Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8071 del 10/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 8071 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

Data Udienza: 10/10/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GESUALDO SALVATORE N. IL 02/09/1986
avverso la sentenza n. 2968/2008 CORTE APPELLO di BARI, del
31/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
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(

Il Tribunale di Foggia in composizione monocratica, con
sentenza del 7.03.2008, dichiarava Gesualdo Salvatore
responsabile in ordine al reato di cui all’articolo 73
comma 5 d.PR.309/90 e, concesse le attenuanti generiche e
quella di cui al comma quinto dell’art.73 d.PR.309/90, lo
condannava alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 800
di multa, con i doppi benefici, confisca e distruzione
della sostanza stupefacente in sequestro.
Avverso tale sentenza proponeva appello il difensore
dell’imputato.
La Corte di appello di Bari, con sentenza datata
31.05.2012, oggetto del presente ricorso, confermava la
sentenza emessa nel giudizio di primo grado e condannava
l’imputato al pagamento delle spese del grado.
Avverso tale sentenza l’imputato Gesualdo Salvatore, a
mezzo del suo difensore proponeva ricorso in cassazione e
concludeva chiedendone l’annullamento per il seguente
motivo:
l) illogicità e contraddittorietà della motivazione ex
art.606 lett. e) c.p.p.. Sosteneva sul punto la
difesa che la Corte territoriale aveva dato
particolare risalto alla ricostruzione dei fatti
operata dal brigadiere Muscatelli, che aveva
individuato nel Gesualdo il soggetto che aveva preso
la banconota da 5 euro consegnata dall’acquirente la
sostanza stupefacente, ma aveva omesso di considerare
il racconto dell’altro teste, il brigadiere Del
Giudice Patrizio che aveva partecipato all’intervento
unitamente al Carabiniere Muscatelli e che era
caratterizzato da imprecisioni e contraddizioni
rilevate dallo stesso giudice di primo grado. Secondo
la difesa nel racconto dei due operanti ci sarebbero
state rilevanti contraddizioni: il Muscatelli aveva
infatti affermato che gli operanti penetrarono
all’interno del parco con l’auto di servizio, in tal
modo creando l’effetto sorpresa che aveva consentito
loro di cogliere sul fatto gli imputati; secondo il
Del Giudice invece la scena della cessione sarebbe
stata percepita dalla strada che costeggia
esternamente il parco, stante l’impossibilità di
farvi ingresso con l’autovettura. La difesa del
ricorrente valorizzava poi le dichiarazioni rese da
Vinciguerra Michele, ritenute invece contraddittorie
e non veritiere dai giudici della Corte territoriale,
che aveva dichiarato di essere stato lui a gettare a
terra il pacchetto contenente la sostanza
stupefacente.
Rilevava infine la difesa che comunque il reato ascritto
al ricorrente risulta ormai prescritto, essendo stato

Ritenuto in fatto

Considerato in diritto
OSSERVA
LA CORTE
DI
CASSAZIONE che i proposti
motivi di ricorso non sono fondati.
Per quanto attiene al primo motivo, si osserva (cfr.
Cass., Sez.4, Sent. n.4842 del 2.12.2003, Rv. 229369)
che, nel momento del controllo della motivazione, la
Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di
merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né
deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a
verificare se questa giustificazione sia compatibile con
il senso comune e con i limiti di una plausibile
opinabilità di apprezzamento; ciò in quanto l’art.606,
comma 1, lett.e) c.p.p. non consente a questa Corte una
diversa lettura dei dati processuali o una diversa
interpretazione delle prove, perché è estraneo al
giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza
della motivazione in rapporto ai dati processuali.
Tanto premesso la motivazione della sentenza impugnata
appare logica e congrua e supera quindi il vaglio di
questa Corte nei limiti sopra indicati. I giudici della
Corte di appello di Bari hanno infatti chiaramente
evidenziato gli elementi da cui hanno dedotto la
sussistenza della responsabilità del Gesualdo in ordine
al reato ascrittogli. In particolare hanno evidenziato
che la ricostruzione dei fatti operata dagli agenti
operanti non risulta affatto contraddittoria, come
ritenuto dal Gesualdo. Veniva infatti evidenziata la
precisa
e
dettagliata
deposizione del brigadiere
Muscatelli che, diversamente dal teste Del Giudice che
aveva ricordi confusi e imprecisi, ha ricostruito in modo
particolareggiato l’operazione, precisando che colui che
aveva consegnato “qualcosa” al ragazzo che si era
allontanato e aveva gettato a terra la busta contenente
la sostanza stupefacente era stato generalizzato per
Scopece Luigi, mentre l’altro ragazzo che era stato
notato ricevere la banconota da cinque euro veniva
identificato per l’odierno ricorrente Gesualdo Salvatore,
che veniva trovato in possesso della somma di euro 520,00
in banconote di vario taglio. Precisavano altresì i
giudici della Corte territoriale che lo scambio in

commesso in data 17.02.2005. Risulta infatti applicabile
il termine massimo di prescrizione pari ad anni sette e
mesi sei, avuto riguardo al trattamento sanzionatorio
previsto dall’art.73 d.PR.309/90 all’epoca del fatto, da
ritenersi più favorevole rispetto a quello attuale e
dunque applicabile ex art.2 c.p., ai sensi degli articoli
157 e 160 c.p. sia nella vecchia che nella nuova
formulazione.

v

questione
era
stato
attentamente
osservato
dai
Carabinieri, a breve distanza. Per quanto poi attiene
alle dichiarazioni di Vinciguerra Michele, che aveva
dichiarato di essere stato lui a gettare a terra la
sostanza stupefacente, i giudici della Corte territoriale
hanno evidenziato non solo che le stesse contrastano
decisamente con quanto riferito dal brigadiere
Muscatelli, ma che contrastano altresì con quanto
riferito dallo stesso Gesualdo in sede di interrogatorio,
allorchè ha sostenuto di essersi trovato sul posto
soltanto con Scopece e Vinciguerra Pasquale, negando in
sostanza la presenza del maggiorenne Michele. Anche il
secondo motivo di ricorso è infondato, non essendo ancora
decorso alla data odierna il termine massimo di
prescrizione (all’1.01.2025).
Il proposto ricorso deve essere , pertanto, rigettato e
il ricorrente condannato al pagamento delle spese
processuali.
PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 10.10.2013

(4

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