Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8077 del 21/11/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 8077 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Caserta Giovanni, nato a Capua il 24 luglio 1972;
Piscione Nunzio, nato ad Aversa il 7 febbraio 1955;
Pulito Vitaliano, nato S. Maria Capua Vetere il 22 febbraio 1970
avverso la sentenza in data 26 ottobre 2011, della Corte d’appello di Napoli;
Sentita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Oscar Cedrangolo, che ha
concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito l’avv.to Crisileo Raffaele per l’imputato Caserta Giovanni e l’avv.to Sgambato Claudio per
l’imputato Piscione Nunzio i quali concludono per l’accoglimento dei ricorsi;
CONSIDERATO IN FATTO
Caserta Giovanni, Piscione Nunzio, Pulito Vitaliano, hanno proposto ricorso per cassazione
avverso la sentenza in data 26 ottobre 2011, della Corte d’appello di Napoli, con la quale sono
stati condannati in ordine al reato di estorsione aggravata.
A sostegno dell’impugnazione il ricorrente Caserta Giovanni deduce:
a)

Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

Il ricorrente contesta la valutazione delle acquisizioni probatorie in base alle quali è
stata affermata la sua responsabilità; in particolare contesta che vi siano elementi tali che
possano far ricondurre alcune telefonate estorsive fatte nei confronti del Carletti, alla sua .
persona, sia perché il Carletti non è stato in grado di riconoscere la voce dell’imputato, sia

Data Udienza: 21/11/2012

perché dal contenuto delle telefonate non emerge alcun riferimento a “Giovanni”, inteso per il
ricorrente, sia perché dove emerge tale nominativo le telefonate non hanno nessun carattere
estorsivo, sia perché, infine, non vi sarebbe corrispondenza tra telefono cellulare, cod. IMEI e
scheda telefonica associata al numero di cellulare con la persona Giovanni Caserta.
Pisciane Nunzio ha dedotto:
a)

Violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento agli artt. 110, 629,

c.2 in relazione all’art. 628, c. 3, n. 1 c.p. e art. 192 c.p.p. Travisamento della prova.

affermata la sua responsabilità; in particolare contesta che vi siano elementi tali che possano
far ritenere che dalla sua utenza domestica siano state effettuate alcune telefonate estorsive;
in relazione alle stesse infatti il Pisciane avrebbe chiarito come le medesime siano state
effettuate dal Benincasa, che lo aveva tenuto all’oscuro del reale contenuto delle medesime,
offrendogli una spiegazione delle richieste fatte al Carletti, assolutamente legittima. Anche la
seconda telefonata rilevata, effettuata dal cognato della parte offesa a casa del Pisciane
dimostrerebbe l’assoluta buona fede del ricorrente. La persona offesa peraltro ha dichiarato di
non conoscere il Pisciane e non ha ricondotto a quest’ultimo alcune delle telefonate effettuate
dagli estorsori. Né l’ammesso rapporto di conoscenza e/o di amicizia del Pisciane con gli altri
coimputati poterebbe essere da solo sufficiente a far ritenere il Pisciane correo nella vicenda
estorsiva. Peraltro gli accertamenti effettuati sui suoi conti correnti non hanno evidenziato
alcun elemento anomalo riconducibile ad una attività estorsiva.
b)

Violazione di legge con riferimento all’art. 521 c.p.p. Mancata correlazione tra

l’imputazione contestata e la sentenza.
Poiché secondo il ricorrente le richieste estorsive, come affermato dagli stessi giudici di merito,
sono state effettuate con telefonate partite dalle cabine telefoniche di Teano e Sparanise, in
assenza di una presenza accertata del Pisciane in tali località, non vi sarebbe correlazione tra
accusa e sentenza, in quanto la condotta in ordine addebitata al ricorrente si è verificata in
Calvi Risorta e Teano.
c)

Violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all’art. 62 bis c.p.

Il ricorrente lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche,
nonostante il suo stato di incensuratezza.
d)

Violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all’art. 114 c.p.p.

Il ricorrente lamenta l’omessa motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante di
cui all’art. 114 c.p. in ragione dell’attribuito ruolo marginale nella vicenda
e)

Violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all’art. 133 c.p.

Il ricorrente censura i criteri di dosimetria della pena adottati.
Pulito Vitaliano ha dedotto:
a)

Violazione dell’art. 606 comma lett. b) in relazione al disposto di cui all’art. 192,

comma 2 c.p.p.; Violazione dell’art. 606 comma 1, lett. e) per essere la motivazione carente,
illogica, insufficiente.

