Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8084 del 15/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 8084 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DELLA PIETRA FRANCO N. IL 21/06/1957
avverso la sentenza n. 1117/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
26/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. &/i-1 0 (o i14,vo
che ha concluso per A 4/; zt0 alz.< Udito, per la parte civi Ud. • •ensor Avv. vv Data Udienza: 15/11/2013 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa in data 26 settembre 2012, la Corte d'appello di Trieste, rigettando l'appello proposto dall'imputato (in punto di competenza territoriale, concessione delle circostanze attenuanti generiche e riduzione della pena inflitta), confermava la sentenza con la quale, in data 16 marzo 2010, il Tribunale di Tolmezzo aveva dichiarato Della Pietra Franco responsabile del reato p. e p. dall'art. 186, comma 1, lett. b) cod. strada a lui ascritto per essere stato conseguenza dell'uso di sostanze alcoliche, essendo stato rilevato un valore superiore a 0,80 g/I; fatto accertato in Artegna (UD) il 27 febbraio 2009. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, per mezzo del proprio difensore, sulla base di tre motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge processuale in relazione alla disattesa eccezione di incompetenza per territorio. Al riguardo, premesso che, siccome pacifico in atti, l'accertamento del tasso alcolemico è avvenuto in Comune di Magnano in Riviera (compreso nella circoscrizione del Tribunale di Udine) e non in quello di Artegna (compreso nella circoscrizione del Tribunale di Tolmezzo), rileva che nel primo il reato deve ritenersi consumato e che pertanto, ai sensi dell'art. 8 cod. proc. pen., la competenza - siccome espressamente eccepito sia in primo che in secondo grado - avrebbe dovuto attribuirsi al Tribunale di Udine, essendo stato ivi eseguito il rilevamento del tasso alcolemico (cui peraltro si fa specifico riferimento nel capo di imputazione). Sottoponendo poi a specifica critica gli argomenti sul punto svolti nella sentenza impugnata, osserva che: - l'assunto secondo cui «la condotta illecita si è consumata ed è stata accertata già in comune di Arte gna, e dunque nel circondario del Tribunale di Tolmezzo, poiché in quel territorio Della Pietra certamente guidava alterato dall'abuso di bevande alcoliche e, sempre in quel territorio, gli agenti di polizia avevano già constatato e apprezzato il fatto alla luce della condotta di guida pericolosa tenuta dall'imputato», dovrebbe condurre a ritenere nella specie integrato il diverso illecito, amministrativo, di cui all'art. 186, comma 2, lett. a) cod. strada, atteso che, secondo univoco indirizzo, qualora non vi sia stato accertamento con l'apposita strumentazione del grado alcolico dell'imputato si deve propendere per la meno grave ipotesi di cui alla citata disposizione; colto alla guida del veicolo Audi A4 targato DH 732 AY in stato di ebbrezza in - vero è che, come osserva la stessa Corte d'appello, non rileva che l'imputato avesse iniziato a guidare o avesse guidato in stato di ebbrezza anche in un altro qualsiasi circondario di tribunale, ma ciò - secondo il ricorrente conferma la propria tesi secondo cui occorre aver riguardo in via esclusiva al luogo dell'avvenuto accertamento o, in subordine, al luogo in cui è avvenuta l'ultima parte della condotta illecita; - è altresì vero che, come pure rimarcato dalla corte territoriale, l'accertamento a mezzo alcoltest non ha valenza di prova legale in ordine alla comunque pieno valore probatorio, nel senso che le risultanze da esso emergenti devono intendersi come acquisite se non contraddette da contrarie emergenze processuali; - estraneo alla fattispecie e comunque infondato in diritto sarebbe infine il residuo argomento usato in sentenza per negare rilevanza, ai fini della competenza, al luogo del rilevamento del valore alcolemico, l'argomento cioè secondo cui, diversamente opinando, si finirebbe con il conferire all'imputato la possibilità di determinare egli stesso la competenza territoriale "tutte le volte in cui, intimatogli l'alt dalle forze dell'ordine per una condotta di guida pericolosa e verosimilmente dovuta ad un abuso alcolico, il conducente si dia alla fuga". 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione degli art. 62 bis e 133 cod. pen. e comunque vizio di motivazione, in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Premesso che la corte territoriale ha disatteso l'appello sul punto rilevando, tra l'altro, che "il trattamento sanzionatorio ... è già improntato ad assoluta benevolenza, siccome prossimo agli assoluti minimi edittali, pur a fronte di una condotta di guida notturna e pericolosa per la altrui incolumità e di un tasso alcolemico prossimo più ai limiti massimi che ai limiti minimi ...", rileva che: a) la condotta di guida pericolosa non fa parte dell'impugnazione, la quale si risolve tout court nella contestazione di guida di veicolo in stato di ebbrezza; b) la determinazione della pena in misura prossima ai minimi edittali non esclude la concessione del beneficio; c) la motivazione non dà adeguato conto degli unici elementi rilevanti sul punto, ossia della gravità del reato e della capacità a delinquere dell'imputato, non essendo stata in particolare considerata in alcun modo la sua incensuratezza. