Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8074 del 12/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 8074 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AMBROSO RODOLFO N. IL 06/09/1978
avverso la sentenza n. 1875/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
29/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv.

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Data Udienza: 12/11/2013

Ritenuto in fatto

Con sentenza del 29/5/2012 la Corte di Appello di Venezia confermava in punto di
affermazione di responsabilità (e conseguenti statuizioni civili) la sentenza del giudice di
primo grado che aveva giudicato Ambroso Rodolfo e Olivo Leonardo responsabili del
reato di omicidio colposo in danno di Isalberti Marco. Secondo l’imputazione
l’autovettura condotta dall’Olivo, che alle 22.55 del 24/3/2007 percorreva la via San

con il ciclomotore sul quale viaggiavano Ambroso Rodolfo, conducente, e Isalberti
Marco, trasportato, che proveniva dalla direzione opposta. All’Olivo era attribuito
l’addebito di aver tenuto una velocità (di oltre 90 km/h, a fronte dei 70 km/h
consigliati), non commisurata alle condizioni di tempo e di luogo (ora notturna, assenza
di illuminazione artificiale, pioggia battente e asfalto bagnato) e di aver proceduto in
prossimità della linea continua di mezzeria, anziché il più possibile alla sua destra;
all’Ambroso di aver trasportato sul sellino il passeggero Isalberti, senza che ciò fosse
consentito, viaggiando in prossimità della linea continua di mezzeria e in grave stato di
ebbrezza alcolica.
I giudici di merito superavano le contestazioni difensive circa le incertezze in ordine alla
circostanza che l’Ambroso si trovasse alla guida sulla scorta delle deposizioni
testimoniali assunte, oltre che sul rilievo che la proprietà del mezzo, la natura delle
lesioni, la presenza del casco in prossimità del corpo dell’Ambroso e la dinamica dei
corpi a seguito dell’urto inducevano a ritenere che il predetto si trovasse alla guida al
momento del sinistro.
Ritenevano provato, inoltre, che l’urto era avvenuto nei pressi della linea di mezzeria,
talché doveva dedursi che entrambi i conducenti non si fossero attenuti alla regola che
imponeva loro di viaggiare lungo il margine destro della corsia di pertinenza.
Tenuto anche conto della velocità eccessiva alla quale procedeva l’Olivo, pervenivano,
quindi, a un giudizio di affermazione della penale responsabilità nei confronti di
entrambi gli imputati.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Ambroso.
Deduce vizio motivazionale e violazione della legge processuale.
Rileva che il procedimento argomentativo seguito dai giudici di merito è palesemente
illogico e trascura elementi acquisiti agli atti, quali il rapporto dei Carabinieri intervenuti
sul luogo dell’incidente, gli aspetti problematici evidenziati dai medici legali, oltre alle
testimonianze dalle quali scaturivano dubbi su chi fosse alla guida del ciclomotore,
dando rilevanza al riguardo a una testimonianza risalente a circa due ore prima del
sinistro e al lontano ricordo dei soccorritori circa la localizzazione dei corpi dopo
l’impatto. Osserva, in sostanza, che le argomentazioni dei giudici del merito omettono

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Pierino nel Comune di Bovolone, era andata a impattare con la parte anteriore sinistra

di affrontare il problema della oggettiva impossibilità di addivenire a una condanna al di
là di ogni ragionevole dubbio.
Le parti civili hanno presentato memorie con le quali si confutano le argomentazioni
poste a sostegno del ricorso.

Considerato in diritto

Non è ravvisabile, infatti, alcuna illogicità nel percorso argomentativo del giudice, il
quale perviene all’individuazione della persona alla guida del motociclo al momento
dell’incidente dopo aver considerato il complessivo quadro probatorio e dopo aver
constatato l’integrazione e la reciproca convergenza degli elementi di prova.
Del pari non assumono rilevanza, neppure in funzione della sussistenza di un
ragionevole dubbio, gli elementi probatori che si assumono trascurati, a fronte della
congrua e logica motivazione della Corte territoriale. Trova, infatti, al riguardo
applicazione il consolidato principio in forza del quale: “Nella motivazione della sentenza
il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un’analisi approfondita
di tutte le

deduzioni

delle

parti

e

a

prendere

in

esame

dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche
attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni
del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne
consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni
difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili
con la decisione adottata (Sez. 6, Sentenza n. 49970 del 19/10/2012, Rv. 254107).
Per tutte le ragioni indicate il ricorso va rigettato. Al ricorso consegue, a carico del
ricorrente, l’onere delle spese processuali e della rifusione delle spese sostenute dalle
costituite parti civili.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché
alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili per questo giudizio di cassazione e
liquidate in C 2.500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 12/11/2013
Il Consigliere relatore

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Il Presidente

I motivi di ricorso, da trattare unitariamente stante l’intima connessione, sono infondati.

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