Il ricorrente contesta la valutazione delle acquisizioni probatorie in base alle quali è stata

Il ricorrente lamenta l’insufficienza degli elementi posti a base dell’affermazione della sua
responsabilità. Censura la valutazione incondizionatamente positiva delle dichiarazioni9 della
parte offesa, e lamenta la omessa valorizzazione della circostanza relativa al mancato
riconoscimento della sua voce , nell’occasione in cui la p.o. riceveva le telefonate estorsive.
Anche nelle occasioni i cui il Pulito si è fatto tramite della consega del denaro agli estorsori, è
stato un mero nuncius della volontà del Carletti, come dimostrato anche dall’assenza di
contatti con gli altri soggetti accusati dell’estorsione in danno del Carletti

1. I ricorsi presentati da Caserta Giovanni e Pulito Vitaliano sono manifestamente
infondati, mentre deve essere accolto il ricorso presentato da Piscione Nunzio.
2. Per quanto riguarda i due primi ricorrenti la motivazione del provvedimento
impugnato è esaustiva, immune da palesi vizi di logica, coerente con

i principi di diritto

enunciati da questa Corte e, pertanto, supera il vaglio di legittimità.
Osserva la Corte che nei ricorsi si prospettano esclusivamente valutazioni di elementi di
fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice d’appello con motivazioni congrue ed
esaustive, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti (si veda in
particolare il riferimento agli elementi concernenti la valutazione delle telefonate in cui è
coinvolto il Caserta Giovanni, la sostanziale attendibilità della parte offesa Carletti, sicuramente
destinataria di richieste estorsive in larga parte soddisfatte,basate sul ricatto legato alla
volontà di portare a conoscenza della moglie una relazione extraconiugale dello stesso con la
cognata, oltre le minacce dirette alla sua incolumità fisica e dei suoi famigliari v. pagg. 20 e 21
della sentenza di primo grado,la provata esistenza di contatti telefonici tra lo stesso Caserta e
il Carletti nel mese di aprile 2007, e l’accertato collegamento tra il prevenuto e un altro dei
coimputati Benincasa; analogamente per il Pulito deve farsi riferimento alle dichiarazioni della
parte offesa, alla conoscenza dell’avvenuto mutuo ottenuto dal Carletti e della relazione
extraconiugale dello stesso, alla posizione privilegiata di conoscenza dei fatti derivanti
dall’attività lavorativa svolta in qualità di dipendente presso la pompa di benzina del Carletti, al
ruolo svolto nella consegna del denaro, alla sparizione dello stesso una volta che il Carletti si

RITENUTO IN DIRITTO

decise a sporgere denuncia ai carabinieri; v. pagg. 24 e 25 della sentenza di primo grado e
7,8,9 della sentenza d’appello; le dichiarazioni convergenti della teste Salerno e del maresciallo
dei carabinieri Petrosino).
Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di
valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi
logici, come nel caso di specie. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794).

3. Per quanto riguarda la posizione del Piscione al contrario ritiene la Corte che la
valutazione della sua posizione operata dai giudici d’appello non appare congruamente
motivata in relazione al nesso che legherebbe “qualitativamente” le telefonate partite I
,
dall’abitazione del Piscione con il suo concorso nell’attività estorsiva, e conseguentemente, per

l’affermazione della sua responsabilità. In particolare la Corte d’appello attribuisce efficacia
dirimente, per l’affermazione della responsabilità del Pisciane, alle riconosciute, da parte
dell’imputato, telefonate effettuate dall’utenza telefonica fissa della sua abitazione dal
coimputato Benincasa. Il Pisciane ha fornito una spiegazione rispetto a tali circostanze che non
appare illogica (cortesia richiesta da un amico per contattare un soggetto, il Carletti, nei cui
confronti il Benincasa vantava un credito). A tali considerazioni deve aggiungersi il fatto che il
Carletti non ha riconosciuto la voce del Pisciane tra quelle attribuibili a coloro che

conosciuto il Pisciane; appare dunque necessaria un’analisi più approfondita del numero delle
telefonate e della loro contestualizzazione rispetto alle richieste e ai pagamenti estorsivi
effettuati dalla parte offesa, anche alla luce del fatto che l’unica telefonata effettuata
personalmente dal Pisciane è collocata in un periodo in cui le richieste estorsive erano
terminate, e l’informazione in ordine alla possibilità di ottenere un posto di lavoro presso il
distributore del Carletti appare possibile a seguito dell’avvenuto licenziamento del Pulito. Non
emerge dalle sentenze come tale circostanza sia venuta a conoscenza del Pisciane e se la
stessa sia stata contestata al medesimo e quale sia stata la risposta fornita. In sostanza non
appare sufficientemente delineato il collegamento funzionale del Pisciane all’interno della
vicenda estorsiva con le azioni e il disegno criminoso attribuibile in modo assolutamente
credibile al Caserta e al Pulito (oltre che al Benincasa).
4. Alla luce delle suesposte considerazioni

deve dunque essere annullato l’impugnato

provvedimento nei confronti di Pisciane Nunzio con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello
di Napoli per nuovo giudizio.
Vanno invece dichiarate inammissibili le impugnazioni proposte da Caserta Giovanni e
Pulito Vitaliano.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna di questi due ricorrenti al
pagamento delle spese processuali nonché di ciascuno al versamento, in favore della Cassa
delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si
determina equitativamente in Euro 1000.
P.Q.M.
La Corte di cessazione, Sezione seconda penale,
annulla la sentenza impugnata nei confronti di Pisciane Nunzio con rinvio ad altra sezione della
Corte d’appello di Napoli per nuovo giudizio;
dichiara inammissibili; i ricorsi di Caserta Giovanni e Pulito Vitaliano che condanna al
pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 1000,00 in
favore della Cassa delle ammende.
Roma, li 21 novembre 2012

telefonicamente gli avanzavano richieste estorsive, né comunque aveva in precedenza

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