Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 808 del 13/09/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 808 Anno 2018
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MELE ALBERTO nato il 20/01/1955 a NAPOLI

avverso la sentenza del 17/06/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE
FIMIANI, che ha concluso per: «Annullamento senza rinvio per prescrizione
riqualificato il fatto come contravvenzione».

Data Udienza: 13/09/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d’appello di Napoli con sentenza del 17 giugno 2015,
rigettava l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva
condannato Mele Alberto alla pena di mesi 8 di reclusione per il reato di

marzo 2009).
2. Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, personalmente,
con distinti motivi di ricorso: violazione di legge, art. 597, comma 1, cod.
proc. pen. in relazione all’art. 603, commi 1 e 3, cod. proc. pen. per
omessa pronuncia sulla richiesta di acquisizione di copia della D.I.A.;
violazione di legge, art. 533. Comma 1, cod. proc. pen. e motivazione
contraddittoria con travisamento della prova; violazione di legge, art.
181, comma 1, bis, d. Igs. 42/2004, e vizio di motivazione per
motivazione apparente e travisamento della prova; omessa pronuncia di
prescrizione del reato; omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione
condizionale della pena.
Il ricorrente ha depositato memoria nella quale rappresentava
l’intervento della Corte costituzionale n. 56 del 2016.
3.

Deve valutarsi l’incidenza dell’intervento della Corte

costituzionale 11 gennaio – 23 marzo 2016 n. 56, che ha dichiarato
incostituzionale parte dell’art. 181, comma 1 bis, del d. Igs. 42 del 2004 (jus superveniens, vedi Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014 – dep.
14/10/2014, P.M. in proc. Gatto, Rv. 260695); nel nostro caso
trattandosi di lavori di realizzazione di una rampa di accesso – (vedi
imputazione) l’art. 181, comma 1 bis, dopo l’intervento della Corte
Costituzionale non risulta applicabile, con la conseguenza della
configurazione solo della contravvenzione del comma 1, dell’art. 181 d.
Igs n. 42 del 2004. Infatti il comma 1 bis, del d. Igs. n. 42 del 2004, ora
interessa solo i lavori “che abbiano comportato un aumento dei manufatti
superiori al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in
alternativa,

un

ampliamento della

medesima

superiore

ai

cui all’art. 181, comma 1 bis, d. Igs. 42 del 2004 (capo D, commesso il 9

settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una
nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi”. Non
risulta necessario, quindi, sul punto un accertamento di merito.
Conseguentemente riqualificato il reato quale contravvenzione
ex art. 181, comma 1, d. Igs. 42/2004 deve dichiararsi di non doversi
procedere perché il reato è estinto per prescrizione. Decorso del termine

4. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è
legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129
comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze
idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo
da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in
modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il
giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di
“constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di
“apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di
accertamento o di approfondimento. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Le motivazioni della sentenza
impugnata escludono la presenza di cause di assoluzione ex art. 129 cod.
proc. pen.
La sentenza deve quindi annullarsi senza rinvio per intervenuta
prescrizione, con revoca dell’ordine di ripristino dello stato dei luoghi.

2

massimo di anni 5, ex art. 157 e 161 cod. pen.

P.Q.M.

Riqualificato il fatto contestato come contravvenzione ex art. 181, comma
1, d. Igs. 42/2004 annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere
il reato estinto per prescrizione;

Così deciso il 13 /09/2017

Il Consigliere estensore
Angelo Matteo SOCCI
9/7,gov6

Il Presidente
Pirc SAV NI

Revoca l’ordine di demolizione e di riduzione in pristino.

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