - avrebbe dovuto attribuirsi al Tribunale di Udine, essendo stato ivi
eseguito il rilevamento del tasso alcolemico (cui peraltro si fa specifico
riferimento nel capo di imputazione).
Sottoponendo poi a specifica critica gli argomenti sul punto svolti nella
sentenza impugnata, osserva che:
- l'assunto secondo cui «la condotta illecita si è consumata ed è stata
accertata già in comune di Arte gna, e dunque nel circondario del Tribunale di
Tolmezzo, poiché in quel territorio Della Pietra certamente guidava alterato
dall'abuso di bevande alcoliche e, sempre in quel territorio, gli agenti di polizia
avevano già constatato e apprezzato il fatto alla luce della condotta di guida
pericolosa tenuta dall'imputato», dovrebbe condurre a ritenere nella specie integrato il diverso illecito, amministrativo, di cui all'art. 186, comma 2, lett. a)
cod. strada, atteso che, secondo univoco indirizzo, qualora non vi sia stato
accertamento con l'apposita strumentazione del grado alcolico dell'imputato si
deve propendere per la meno grave ipotesi di cui alla citata disposizione; colto alla guida del veicolo Audi A4 targato DH 732 AY in stato di ebbrezza in - vero è che, come osserva la stessa Corte d'appello, non rileva che
l'imputato avesse iniziato a guidare o avesse guidato in stato di ebbrezza anche
in un altro qualsiasi circondario di tribunale, ma ciò - secondo il ricorrente conferma la propria tesi secondo cui occorre aver riguardo in via esclusiva al
luogo dell'avvenuto accertamento o, in subordine, al luogo in cui è avvenuta
l'ultima parte della condotta illecita;
- è altresì vero che, come pure rimarcato dalla corte territoriale,
l'accertamento a mezzo alcoltest non ha valenza di prova legale in ordine alla comunque pieno valore probatorio, nel senso che le risultanze da esso emergenti
devono intendersi come acquisite se non contraddette da contrarie emergenze
processuali;
- estraneo alla fattispecie e comunque infondato in diritto sarebbe infine il
residuo argomento usato in sentenza per negare rilevanza, ai fini della
competenza, al luogo del rilevamento del valore alcolemico, l'argomento cioè
secondo cui, diversamente opinando, si finirebbe con il conferire all'imputato la
possibilità di determinare egli stesso la competenza territoriale "tutte le volte in
cui, intimatogli l'alt dalle forze dell'ordine per una condotta di guida pericolosa e
verosimilmente dovuta ad un abuso alcolico, il conducente si dia alla fuga". 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione degli art. 62 bis
e 133 cod. pen. e comunque vizio di motivazione, in relazione alla mancata
concessione delle attenuanti generiche.
Premesso che la corte territoriale ha disatteso l'appello sul punto rilevando,
tra l'altro, che "il trattamento sanzionatorio ... è già improntato ad assoluta
benevolenza, siccome prossimo agli assoluti minimi edittali, pur a fronte di una
condotta di guida notturna e pericolosa per la altrui incolumità e di un tasso
alcolemico prossimo più ai limiti massimi che ai limiti minimi ...", rileva che: a) la
condotta di guida pericolosa non fa parte dell'impugnazione, la quale si risolve
tout court nella contestazione di guida di veicolo in stato di ebbrezza; b) la
determinazione della pena in misura prossima ai minimi edittali non esclude la
concessione del beneficio; c) la motivazione non dà adeguato conto degli unici
elementi rilevanti sul punto, ossia della gravità del reato e della capacità a
delinquere dell'imputato, non essendo stata in particolare considerata in alcun
modo la sua incensuratezza. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce infine violazione dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada e comunque vizio di motivazione, in relazione al rigetto
della richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, in quanto determinazione quantitativa del tasso alcolemico, ma è pur vero che essa ha motivato in sentenza con la sola considerazione "dell'entità del tasso alcolemico
e della evidenziata pericolosità della condotta di guida notturna".
