Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 808 del 11/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 808 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COCCIA FABIO N. IL 19/02/1963
avverso la sentenza n. 1921/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 29/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 11/11/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di L’Aquila, rideterminata la pena in aumento, su
appello del Procuratore generale, ha confermato nel resto la sentenza emessa in data 30 ottobre
2009 dal Tribunale di Teramo, Sezione distaccata di Giulianova, che aveva ritenuto COCCIA
Fabio responsabile del delitto di lesioni personali, commesso il 19 ottobre 2007.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sull’aumento della
pena applicato dalla Corte d’appello.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e risolventesi in censure su
valutazioni di merito, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità,
giacché la motivazione della impugnata sentenza si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato i plurimi precedenti penali per reati contro la persona, componenti un quadro
di allarmante pericolosità del prevenuto, elemento sicuramente rilevante ex art. 133 C.P., nonché
per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti nell’apprezzamento della gravità
dei fatti.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di C. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’11 novembre 2013.