Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8079 del 21/11/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8079 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
– Perna Federico nato a Roma il 12 aprile 1979
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma in data 20 giugno 2012;
Sentita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Oscar Cedrangolo, che
ha concluso per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso;
udito l’avv.ta Silva Rivabella per l’imputato la quale conclude per l’accoglimento del ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO
1. Perna Federico ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, in data 20
giugno 2012, della Corte d’appello di Roma, con cui, a conferma della sentenza del GUP del
Tribunale di Roma, in data 9 febbraio 2012, è stato condannato per il reato di tentata rapina
alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e euro 400,00 di multa.
A sostegno dell’impugnazione il ricorrente deduce:
a) Violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. ; Mancanza di motivazione ed
erronea applicazione della legge penale.
Il ricorrente lamenta la erroneità della motivazione con la quale è stata riconosciuta la
sua responsabilità e negata la connessione dell’attenuante della desistenza attiva; lamenta
inoltre la mancata applicazione dell’istituto della continuazione tra il reato del presente
procedimento e la condanna per rapina riportata dal Perna con sentenza irrevocabile del
Tribunale di Roma per i fatti avvenuti il 18 settembre 2010, quindi solo due giorni dopo
l’episodio di cui è processo.

Data Udienza: 21/11/2012

RITENUTO IN DIRITTO
1. Osserva la corte che nel ricorso si prospettano esclusivamente valutazioni di elementi
di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice d’appello con motivazioni congrue ed
esaustive, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti.
Sotto questo profilo il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 606, comma 1, cod.
proc. pen., perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata,
congruamente giustificata.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire

deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia
compatibile con il senso comune e con “i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”,
secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4^ sent. n. 47891 del
28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep.
31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21.12.1993 deo, 25.2.1994, rv
196955).
2. Inoltre il ricorso è inammissibile anche per violazione dell’art. 591 lettera c) in
relazione all’art. 581 lettera c) cod .proc. pen., perché le doglianze (sono le stesse affrontate
dalla Corte di appello) sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento
impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell’atto di
impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Infatti, la Corte territoriale
ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione, evidenziato tutti i motivi dai quali
desume la piena responsabilità dell’imputato per il reato a lui ascritto.
In proposito questa Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che
è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le
ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di
impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere
nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen,
all’inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 dep. 11.10.2004 – rv 230634).
Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di
valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi
logici, come nel caso di specie, (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794), in
particolare in ordine alla impossibilità di configurare, nell’azione del prevenuto il carattere della
desistenza, sia con riferimento possibilità di configurare l’esistenza di un medesimo disegno
criminoso, rispetto al furto commesso due giorni dopo, peraltro caratterizzato da dettagli di
struttura diversificati in maniera importante rispetto al primo episodio.
3. In base a tali considerazioni va dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle

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se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né

ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in Euro 1000;
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 21 novembre 2012

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