Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8078 del 21/11/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8078 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Mazzarella Vincenzo, nato a Napoli 1’8 maggio 1956
avverso la sentenza in data 7 giugno 2012, della Corte d’appello di Napoli;
Sentita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Oscar Cedrangolo, che ha
concluso per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso;
udito l’avv.to Camillo Irace del foro di Napoli per l’imputato il quale conclude per l’accoglimento
del ricorso;

CONSIDERATO IN FATTO
Mazzarella Vincenzo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 7
giugno 2012, della Corte d’appello di Napoli, resa a seguito di giudizio di rinvio della Corte di
cassazione con sentenza in data 5 dicembre 2011, con la quale, ritenuta l’attenuante di cui al
cpv. dell’art. 116 cod. pen. , equivalente a tutte le altre circostanze aggravanti, ad eccezione di
quella di cui all’art. 7 I. 203/91, ha ridotto la pena inflitta al ricorrente ad anni 16 e mesi dieci
di reclusione.
A sostegno dell’impugnazione il ricorrente deduce l’erroneità nel calcolo della nuova
pena determinata dalla Corte d’appello.
E’ stata prodotta altresì una memoria con motivi aggiunti in data 19 novembre 2012,
peraltro tardiva.

Data Udienza: 21/11/2012

RITENUTO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato.
La motivazione del provvedimento impugnato è esaustiva, immune da palesi vizi di
logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte e, pertanto, supera il vaglio di
legittimità.
La Corte, infatti, nell’applicazione del principio di diritto affermato in sede di rinvio,
ritenuta l’attenuante di cui al cpv. dell’art. 116 cod. peri., equivalente a tutte le altre
circostanze aggravanti, ad eccezione di quella di cui all’art. 7 I. 203/91, sulla scorta dei criteri

delinquere dell’imputato, ha rideterminato la pena in anni 16 e mesi dieci di reclusione,
partendo da una pena base di anni dodici per il reato di tentato omicidio, aumentata ad anni
16 ex art. 7 Ig. N. 203 /91, aumentata di mesi 10 ex art. 81 c.p. in relazione al capo b)
dell’imputazione (detenzione e porto di armi comuni da sparo). E’ pacifico peraltro che in primo
grado, ai fini della determinazione della pena è stata applicata l’aggravante ex art. 7 I. n.
231/91 (v. pag. 42 e pag. 44 della sentenza) Non sussistono dunque le censure dedotte
nell’impugnazione.
Uniformandosi ai suddetti orientamenti che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione.

2. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in Euro 1000.

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, li 21 novembre 2012

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