Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8084 del 05/12/2012
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8084 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: ARIOLLI GIOVANNI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE SANTIS ANDREA N. IL 13/01/1975
avverso la sentenza n. 18234/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di ROMA, del 23/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ca4.444,…,
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.
Data Udienza: 05/12/2012
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza in data 23.2.2012, il G.U.P. del Tribunale di Roma,
sull’accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., applicava a De Santis Andrea
la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 500,00 di multa, in
ordine ai reati di cui agli artt.: a) 56 – 629 comma 2 (rif. 628 comma 3 n. 1)
cod. pen.; b) 582 e 61 n. 2 cod. pen.
Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione i difensori
dell’imputato deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.,
la nullità della sentenza impugnata in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.
Il ricorso è manifestamente infondato. Deve al riguardo rilevarsi, al di là
della genericità dell’impugnazione, che: «la sentenza di patteggiamento può
essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione,
se dal testo di essa appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di
cui all’art. 129 cod. proc. pen. >> (Sez. 4 n. 30867 del 17/6/2011, Halluli, Rv.
250902); nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata, non si
ravvisa alcuna causa di proscioglimento o di non punibilità rilevante ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen., facendosi espresso riferimento al contenuto degli
elementi di cui all’annotazione di polizia giudiziaria e agli atti ad essa allegati, al
verbale di denuncia querela della persona offesa, nonché al contenuto del
verbale di interrogatorio reso dall’imputato dinanzi al G.I.P.
Uniformandosi all’orientamento espresso dalla citata massima, che il
Collegio condivide, va dichiarata, pertanto, inammissibile l’impugnazione poiché
manifestamente infondata.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1.500,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C L500,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, lì 5 dicembre 2012
2.