Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8070 del 05/02/2014


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Penale Ord. Sez. 5 Num. 8070 Anno 2014
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI PERUGIA
nei confronti di:
SANDOMENICO GIOVANNI N. IL 05/11/1979
avverso l’ordinanza n. 352/2013 TRIB. LIBERTA’ di PERUGIA, del
27/08/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
~sentite le conclusioni del PG Dott. 0Scat 6,ct uckm g 0 to

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Data Udienza: 05/02/2014

OSSERVA

1. Con ordinanza dell’8 luglio 2013, il G.I.P. presso il Tribunale di Perugia
applicava a Sandomenico Giovanni la misura degli arresti domiciliari, per il
delitto di cui all’art. 455 cod. pen., contro la quale proponeva istanza di

mancata trasmissione degli atti da parte del Pubblico Ministero entro il
termine di cui all’articolo 309, comma 5, cod. proc. pen., dichiarava
l’inefficacia dell’ordinanza.
L’indagato era sottoposto ad interrogatorio il 23 luglio 2013 (avvalendosi della
facoltà di non rispondere) ed era rimesso in libertà in data 7 agosto 2013.
2. In data 13 agosto 2013 il G.I.P. presso il Tribunale di Perugia emetteva nei
confronti di Sandomenico Giovanni nuova ordinanza, richiamando
integralmente il contenuto della precedente; la difesa proponeva istanza di
riesame, deducendone la nullità per violazione dell’articolo 302, cod. proc.
pen., poichè il giudice non aveva proceduto al previo interrogatorio
dell’indagato.
3. Il Tribunale per il riesame di Perugia, con l’ordinanza impugnata, annullava
l’ordinanza del G.I.P., in accoglimento dell’eccezione difensiva, richiamando
tre decisioni di questa Sezione (Sez. 5, n. 5135 del 12/11/2010 – dep.
11/02/2011, Toni, Rv. 249693; Sez. 5, n. 35931 del 15/07/2010 – dep.
06/10/2010, Toni, Rv. 248417; Sez. V, n. 22801 del 11/05/2010, Schirripa,
Rv. 247517) ed osservando che l’omissione del previo interrogatorio aveva
determinato la nullità della nuova imposizione, per violazione del diritto di
difesa, a nulla rilevando il primo interrogatorio, reso in epoca in cui l’indagato
era sottoposto a misura restrittiva della libertà personale.
4.

Propone ricorso il Procuratore della Repubblica di Perugia, deducendo

violazione di legge, in relazione all’art. 302 cod. proc. pen., norma che non
può trovare applicazione analogica alla fattispecie oggetto del procedimento,
diversa per presupposti da quella che la norma menzionata disciplina. Il
ricorrente sottolinea che in un caso la misura cautelare è stata dichiarata
inefficace per mancato interrogatorio dell’imputato (art. 302 cod. proc. pen.);
nell’altro l’inefficacia consegue alla mancata trasmissione nel termine di legge
al Tribunale per il riesame degli atti su cui la misura è fondata (art. 309,

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riesame l’indagato; il Tribunale per il riesame di Perugia, dato atto dalla

comma 10, cod. proc. pen.), ma in questo secondo caso un interrogatorio c’è
stato, senza che abbia alcun rilievo la circostanza della effettiva rimessione in
libertà del prevenuto, alla quale il Tribunale sembra legare la necessità di un
nuovo interrogatorio
5. Con memoria del 17 gennaio 2014, il difensore dell’indagato ha richiesto la

