Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8079 del 12/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 8079 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MOLINARI NICODEMO N. IL 13/09/1972
avverso la sentenza n. 509/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
12/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ALA ut:Le ilRY 1-1-2\
che ha concluso pef (9_ tc

c741

Udito, per

civile, l’Avv

Udit ifens6r Avv.

Data Udienza: 12/11/2013

Con sentenza
del 3/12/2009 il Tribunale di Genova
dichiarava Molinari Nicodemo colpevole del reato di
furto e, concesse le attenuanti di cui agli articoli
62 bis e 62 n.4 c.p., lo condannava alla pena di mesi
due e giorni venti di reclusione ed euro 100 di
multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Al Molinari era stato contestato il reato di furto
perché,
dopo
essersi
portato
all’interno
del
supermercato- Ipercoop “l’Aquilone” di Genova, al
fine di trarne profitto, si impossessava di merce
varia che occultava all’interno di una borsa del
valore complessivo di euro 86,40.
Avverso la sopra indicata sentenza proponeva appello
il difensore dell’imputato.
La Corte di appello di Genova con sentenza del
12.03.2013, confermava la sentenza emessa nel
giudizio di primo grado condannava l’imputato al
pagamento delle spese del grado.
Avverso tale sentenza Molinari Nicodemo, a mezzo del
suo difensore, proponeva ricorso per cassazione per
ottenerne l’annullamento e adduceva:
-la erronea applicazione della legge penale e la
motivazione
con
della
illogicità
manifesta
riferimento alla mancata qualificazione della
fattispecie come tentata. Sosteneva la difesa del
ricorrente che ben distinti sono i momenti della
sottrazione e dell’impossessamento. La prima
comporta l’eliminazione del potere materiale della
cosa da parte del detentore e si identifica con la
materiale apprensione del bene da parte dell’agente
che realizzerà il possesso della cosa sottratta
soltanto quando potrà disporre della stessa in modo
autonomo, fuori cioè dal diretto controllo
dell’avente diritto. Pertanto, secondo la difesa del
ricorrente, nella fattispecie che ci occupa, non
essendo mai venuto meno il controllo effettuato sulla
res da parte dell’avente diritto, che manteneva sotto
la propria sfera di vigilanza i beni in oggetto, non
ci sarebbe mai stato impossessamento e quindi il
reato contestato al Molinari sarebbe furto tentato e
non consumato.

Ritenuto in fatto

Considerato in diritto
Il proposto ricorso è infondato.
essersi
di
contestato
stato
è
Molinari
Al
impossessato di merci presso il supermercato Ipercoop
occultati
averli
di
Genova,
di
“l’Aquilone”

fi

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 12.11.2013

all’interno di una borsa e di avere varcato le casse
senza corrispondere il relativo prezzo.
Tanto premesso si osserva che la giurisprudenza di
questa Corte è concorde nel ritenere che costituisce
furto consumato e non tentato quello che si commette
all’atto del superamento della barriera delle casse
di un supermercato con merce prelevata dai banchi e
sottratta al pagamento, a nulla rilevando che il
fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del
personale del supermercato, incaricato della
sorveglianza,
come
appunto
è
avvenuto
nella
fattispecie oggetto dell’odierno processo
(cfr,
Cass., sez.5, sent. n.7086 del 19.01.2011, Rv.249842;
Cass.,
Sez.5,
Sent.
n.37242
del
13.07.2010,
Rv.248650;
Cass.,
sez.5,
Sent.
n.27631
dell’8.06.2010, Rv.248388).
Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte
(cfr, Cass.,
Sez.4,
Sent. n.7235 del 16.01.2004,
Rv.227347) costituisce infatti furto consumato e non
tentato il sottrarre merce dai banchi di esposizione
di un supermercato ove si pratichi il sistema del
cosiddetto “self service” evitando il pagamento alla
cassa. Il momento consumativo del reato, in tal caso,
è ravvisabile nel momento dell’apprensione della
merce, che si realizza certamente quando l’agente
abbia superato la barriera delle casse senza pagare
il prezzo, ma anche prima, allorchè la merce venga
dall’agente nascosta in tasca o nella borsa, sì da
predisporre le condizioni per passare dalla cassa
senza pagare; salvo che, in quest’ultima evenienza
(quando quindi le casse non sono ancora state
varcate) l’avente diritto o persona da lui incaricata
abbia sorvegliato tutte le fasi dell’azione furtiva,
sì da poterla interrompere in ogni momento,
ravvisandosi allora solo la fattispecie tentata.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il
ricorrente condannato al pagamento delle spese
processuali.

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