Rileva al riguardo che, mentre, come già dedotto con il secondo motivo, la
pericolosità della condotta di guida resta estranea all'imputazione, l'entità del
tasso alcolemico non è dalla legge considerata come ostativa al provvedimento di
sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, essendo piuttosto
unicamente richiesto che l'imputato non esprima la sua opposizione. 3. È fondato il primo motivo di ricorso.
La corte territoriale ha ritenuto sussistente la competenza per territorio del
Tribunale di Tolmezzo reputando doversi individuare il luogo di consumazione del
reato nel Comune di Artegna, e dunque nel circondario del tribunale predetto,
poiché in quel territorio il "Della Pietra certamente guidava alterato dall'abuso di
bevande alcoliche e, sempre in quel territorio, gli agenti di polizia avevano già
constatato e apprezzato il fatto alla luce della condotta di guida pericolosa tenuta
dall'imputato": ha invece espressamente escluso che al detto fine potesse assumere rilevanza sia la circostanza che il test alcolemico sia stato eseguito in
luogo diverso (ricadente nel circondario del tribunale di Udine), sia all'opposto
che fosse rimasto ignoto il luogo in cui l'imputato si era effettivamente posto alla
guida del veicolo nelle condizioni predette e che non si potesse escludere che ciò
fosse avvenuto in luogo ricadente nel circondario di altro tribunale ancora.
Tale decisione non appare rispettosa dei criteri di legge determinativi della
competenza.
Trattandosi di reato permanente, viene in rilievo la previsione di cui all'art.
8, comma 3, cod. proc. pen. che, come noto, stabilisce per tale ipotesi la
competenza del giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione.
Essendo però rimasto ignoto - siccome pacifico in atti ed incidentalmente
rilevato anche nella sentenza impugnata - il luogo in cui il Della Pietra si sia
posto alla guida dell'autovettura in stato di ebbrezza, tale regola non può trovare
applicazione ed occorre far ricorso ai criteri suppletivi di cui all'art. 9 cod. proc.
pen., secondo il primo dei quali la competenza deve essere attribuita al "giudice
dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione".
Tale luogo, nel caso di specie, all'evidenza si identifica con quello nel quale
gli agenti della polizia stradale, dopo aver seguito e sorpassato l'auto del Della
Pietra, lo hanno fermato per sottoporlo ad alcoltest, al contempo determinando
la cessazione della condotta: ossia nell'area di servizio situata nel comune di
Magnano in Riviera, località ricadente nel circondario del Tribunale di Udine. Considerato in diritto Per tal motivo, dunque - e non perché, come erroneamente postulato dal
ricorrente, il reato in questione richieda l'alcoltest quale esclusivo metodo di
accertamento: assunto erroneo, questo, sia perché sovrappone indebitamente il
piano processuale (relativo alle ipotizzabili modalità di accertamento del reato) a
quello sostanziale (relativo alla ontologica sussistenza e collocazione temporale
del reato), sia perché ben può, in realtà, ammettersi l'accertamento sintomatico
per tutte le ipotesi di reato oggi previste dall'art. 186 cod. strada, anche dopo le
modifiche normative introdotte dall'art. 5 d.l. 3 agosto 2007, n. 117, convertito convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 125 e, da ultimo, dall'art. 33 legge 29
luglio 2010, n. 120 (v. sez. 4, n. 28787 del 9 giugno 2011, rv. 257814, ed ivi
citate, sez. 4, n. 48297 del 27 novembre 2008, rv. 242392 e, sia pure in termini
meno netti, dalle sentenze della medesima sezione nn. 48309 e 47404 del 28
novembre 2008) - deve affermarsi la competenza per territorio del Tribunale di
Udine.
Il ricorso merita in tal senso accoglimento, con il conseguente annullamento
sia della sentenza d'appello impugnata che di quella di primo grado, restando
assorbito l'esame degli altri motivi d'impugnazione.
Gli atti vanno altresì trasmessi alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Udine per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nonché la sentenza di I grado e
dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Udine per l'ulteriore corso.
Così deciso il 15/11/2013 nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, e poi dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92