Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8081 del 15/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 8081 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: IZZO FAUSTO

Data Udienza: 15/11/2013

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la
Corte di Appello di Ancona, nei confronti dell’imputato :

RUTIGLIANO Matteo, n. ad Ascoli Piceno il 14\11\1969
avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del
29\3\2013 (n. 161\13);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Giulio
Romano, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della
sentenza, limitatamente al punto concernente l’omessa
confisca, da disporre; –)

ì

RITENUTO in FATTO
1. Con sentenza del 29\3\2013 il Tribunale di Ascoli Piceno, ai sensi dell’art. 444
c.p.p., applicava a Rutigliano Matteo la pena di mesi 4 di arresto ed C 1.334= di
ammenda, sostituita con il lavoro di pubblica utilità, per la contravvenzione di cui
all’art. 186, co. 7°, C.d.S. perché, controllato per sospetta guida in stato di ebbrezza,
rifiutava di sottoporsi agli accertamenti psicofisici (fatto comm. in Ascoli Piceno il
18\9\2012).

CONSIDERATO in DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Invero, premessa la natura sanzionatoria della confisca di cui al comma 2°, lett. c),
dell’art. 186 (richiamato dall’art. 186 co. 7°), essa andava applicata obbligatoriamente
con la sentenza di patteggiamento, alla luce dell’esplicita dizione della norma laddove
è previsto che con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su
richiesta delle parti, anche se e’ stata applicata la sospensione condizionale della
pena, e’ sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e’ stato commesso il
reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.
Nel caso di specie, come esposto dal P.G. nel ricorso, l’imputato risulta proprietario
dell’auto, per cui ricorrendo i presupposti di legge, doveva essere disposta la confisca
del veicolo (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 24015 del 06/05/2009 Cc. (dep. 11/06/2009), Di
Tucci, Rv. 244220; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 16154 del 04/03/2010 Cc. (dep. 26/04/2010),
Pignat, Rv. 247328; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 41870 del 03/07/2009 Cc. (dep. 30/10/2009),
Baratto, Rv. 245439).

Ne consegue che la omissione della sua applicazione, in presenza dei presupposti per
la irrogazione della sanzione (proprietà del veicolo), costituisce una violazione di legge.
Né è di ostacolo alla possibilità di confisca, la modifica apportata all’art. 186 Cod.
strada dalla legge n. 120 del 2010. Infatti, anche dopo la novella, permane
l’ammissibilità sia del sequestro, che della confisca, quest’ultima qualificata come
sanzione accessoria amministrativa (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 40523 del 04/11/2010 Cc.
(dep. 16/11/2010), Gibellini, Rv. 248859).

Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza, limitatamente al
punto della confisca del veicolo, che si applica in questa sede ai sensi dell’art. 620.
Lett. I) c.p.p.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa confisca del
veicolo AL 992 TC, confisca che dispone.
Così deciso in Roma il 15 novembre 2013
Il Consigl re estensore

Il Presidente

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il P.G. presso la Corte di Appello di
Ancona, deducendo la violazione di legge per la omessa applicazione della sanzione
della confisca dell’auto Ford Escort tg. AL 992 TC di proprietà dell’imputato.

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