Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8073 del 23/01/2013
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8073 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ORILIA LORENZO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Zamblasl Franco, nato a Talo II 17.5.44
indagato digs 54/11
avverso la ordinanza del Tribunale per il Riesame Trento del 24.4.12
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale per il Riesame aveva
respinto l’atto con cui il ricorrente aveva impugnato la convalida di sequestro probatorio
disposta a suo carico di oltre 2000 oggetti detenuti per fini commerciali;
Considerato che, con dichiarazione presentata il 4.1.13, il difensore ha segnalato che,
la merce è stata, nel frattempo, dissequestrata e che, quindi, è venuto meno l’interesse al
ricorso;
Poiché, essendo venuto meno l’interesse al ricorso (S.U. 24.4.08, Tchmli, Rv. 239397), si è in
presenza di una causa di inammissibilità ex art. 591 co. 1 lett. d) c.p.p. alla cui declaratoria
non segue, però, alcuna condanna alle spese in quanto la rinuncia a ricorrere dipende dal fatto
che l’interessato ha ottenuto in altra sede la pronuncia favorevole che attendeva da questa
Corte (Sez. III, 24.1.00, Di Nubile, Rv. 216449);
Data Udienza: 23/01/2013
P.Q.M.
Visti gli artt. 591 e 615 ss. c.p.p.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 23 gennaio 2013
Il Presidente