Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8075 del 12/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 8075 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
L’AQUILA
nei confronti di:
RADAELLI LORENZO N. IL 26/11/1981
avverso la sentenza n. 344/2012 TRIBUNALE di L’AQUILA, del
11/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ,L.Cougleo ti-tukz.
che ha concluso per wxau_ reuu_sk, Lot,
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Udito, per la parte «vile, l’Avv
Udit i difensøf Avv.

Data Udienza: 12/11/2013

Ritenuto in fatto
Con sentenza dell’11/6/2012 il Tribunale di L’Aquila dichiarava Radaelli Lorenzo
responsabile del reato di cui all’art. 186, 2° lett. b) C.d.S., per aver circolato alla
guida di un’autovettura in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande
alcoliche, con tasso alcolemico rilevato pari a 1,47 e 1,19 g/I nelle due prove
alcolemiche (fatto del 22/2/2009), e lo condannava alla pena di € 9.000,00 di
ammenda.
Avverso la sentenza propone appello, di seguito qualificato ricorso per

Generale presso la Corte d’Appello di L’Aquila.
Rileva che erroneamente il Tribunale aveva condannato l’imputato alla sola pena
pecuniaria, poiché per detto reato era prevista congiuntamente la pena
dell’arresto e quella dell’ammenda, delle quali chiedeva l’applicazione.

Considerato in diritto

Va disposta la corretta qualificazione dell’atto come appello, conformemente
all’intestazione dell’atto medesimo.
Va richiamato in proposito il principio, consolidato nella giurisprudenza di
legittimità, in forza del quale “Deve essere qualificato come appello – con
conseguente trasmissione degli atti, ai sensi dell’art. 569, 3 0 comma, c.p.p., alla
competente corte di merito – il ricorso per cassazione proposto avverso la
sentenza di primo grado con la quale sia stata erroneamente irrogata la sola
pena pecuniaria per un reato per il quale sia prevista congiuntamente anche
quella detentiva, e ciò in quanto un errore del giudice non può mutare il regime
delle impugnazioni che, per i reati sanzionati con pena congiunta, prescrive il
doppio grado di giudizio di merito (art. 593, 3 0 comma, c.p.p.)” Cass. pen.
[ord.], sez. VI, 02-12-2002.
Ne consegue la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello competente per la
trattazione nella sede propria.

P.Q.M.
La Corte
Dispone, qualificata la proposta impugnazione come atto d’appello, la
trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di L’Aquila per il prosieguo.
Così deciso in Roma il 12/11/2013
Il Consig iere relatore

Il Presidente

cassazione dalla Corte territoriale e trasmesso a questa Corte, il Procuratore

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