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce infine violazione dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada e comunque vizio di motivazione, in relazione al rigetto della richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, in quanto determinazione quantitativa del tasso alcolemico, ma è pur vero che essa ha motivato in sentenza con la sola considerazione "dell'entità del tasso alcolemico e della evidenziata pericolosità della condotta di guida notturna". Rileva al riguardo che, mentre, come già dedotto con il secondo motivo, la pericolosità della condotta di guida resta estranea all'imputazione, l'entità del tasso alcolemico non è dalla legge considerata come ostativa al provvedimento di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, essendo piuttosto unicamente richiesto che l'imputato non esprima la sua opposizione. 3. È fondato il primo motivo di ricorso. La corte territoriale ha ritenuto sussistente la competenza per territorio del Tribunale di Tolmezzo reputando doversi individuare il luogo di consumazione del reato nel Comune di Artegna, e dunque nel circondario del tribunale predetto, poiché in quel territorio il "Della Pietra certamente guidava alterato dall'abuso di bevande alcoliche e, sempre in quel territorio, gli agenti di polizia avevano già constatato e apprezzato il fatto alla luce della condotta di guida pericolosa tenuta dall'imputato": ha invece espressamente escluso che al detto fine potesse assumere rilevanza sia la circostanza che il test alcolemico sia stato eseguito in luogo diverso (ricadente nel circondario del tribunale di Udine), sia all'opposto che fosse rimasto ignoto il luogo in cui l'imputato si era effettivamente posto alla guida del veicolo nelle condizioni predette e che non si potesse escludere che ciò fosse avvenuto in luogo ricadente nel circondario di altro tribunale ancora. Tale decisione non appare rispettosa dei criteri di legge determinativi della competenza. Trattandosi di reato permanente, viene in rilievo la previsione di cui all'art. 8, comma 3, cod. proc. pen. che, come noto, stabilisce per tale ipotesi la competenza del giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione. Essendo però rimasto ignoto - siccome pacifico in atti ed incidentalmente rilevato anche nella sentenza impugnata - il luogo in cui il Della Pietra si sia posto alla guida dell'autovettura in stato di ebbrezza, tale regola non può trovare applicazione ed occorre far ricorso ai criteri suppletivi di cui all'art. 9 cod. proc. pen., secondo il primo dei quali la competenza deve essere attribuita al "giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione". Tale luogo, nel caso di specie, all'evidenza si identifica con quello nel quale gli agenti della polizia stradale, dopo aver seguito e sorpassato l'auto del Della Pietra, lo hanno fermato per sottoporlo ad alcoltest, al contempo determinando la cessazione della condotta: ossia nell'area di servizio situata nel comune di Magnano in Riviera, località ricadente nel circondario del Tribunale di Udine. Considerato in diritto Per tal motivo, dunque - e non perché, come erroneamente postulato dal ricorrente, il reato in questione richieda l'alcoltest quale esclusivo metodo di accertamento: assunto erroneo, questo, sia perché sovrappone indebitamente il piano processuale (relativo alle ipotizzabili modalità di accertamento del reato) a quello sostanziale (relativo alla ontologica sussistenza e collocazione temporale del reato), sia perché ben può, in realtà, ammettersi l'accertamento sintomatico per tutte le ipotesi di reato oggi previste dall'art. 186 cod. strada, anche dopo le modifiche normative introdotte dall'art. 5 d.l. 3 agosto 2007, n. 117, convertito convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 125 e, da ultimo, dall'art. 33 legge 29 luglio 2010, n. 120 (v. sez. 4, n. 28787 del 9 giugno 2011, rv. 257814, ed ivi citate, sez. 4, n. 48297 del 27 novembre 2008, rv. 242392 e, sia pure in termini meno netti, dalle sentenze della medesima sezione nn. 48309 e 47404 del 28 novembre 2008) - deve affermarsi la competenza per territorio del Tribunale di Udine. Il ricorso merita in tal senso accoglimento, con il conseguente annullamento sia della sentenza d'appello impugnata che di quella di primo grado, restando assorbito l'esame degli altri motivi d'impugnazione. Gli atti vanno altresì trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nonché la sentenza di I grado e dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine per l'ulteriore corso. Così deciso il 15/11/2013 nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, e poi dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92

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