Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8083 del 15/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 8083 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: IZZO FAUSTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da :

DONATI Massimo, n. a Figline Vaidarno

FI il 21\2\1973

avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del
17\5\2013 (n. 4157\12);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Giulio
Romano, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

Data Udienza: 15/11/2013

RITENUTO in FATTO

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando :
2.1. la erronea applicazione della legge per avere il giudice di merito negato la
sostituzione della pena, valorizzando in senso negativo una libera scelta dell’imputato,
quale quella di rimanere contumace;
2.2. la violazione di legge ove non era stato valutato che la disponibilità al LPU,
manifestava quel senso civico che in sentenza si affermava mancasse in capo al
Donati;
2.3. l’erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione in ordine al diniego
delle attenuanti generiche, per essere stato valorizzata una circostanza non risultante
dagli atti e che cioè che l’imputato, al momento del controllo, non fosse in grado di
tenersi in equilibrio.

CONSIDERATO in DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3.1. In ordine alla doglianza relativa alla pronuncia di condanna, va osservato che il
travisamento lamentato dalla difesa dell’imputato non sussiste, in quanto l’andatura
barcollante del Donati (il quale ebbe ad aggredire i Carabinieri con minacce ed insulti) è
attesta nel verbale di cui al folio 30.
In ogni caso tale circostanza è irrilevante. Invero questa Corte di legittimità con
orientamento consolidato, ha statuito che l’esito positivo dell’alcoltest è sufficiente a
fondare il giudizio di colpevolezza dell’imputato, in assenza di prove di segno
contrario, quali ad esempio la anomalia di funzionamento dell’etilometro che, nel caso
di specie, non emerge (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 42084 del 04/10/2011 Ud. (dep.
16/11/2011), Rv. 251117; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 17463 del 24/03/2011 Ud. (dep.
05/05/2011), Rv. 250324).

Ne consegue la infondatezza della censura formulata.
3.1. In ordine ai motivi di ricorso concernenti la omessa sostituzione della pena con il
lavoro di pubblica utilità, va premesso, come osservato di recente da questa Corte
(sent. n. 9165\13), che la consolidata giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di
affermare come, in tema di successione di leggi penali nel tempo, l’art. 2 c.p., comma
3, facendo riferimento alla “disciplina più favorevole”, intende riferirsi a quella che in
concreto venga a risultare, complessivamente, più favorevole per il giudicabile (Cass.,
Sez. 6, n. 394/1990, Rv. 186207), e che l’individuazione, tra una pluralità di disposizioni
succedutesi nel tempo, di quella più favorevole al reo, va eseguita non in astratto,
sulla base della loro mera comparazione, bensì in concreto, mediante il confronto dei
risultati che deriverebbero dall’effettiva applicazione di ciascuna di esse alla fattispecie
sottoposta all’esame del giudice (Cass., Sez. 1^, n. 40915/2003, Rv. 226475 ed altre
conformi).

Nel caso di specie, occorre considerare come con la sopravvenuta legge n. 120/2010,
mentre da un lato è stato introdotto l’art. 186 C.d.S., comma 9 bis (che prevede la
pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, con l’aggiunta, in caso di esito positivo,
dell’estinzione del reato, della riduzione alla metà della sanzione della sospensione della
patente e della revoca della confisca del veicolo sequestrato), dall’altro, è stata inasprita

1. Con sentenza del 17\5\2013 la Corte di Appello di Firenze confermava la condanna
di primo grado inflitta a Donati Massimo per la contravvenzione di cui all’art. 186, lett.
c), C.d.S., per guida in stato di ebbrezza di un’auto, con tasso alcolemico rilevato di
g\I 1,63; veniva confermata anche la pena di mesi 3 di arresto ed € 3.000= di
ammenda, sostituita con la pena pecuniaria (fatto comm. in Figline Valdarno il
21\9\2008).

36757/2004, Rv. 229687).

3.3. Nel caso oggetto di giudizio, il ricorrente invoca l’erronea applicazione della
legge, per non avere il giudice di merito, benché gli fosse stato richiesto in appello,
sostituito la pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità.
Orbene è noto che nel nostro ordinamento la irrogazione della pena risponde ad una
funzione rieducativa (art. 27 co. 3° Cost.). Pertanto deve ritenersi che quando il
legislatore ha previsto, nel comma 9 bis dell’art. 186 C.d.S., la sostituzione della pena
con il lavoro di pubblica utilità, ha inteso ancorare tale beneficio ad un ben preciso
rapporto tra pena criminale e sanzione sostituiva. Ne deriva che non è possibile
sostituire la pena se non in relazione al trattamento sanzionatorio principale previsto
dalla legge.
Se si applicasse la sostituzione, rapportandola alla pena prevista prima della riforma,
non solo si farebbe illegittima applicazione di una “terza legge”, in violazione dell’art.
2 c.p., ma si vulnererebbe la funzione rieducativa che la pena deve svolgere secondo
l’ordinamento vigente.
Consegue da quanto detto che, nell’invocare l’applicazione del comma 9 bis,
l’imputato (che è stato sanzionato con le pene più lievi previste dall’art. 186 prima della
riforma del 2010) avrebbe dovuto contestualmente condizionare la richiesta
all’applicazione del diverso trattamento sanzionatorio introdotto dalla novella 120 del
2010; richiesta questa che, invece, non è stata avanzata né in appello, né con il
ricorso.
Il ricorso è pertanto infondato e deve essere rigettato, segue ai sensi dell’art. 616
c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 15 novembre 2013
Il Consigli re estensore

I Presidente

la pena detentiva prevista per il reato di cui al comma 2, lett. c) della medesima
norma (nel caso di specie da applicare), con introduzione del minimo edittale di sei mesi
ed innalzamento del massimo ad un anno di arresto (ferma restando la congiunta pena
dell’ammenda da Euro 1.500,00 ad Euro 6.000,00).
Sulla base di tali elementi di valuta2jone, non può negarsi che, nel complesso, la nuova
disposizione, alla luce dei tanti vantaggi introdotti a fronte del contestuale
inasprimento della sanzione, là dove sia intervenuta la specifica scelta dell’imputato
(ovvero la sua mancata opposizione), divenga per quest’ultimo oggettivamente e in
concreto più favorevole rispetto a quella previgente, benché la pena-base di partenza
debba comunque essere non inferiore alle previsioni della nuova formulazione dell’art.
186 C.d.S., comma 2, lett. c), non potendo certamente realizzarsi (pena la violazione
del principio di legalità) la combinazione di frammenti normativi di leggi diverse
secondo il criterio del favor rei, con la creazione e applicazione di una terza fattispecie
di carattere intertemporale non prevista dal legislatore (cfr. Cass., Sez. 6, n.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA