Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8081 del 05/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 8081 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: ARIOLLI GIOVANNI

Data Udienza: 05/12/2012

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) CAVAGNOLI LUIGI
2) FEDERICO LUIGI N. IL 25/07/1954 * C/
3) MAZZEO BEATRICE N. IL 08/12/1952 * C/
avverso la sentenza n. 149/2008 GIUDICE DI PACE di SALERNO, del
10/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv

A

1\4, vi

Cir-c

0-et,e;rh..c.,71; .tee

UdittAlifensortAvv. •t•
A.Atet4•9 P«,- Puoi./

Pow…éL
rmA. trukevt

/2.4

,./.9e4t oee,

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 10/1/2012 il Giudice di Pace di Salerno assolveva
Federico Luigi e Mazzeo Beatrice dai reati di cui agli artt. 110 e 633 cod.
penj perché il fatto non costituisce reato.
Avverso la decisione propone ricorso, ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen.,
la parte civile, in persona del difensore e procuratore speciale, deducendo
l’erroneità e contraddittorietà della motivazione laddove il giudicante ha

ritenendolo non sussistente, pur in presenza di prove testimoniali e
documentali di evidente segno contrario dalle quali emergeva la
consapevolezza degli imputati di occupare, nonostante ripetute diffide, il
terreno del ricorrente (a nulla valendo, ai fini dell’esclusione del dolo,
l’asserita autorizzazione della ditta C.M. Costruzioni Meridionali
comproprietaria di altra porzione del terreno, in assenza del suo consenso,
nonché la circostanza che suo fratello si fosse dichiarato, in virtù di
trascrizione di successione presso la Conservatoria dei RR.II., proprietario
della sua quota, tenuto conto che egli ne era l’unico e legittimo titolare in
forza scrittura privata di trasferimento riconosciuta anche in sede
giudiziale).
Ciò premesso, va osservato che, nel caso in esame, il ricorso proposto dalla
parte civile contiene, tra i motivi, anche la censura di cui all’art. 606,
comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizio di motivazione della
sentenza impugnata. Ne consegue che avverso la sentenza di
proscioglimento non poteva essere proposto ricorso

“per saltum” ma

doveva interporsi appello. Invero, la persona offesa costituitasi parte civile
può proporre appello, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso la
snetenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace, stante la
regola generale dettata dall’art. 576 cod. proc. pen., applicabile, in virtù del
richiamo operato dall’art. 2 del d.lgs. n. 274 del 2000, anche nel processo
davanti al giudice di pace (Sez. 5, sentenza n. 23726 del 31/3/2010, rv.
247509). Ne consegue, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di
questa Suprema Corte, che il ricorso va convertito in appello, ai sensi
dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, sentenza n. 26350 del
31/05/2007, rv. 236860).
Va qualificata, quindi, l’impugnazione come appello e disposta la
trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno in composizione monocratica,

quale giudice competente per l’impugnazione avverso la sentenza emessa

1

fatto ricorso per assolvere gli imputati all’elemento psicologico del reato

dal Giudice di Pace di Salerno.

P.Q.M.

Converte il ricorso in appello e dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di Salerno.
Così deciso, il 5 dicembre 2012

Il Presidente

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA