Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8082 del 15/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 8082 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO
DI
POTENZA
nei confronti di:
DI NAPOLI GIOACCHINO N. IL 13/08/1966
avverso la sentenza n. 236/2011 TRIBUNALE di LAGONEGRO,
del
17/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/1112013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giulio Romano
che ha concluso per l’annullamento con rinvio.

Data Udienza: 15/11/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore generale di Potenza ricorre avverso la sentenza di
applicazione della pena per il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada
pronunciata dal Tribunale di Lagonegro nel procedimento a carico di Di Napoli
Gioacch i no.
Si duole della mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida.
Lamenta inoltre che il giudice non ha valutato, ai fini dell’eventuale confisca,

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è parzialmente fondato.
In conformità all’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, con la
sentenza applicativa di pena concordata il giudice è tenuto a irrogare le sanzioni
amministrative accessorie che dalla pena medesima conseguano di diritto, come
nel caso della sospensione della patente, determinando la relativa misura
secondo i parametri ai quali rinvia la specifica normativa del codice della strada
(Sez. U, n. 8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv. 210981).
Il divieto previsto dall’art. 445 cod. proc. pen. è, infatti, limitato alle pene
accessorie e alle misure di sicurezza diverse dalla confisca, sicché con la
sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., dev’essere disposta la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, e non rileva
che nella richiesta di patteggiamento non si sia eventualmente fatta alcuna
menzione di tale sanzione, in quanto questa non può formare aggetto
dell’accordo tra le parti – limitato alla pena – e consegue di diritto alla sollecitata
pronuncia (Sez. 6, n. 45687 del 20/11/2008, Cuomo, Rv. 241611; Sez. 6, n.
3427 del 3/11/1998, Orlandi, Rv, 212333; Sez. 5, n. 7487 del 23/1/2002, Rv.
220929).
Nel caso di specie, l’accordo sulla pena ratificato dal giudice aveva ad

se l’autovettura condotta dall’imputato fosse di sua proprietà.

oggetto il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, dal cui rilievo consegue,
secondo quanto stabilisce l’art. 186, comma 2, lett.

c), cod. strada, la

sospensione della patente di guida per un tempo tra sei mesi ed un anno.
Poiché l’applicazione in concreto dei criteri di commisurazione dell’entità
della sanzione comporta l’uso dei poteri discrezionali riservati al giudice di
merito, in accoglimento del ricorso proposto dal pubblico ministero la sentenza
impugnata deve essere annullata con rinvio, nella parte in cui non dispone
l’applicazione della predetta sanzione amministrativa.

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3. La doglianza invece relativa alla omessa valutazione, da parte del
tribunale, dell’eventuale titolarità in capo all’imputato dell’autovettura da lui
condotta, ai fini della confisca, integra un motivo inammissibile per difetto di
specificità, risolvendosi in una prospettazione meramente ipotetica e dubitativa
circa l’esistenza delle condizioni fattuali che avrebbero potuto e dovuto condurre
alla confisca e, correlativamente, circa l’esistenza stessa del vizio dedotto.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa
statuizione in ordine alla sospensione della patente e rinvia al Tribunale
di Lagonegro per esame sul punto.
Rigetta nel resto.
Così deciso il 15/11/2013.

P.Q.M.

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