Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8077 del 12/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 8077 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
TRIESTE
nei confronti di:
ZANDIGIACOMO LUCA N. IL 16/02/1979
avverso la sentenza n. 886/2011 TRIBUNALE di TRIESTE, del
18/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. -0-Ljou..Ga9
che ha concluso per cywh.A.1QA_AA A.u.fo cau.. RI (U.j O-€.) – LAJ RQ_CQ_buLLS-edk… (tcpytv_ u/\.I oWt_ cALQ12_
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Udito, per la p rte civile, l’Avv
Udit i dife sor Avv.

Data Udienza: 12/11/2013

Fatto e diritto
1.Con sentenza del 18/10/2011 il Tribunale di Trieste, all’esito di giudizio
abbreviato, dichiarava Zandigiacomo Luca responsabile del reato di cui all’art. 186
comma 2 lett. c), 2 sexies cod. strad., perché circolava in ora notturna alla guida di
un’autovettura in stato di ebbrezza alcolica (fatto del 28/8/2010). Il giudice
ordinava la sospensione della patente di guida dell’imputato per la durata di un
anno e quattro mesi senza disporre la confisca del mezzo, trattandosi di veicolo si
proprietà di persona estranea al reato.

presso la Corte d’Appello di Trieste.
Deduce, con unico motivo, inosservanza della legge penale. Rileva che
correttamente non era stata disposta la confisca del veicolo, in quanto
appartenente a persona estranea al reato, ma che erroneamente era stato omesso
il raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, limitata nella
durata a un anno e quattro mesi.
Osserva, altresì, che la sanzione accessoria non è suscettibile di riduzione in
conseguenza della scelta del rito speciale, come espressamente stabilito dall’art.
222 comma 2 bis C.d.S.
Considerato in diritto
3.La Corte ritiene fondato il ricorso.
Dalla sentenza impugnata risulta, infatti, che il veicolo condotto dall’imputato al
momento della constatazione della violazione era di proprietà di persona estranea al
reato. Ne consegue che, se non può trovare applicazione la confisca, prevista per il
caso in cui il mezzo condotto dal trasgressore sia di sua proprietà, in forza della
disciplina in vigore all’epoca della commissione del fatto trova applicazione la
disposizione secondo la quale “se il veicolo appartiene a persona estranea al reato,
la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata”.
3.1.Nella specie il giudice risulta non essersi attenuto alla previsione del raddoppio
della sanzione amministrativa, la quale non è neppure suscettibile della riduzione di
cui all’art. 222 comma 2 bis cod. d. strada, non applicabile alla fattispecie di cui
all’art. 186 c. d. strada poiché riguardante esclusivamente il caso
di sospensione della patente per omicidio colposo commesso con violazione delle
norme sulla disciplina della circolazione stradale (per l’affermazione del principio in
tema di patteggiamento vedi Cass.
Sez. 4, Sentenza n. 34222 del 11/07/2012 Rv. 253533).
4.Poiché la misura della sanzione irrogata non corrisponde né al minimo né al
massimo della sanzione edittale, non è consentita a questa Corte la quantificazione
in concreto della sanzione medesima, la cui determinazione compete all’esercizio
della discrezionalità propria del giudice di merito.
2

2.Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale

5.11 ricorso, pertanto, va accolto, con annullamento della sentenza limitatamente
alla statuizione relativa alla durata della sospensione della patente di guida e rinvio
sul punto al Tribunale di Trieste, che nella determinazione della durata della
sanzione accessoria si atterrà ai criteri indicati.
Ai sensi dell’art. 624 c. 2 c.p.p. va dichiarata l’irrevocabilità della sentenza quanto
alle altre statuizioni.
P.Q.M.
La Corte annulla la impugnata sentenza limitatamente alla misura della sanzione

Tribunale di Trieste per nuovo esame sul punto.
Ex art. 624 co.2 c.p.p. è definitiva la decisione del Tribunale per ogni restante
statuizione.
Così deciso in Roma, il 12/11/2013.

amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia al

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