Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8082 del 21/01/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8082 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LEONARDI AGATINO N. IL 21/02/1964
avverso la sentenza n. 781/2003 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
31/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/01/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A dt_
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che ha concluso per

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1

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 21/01/2016

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Genova in parziale riforma della sentenza di primo
grado condannava l’imputato Leonardi alla pena di anni quattro di reclusione ed
euro 1800 di multa per i reati di rapina aggravata e furto.

2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore

dell’imputato che deduceva:

rapina. Si deduceva la illegittimità della valutazione del compendio
probatorio; segnatamente: si deduceva che le dichiarazioni del teste Antilopan
in relazione al reato di rapina non erano attendibili con riguardo al possesso di
armi ed allo speronamento; anche le dichiarazioni dei testimoni Cecchini e del
Barbanti non sarebbero state valutate adeguatamente.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai capi 2a), 3b),
3d), 3 e) e 6 b). Si censurava la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni dei
testimoni “a carico” e la apoditticità della valutazione di responsabilità dei
testimoni ritenuti “a discarico”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Con entrambi i motivi di ricorso si proponeva una ricostruzione alternativa
delle emergenze processuali senza individuare alcuna frattura logica del percorso
motivazionale manifesta e decisiva.
Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve essere
diretto a censurare genericamente la .valutazione di colpevolezza, ma deve
invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico
argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità
manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione
argomentativa; quest’ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli
argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle
componenti oggettive e soggettive del reato contestato.
E’ noto infatti che il perimetro della giurisdizione di legittimità è limitato alla
rilevazione delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi
specifici del percorso argomentativo, che non possono dilatare l’area di
competenza della Cassazione alla rivalutazione dell’interno compendio indiziario.
Le discrasie logiche e le carenze motivazionali per essere rilevanti devono,
inoltre, avere la capacità di essere decisive, ovvero essere idonee ad incidere il
2

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al reato di

compendio indiziario, incrinandone la capacità dimostrativa. Il vizio di
motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve dunque essere
diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve
invece ‘essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico
argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità
manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione
argomentativa; quest’ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli
argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle

1.2. Nel caso di specie, come evidenziato in premessa, il ricorrente piuttosto che
rilevare vizi decisivi della motivazione si limitava a offrire una interpretazione
degli elementi di prova raccolti diversa da quella fatta propria dalla Corte di
appello in contrasto palese con le indicate linee interpretative.
Le censure del ricorrente sono rivolte alla valutazione dell’intero compendio
probatorio che viene criticato nel suo complesso, attraverso la svalutazione
dell’attendibilità dei testimoni e la richiesta di una valutazione alternativa delle
emergenze processuali notoriamente non ammessa in sede di legittimità ( tra le
altre: Cass. Sez. 6, 14.4.1998 n. 1354).
Il merito della vicenda giudiziaria non può che rimanere estraneo alla
valutazione della Corte di legittimità che arriva ad estendere il suo sindacato
solo alle illogicità manifeste e decisive della motivazione, cioè su quelle crisi
logiche del ragionamento che hanno il carattere dell’evidenza e che, inoltre,
sono indispensabili per la tenuta complessiva dell’accertamento di responsabilità.
Le censure proposte al contrario, nella misura in cui investono in modo diffuso la
valutazione di tutte le testimonianze raccolte si risolvono in una critica generica,
finalizzata ad ottenere una nuova valutazione del quadro probatorio attraverso
una diversa e migliore valorizzazione delle prove “a discarico”.
L’accertamento del fatto e la valutazione delle prove trovano invece la loro sede
ultima nel giudizio di appello residuando alla Cassazione un sindacato sulla
motivazione, che non può mai trasformarsi in rilettura degli elementi di prova.
L’unico caso in cui in sede di legittimità è ammessa la valutazione diretta delle
prove è quando se ne deduce il travisamento, ovvero quando si deduce la
mancata corrispondenza tra la prova assunta e la prova valutata.
Quando si invoca il riconoscimento del travisamento anche sotto la forma della
errata valutazione di attendibilità della testimonianza occorre tuttavia porre il
giudice di legittimità nelle condizioni di apprezzarlo attraverso la produzione del
documento processuale che “contiene” la prova.
Nel caso di specie, il ricorrente anche laddove deduce la errata valutazione delle
testimonianze non allega le trascrizioni non rispettando il principio di
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componenti oggettive e soggettive del reato contestato.

autosufficienza del ricorso, che anche sotto questo ulteriore profilo, si presenta
generico e, dunque, inammissibile.

2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che si determina equitativamente in C 1000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Llt ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000.00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 21 gennaio 2016
‘estensore

Il Pr sid nte

P.Q.M.

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