Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8078 del 12/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 8078 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE ROSA MARCO N. IL 17/06/1969
avverso la sentenza n. 2774/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
29/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Udito il Procuratore Generale in persona d I Dott. A (-(10 (2-i-Cr
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Data Udienza: 12/11/2013

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RITENUTO IN FATTO

Avverso tale sentenza il difensore del De Rosa proponeva
appello.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 29.01.2013,
in riforma della sentenza emessa nel giudizio di primo
grado, appellata dal De Rosa, qualificava la condotta sub a)
ai sensi degli articoli 110,624 bis,625 n.2 c.p.; confermava
nel resto.
Avverso la predetta sentenza De Rosa Marco, a mezzo del suo
difensore, proponeva ricorso per Cassazione, chiedendone
l’annullamento e la censurava per i seguenti motivi:
1)violazione dell’art.606 lett.b) c.p.p. in quanto il reato
di cui agli articoli 2 e 7 della legge n.895/1967 doveva
essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.
Rilevava la difesa che il reato di cui all’art.2 della legge
n.895/1967 prevede una pena edittale massima di anni otto di
reclusione, che deve essere ridotta di un terzo in quanto
riferita ad armi comuni da sparo ai sensi dell’art.7 della
stessa legge. Essendo quindi la pena massima prevista per il
reato contestato pari ad anni cinque e mesi quattro di
reclusione, facendo applicazione della legge n.251 del 2005,
la prescrizione sarebbe maturata con il decorso di anni
sette e mesi sei di reclusione dalla data del commesso reato
e quindi ad oggi sarebbe maturata.
2) Violazione dell’art.606, lettera e) c.p.p. in relazione
al trattamento sanzionatorio. Osservava sul punto la difesa
che la Corte di appello aveva rubricato l’originario reato
di ricettazione in quello di cui all’art.624 bis c.p.,
aggravato ex art.625 n.2 c.p. e aveva confermato le già
concesse attenuanti generiche. Pertanto, anche se le
predette attenuanti generiche fossero considerate
equivalenti alla contestata aggravante, la pena edittale
prevista per il reato di cui all’art.624 bis sarebbe
comunque inferiore a quella del reato di ricettazione,
quanto meno nella previsione del minimo. La Corte
territoriale, quindi, secondo la difesa, avrebbe dovuto, in
virtù della riqualificazione del reato, rimodulare in
proporzione la pena da irrogare all’imputato.

De Rosa Marco è stato ritenuto responsabile dal Tribunale di
Roma, con sentenza emessa in data 30.09.2008, dei reati di
cui agli articoli 110,648 cod.pen. e 110 c.p., 2 co.1 e 4
legge 18.4.1975 n.110 e 7 legge 2.10.1967 n.895 e, concesse
le attenuanti generiche, riuniti gli stessi dal vincolo
della continuazione, è stato condannato alla pena di anni
due e mesi sei di reclusione ed euro 500 di multa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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Quanto al primo motivo di ricorso, osserva la Corte che alla
data odierna risulta estinto per intervenuta prescrizione il
reato di detenzione di arma comune da sparo, compreso nel
capo B) della rubrica.
Il reato di detenzione di arma previsto dall’art.2 della
legge n.895/1967 prevede infatti una pena edittale massima
di anni otto di reclusione, che deve però essere ridotta di
un terzo in quanto riferita ad armi comuni da sparo ai sensi
dell’art.7 della stessa legge. Essendo quindi la pena
massima prevista per il reato contestato pari ad anni cinque
e mesi quattro di reclusione, facendo applicazione della
legge n.251 del 2005, la prescrizione matura con il decorso
di anni sette e mesi sei di reclusione dalla data del
commesso reato (il 26.07.2005).
Non risulta invece prescritto, come ben evidenziato nella
sentenza impugnata, il reato di porto di arma comune da
sparo, sempre ricompreso nel capo B) della rubrica.
La sentenza impugnata deve essere quindi annullata senza
rinvio limitatamente al reato di detenzione di armi e
munizioni che risulta estinto per intervenuta prescrizione.
Deve essere pertanto eliminata la conseguente frazione di
pena, atteso che il disposto aumento di mesi sei a titolo di
continuazione comprendeva sia il reato di detenzione (ormai
estinto per prescrizione), sia quello di porto di arma
comune da sparo, e deve essere disposta la trasmissione
degli atti al Tribunale di Roma per la determinazione della
pena residua.
Infondato è invece il secondo motivo di ricorso.
La Corte territoriale ha infatti con congrua e adeguata
motivazione spiegato le ragioni per cui, pur avendo
qualificato come furto in abitazione (previsto dagli
articoli 624 bis e 625 c.p.) il reato originariamente
contestato come ricettazione, ha ritenuto di confermare la
pena per lo stesso irrogata dal giudice di primo grado, in
considerazione dell’estrema gravità del fatto (l’odierno
ricorrente, insieme con il complice, si era introdotto
all’interno di un’abitazione, accettando i rischi connessi
all’eventuale presenza degli occupanti, e aveva sottratto
numerosi valori e due armi, scassinando una cassaforte e
mettendo a soqquadro l’appartamento) e della personalità
dell’imputato, gravato da molteplici precedenti specifici.

E

PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente
alla statuizione per detenzione di armi e munizioni perché
tale reato è estinto per intervenuta prescrizione.
Elimina la conseguente frazione di pena e dispone la
trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per la
determinazione della pena residua. Rigetta nel resto.

ri

Così deciso in Roma il 12.11.2013

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