Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8072 del 23/01/2013


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 8072 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ORILIA LORENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ISOLDI PIERINO N. IL 20/11/1957
avverso l’ordinanza n. 978/2012 TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA, del
26/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 2 1

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 23/01/2013

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RITENUTO IN FATTO
l. Con ordinanza del 26.7.2012 il Tribunale di Bologna decidendo sull’istanza di

riesame proposta da Isoldi Pierino contro l’ordinanza 8.6.2012 del Giudice per le
Indagini Preliminari presso il Tribunale di Forlì – per quanto ancora interessa – ha
confermato il mantenimento della custodia in carcere dell’indagato limitatamente ai
reati di cui al capo 21 nelle varie articolazioni specificamente indicate e 22
(rispettivamente, concorso in dichiarazioni fraudolente mediante l’uso di fatture per
di appropriazione indebita, dichiarazioni fraudolente e emissione di fatture per
operazioni inesistenti).
Secondo il Tribunale, sempre ai fini di quanto ancora interessa nel presente
giudizio di legittimità, sussiste il pericolo di reiterazione di reati della stessa indole
perché, pur essendosi l’indagato dimesso dalla carica di amministratore unico delle
società Isoldi spa e Isoldi Holding spa e pur essendo subentrato un nuovo consiglio di
amministratore composto da professionisti, non può escludersi in maniera
assolutamente certa che l’influenza dell’Isoldi possa essere esercitata su di esso, date
le capacità persuasive di occulto manovratore e di mistificatore già dimostrate nel
corso degli anni in cui sono stati commessi i reati contestati e da ultimo nel
procedimento per calunnia contro di lui intentato. Ha osservato inoltre il Tribunale che
egli risulta contitolare insieme alla moglie e al figlio della Campodelsole srl, in seno alla
quale ha già rivestito la carica di amministratore unico in passato, e attualmente come
amministratore di fatto potrebbe operare all’interno di tale società con ulteriori
comportamenti illeciti sia di natura fiscale che appropriativa, così come potrebbe
risultare in modo occulto titolare di altri rapporti societari, come dimostra il ruolo di
fiduciante, già esercitato in relazione alla Due GI srl, che gli permetterebbe una facile
reiterazione criminosa, potendo ricostituire facilmente anche associazioni a delinquere
data la pregressa esperienza in materia collaudata per anni. Inoltre, ha considerato la
personalità assolutamente pervicace nel perseguimento dei propri scopi, leciti o illeciti
che siano, e la pericolosità desunta dalla precedente condanna per calunnia, da quella
riportata nel 1991 per istigazione alla corruzione (per la quale ha ottenuto la
riabilitazione) e dalla sentenza del Tribunale di Ravenna che lo ha condannato alla
pena di dieci anni di reclusione.
Ha ritenuto poi l’inidoneità degli arresti domiciliari, considerata la possibilità che
l’indagato, abituato al dispregio della legge e delle regole, potrebbe dalla propria casa
predisporre documentazione o impartire ordini o direttive in via telefonica o
informatica a persone di sua fiducia; infine ha rilevato che già in passato l’indagato
aveva violato la misura degli arresti domiciliari imposta nel procedimento per calunnia,
il che denota una sintomatica indifferenza alle disposizioni dell’autorità.

operazioni inesistenti e associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti

2. L’Isoldi ricorre per la cassazione del provvedimento deducendo due censure
limitatamente alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari:

2.1 Con un primo motivo denunzia l’illogicità della motivazione (art. 606
comma 1 lett. e cpp) nonché l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di
nullità (art. 606 comma 1 lett. c cpp) rilevando che nel provvedimento non risulta
individuato alcun concreto pericolo “realistico ed effettivo” di reiterazione dei reati di
cui all’art. 274 cpp, considerate le qualità personali dei componenti dei consigli di
che ha avuto la vicenda, per cui sarebbe difficile trovare soggetti disponibili ad
associarsi con lui per commettere reati.

2.2

Con un secondo motivo il ricorrente denunzia la mancanza,

contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta necessità di
disporre la custodia in carcere e alla inadeguatezza di ogni altra misura secondo i
parametri di cui all’art. 275 cpp. Rileva al riguardo che l’argomento della precedente
violazione della misura (applicata nel procedimento per calunnia) appare incongrua
perché tale violazione sarebbe stata commessa il giorno della pronuncia della sentenza
di patteggiamento con pena sospesa che quell’obbligo ha fatto automaticamente
decadere. Osserva inoltre che una volta escluso il pericolo di inquinamento probatorio
– come il Tribunale ha di fatto escluso – non si vede come il ricorrente potrebbe
predisporre documentazione di comodo e impartire ordini o direttive a complici;
parimenti, per le argomentazioni svolte nell’illustrazione del precedente motivo,
sarebbe escluso il rischio di ricostituire altre associazioni a delinquere.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La prima censura è manifestamente infondata.
L’illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile,
deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo
il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza,
restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni
difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili
con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni
del convincimento (cass. Sez. 3, Sentenza n. 35397 del 20/06/2007 Ud. dep.
24/09/2007; Cassazione Sezioni Unite n. 24/1999, 24.11.1999, Spina, RV. 214794).
L’ordinanza impugnata ha affrontato la questione alle pagg. 16 e ss. rilevando
che sussiste il pericolo attuale e concreto di reiterazione di reati analoghi perché la
nomina di un nuovo CdA per le società coinvolte nella vicenda non esclude in maniera
assolutamente certa che l’influenza dell’Isoldi possa essere esercitata su di esso, date
le capacità persuasive di occulto manovratore già dimostrate e l’attuale ruolo di

amministratore di fatto della Campodelsole srl che potrebbe indurlo ad operare al suo

3

amministrazione delle società già da lui amministrate e l’ampia risonanza mediatica

interno con ulteriori comportamenti illeciti; ancora, ha considerato la pericolosità anche
desumendola dai precedenti penali.
Trattasi di un ragionamento lineare, privo di salti logici e, come tale,
insindacabile in questa sede.
2. Anche la seconda censura è inammissibile, ma per sopravvenuta carenza di

interesse ai sensi dell’art. 568 comma 4 cpp, avendo il difensore dichiarato che
all’Isoldi è stata sostituita la misura della custodia in carcere con quella degli arresti
parte già conseguito il risultato che sperava di ottenere da questa Corte.
Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della
sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 cpp nella misura indicata in dispositivo.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23.1.2013.

domiciliari. Di conseguenza, l’interesse all’impugnazione è venuto meno avendo la

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