Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 808 del 26/11/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 808 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COLASUONNO FRANCESCO N. IL 27/06/1987
avverso la sentenza n. 156/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
01/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/11/2014

RG 24313/14
Motivi della decisione
L’imputato COLASUONNO Francesco ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di
Bari che ha confermato quella emessa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Bari in
data 18.10.2012 ribadendo la condanna ivi stabilita per il reato di evasione dagli arresti
domiciliari (art. 385 cod. pen.).
Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all’ omessa concessione delle circostanze
attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 12 novembre 2014
Il consigliere estensore
Angelo C pozzi

Il Presidente
Di Virginio

Il ricorso è inammissibile poiché non consentito in sede di legittimità (art. 606 comma 3 cod.
proc. pen.) in quanto attinente ad un profilo di esclusivo merito, come quello riguardante il
mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, ineccepibilmente negate in
considerazione dei precedenti penali dell’imputato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA