Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8072 del 10/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 8072 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI PALERMO
nei confronti di:
GENTILE GIOVANNI N. IL 30/03/1981
avverso la sentenza n. 62/2011 GIUDICE DI PACE di PALERMO, del
28/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
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Udito il Procuratore Generale in ersona del Dott. A
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile l’Avv
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Data Udienza: 10/10/2013

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Con sentenza
del 28/03/2012 il Giudice di Pace di
Palermo assolveva Gentile Giovanni dal reato di cui
all’art.590 co.1 c.p. per non avere commesso il
fatto.
Al Gentile, che era alla guida di un automezzo
militare Fiat Ducato, era stato contestato di avere
per colpa investito i pedoni Alfano Concetta ed Amato
Martina, che si accingevano ad attraversare la strada
sull’apposito passaggio pedonale, cagionando alle
stesse lesioni personali, guaribili rispettivamente
in giorni cinque e sei.
Avverso tale sentenza il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Palermo proponeva
appello,trasmesso tempestivamente a questa Corte di
cassazione per ottenere l’annullamento della
sentenza impugnata.
Il Procuratore della Repubblica ricorrente riteneva
infondate le censure mosse dal giudice di prime cure
in merito alla parzialità e all’incompletezza delle
indagini preliminari svolte dal pubblico ministero,
dal momento che la persona offesa Alfano Concetta,
nella testimonianza resa in data 9.12.2011, dopo
avere accuratamente descritto il conducente del
veicolo investitore, aveva riconosciuto Gentile
Giovanni in sede di individuazione fotografica e che
inoltre le discrepanze esistenti tra la testimonianza
dell’Alfano e quella della teste Russa attenevano a
circostanze di valore secondario rispetto al nucleo
rappresentativo costituito dall’avvenuto investimento
dei pedoni ad opera di un militare appartenente ai
Carabinieri.

Considerato in diritto
Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Palermo deve essere accolto.
La motivazione della sentenza impugnata non è infatti
congrua poiché il giudice di Pace non ha offerto una
valutazione di sintesi capace di dare logica
spiegazione delle risultanze processuali acquisite e,
in particolare, con riferimento alla credibilità del
riconoscimento fotografico secondo le caratteristiche
con cui si è realizzato.
La persona offesa Alfano Concetta infatti che, come
risulta dalla sentenza impugnata, aveva ben visto il
Gentile nel corso del sinistro, dal momento che egli
aveva soccorso le donne coinvolte nell’incidente ed

Ritenuto in fatto

era rimasto con loro fino al momento dell’arrivo
dell’ambulanza, aveva effettuato nei confronti
dell’imputato Gentile Giovanni un riconoscimento
fotografico nel corso della testimonianza resa in
data 9.12.2011.
La valorizzazione di altri elementi, quali le
discrepanze esistenti tra la testimonianza
dell’Alfano e quella della teste Russa e le
dichiarazioni del teste Aliotta che aveva negato di
riconoscere l’investitore nella persona di Gentile
Giovanni nelle foto che gli erano state mostrate non
è sostenuta da adeguato supporto logico.
Ai sensi dell’art. 624 cod.proc.pen. deve essere
pronunziato annullamento della sentenza con rinvio al
Giudice di Pace di Palermo per nuovo esame. Spese al
definitivo.

PQM

Annulla la impugnata sentenza e rinvia al giudice
di pace di Palermo per nuovo esame.
Così deciso in Roma il 10.10.2013

C

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