sottoposto al giudizio di questa Corte appare controversa e dibattuta nella
stessa giurisprudenza di legittimità.
5.1 II difensore dà atto dell’orientamento maggioritario sul tema, in base al
quale il disposto degli articoli 294 e 302 cod. proc. pen. non è suscettibile di
applicazione analogica. Inoltre secondo questa tesi non può parlarsi di
violazione del diritto di difesa, già garantito con il primo interrogatorio, per cui
un eventuale secondo interrogatorio assumerebbe una valenza meramente
formale e ripetitiva del primo.
5.2 A giudizio del difensore, però, è preferibile l’opposto orientamento, di più
recente elaborazione, in base al quale lo status libertatis conseguente alla
liberazione dell’indagato impone l’espletamento di un nuovo interrogatorio, a
nulla rilevando che l’indagato sia stato sottoposto ad interrogatorio di
garanzia dopo l’emissione della prima misura cautelare. Il difensore richiama il
passaggio di una decisione di questa sezione (Sez. 5, n. 5135 del 12/11/2010
– dep. 11/02/2011, Toni, Rv. 249693), secondo la quale si è in presenza di un
“provvedimento nuovo – e non già meramente reiterativo o sostitutivo di
quello originario che risulti ancora valido al momento dell’emissione del nuovo
– tanto da imporre una nuova richiesta del P.M., cui deve, in tal caso, far
seguito il previo interrogatorio dell’indagato”, evidenziando che la tesi esposta
da ultimo si fa preferire a quella opposta per la maggiore attenzione prestata
alle garanzie difensive nella fase cautelare, particolarmente importanti
allorchè il provvedimento limitativo della libertà personale viene adottato sulla
base di un compendio indiziario provvisorio.
6. Il ricorso dell’indagato richiede l’esame della questione di diritto
riguardante la necessità del previo interrogatorio in caso di nuova emissione
di misura cautelare, a seguito di dichiarazione di inefficacia di quella
precedente, per il mancato rispetto dei termini nel procedimento di riesame.
Sul punto si registrano i contrasti giurisprudenziali di seguito indicati.

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remissione del ricorso alle Sezioni Unite, rilevando che la questione di diritto

6.1 La tesi tradizionale (Sez. 5, n. 35931 del 15/07/2010, Toni, Rv. 248417;
Sez. 1, n. 23482 del 28/02/2003, Pittaccio, Rv. 225326), ribadita anche molto
recentemente (Sez. 2, n. 9258 del 23/11/2012 – dep. 27/02/2013, Sarpa, Rv.
254870), esclude la necessità di un secondo interrogatorio, richiamando
anche la giurisprudenza che afferma il medesimo principio, con riferimento al

ad opera di quello competente, nel termine di venti giorni dall’ordinanza di
trasmissione degli atti, sempre che non siano stati contestati all’indagato o
all’imputato fatti nuovi ovvero il provvedimento non sia fondato su indizi o su
esigenze cautelari in tutto o in parte diversi rispetto a quelli posti a
fondamento dell’ordinanza emessa dal giudice incompetente (Sez. 5, n. 3399
del 27/10/2009 – dep. 26/01/2010, Zarcone, Rv. 245836; Sez. U, n. 39618
del 26/09/2001, Zaccardi, Rv. 219975).
A fondamento di questo indirizzo, si osserva innanzi tutto che le prescrizioni di
cui agli artt. 294 e 302 cod. proc. pen. non sono suscettibili di applicazione

caso in cui la misura cautelare disposta da giudice incompetente sia rinnovata

analogica (Sez. F, n. 34026 del 14/09/2010, C., non massimata; Sez. 5, n. St
35931 del 15/07/2010, Toni; Sez. 1, n. 23482 del 28/02/2003, Pittaccio, Rv.
225326).
Altre pronunce sottolineano che il nuovo interrogatorio, nel caso in cui la
nuova ordinanza non contenga elementi nuovi e diversi rispetto a quella
precedente, costituirebbe una mera, superflua e non sostanziale, formalità, in
quanto “l’interrogatorio in questione è posto a garanzia dell’imputato, sicché

tale garanzia non ricorre ove lo stesso sia stato posto in condizioni di
esprimere in precedenza le sue difese sulla medesima imputazione”

(da

ultimo, Sez. 2, n. 9258 del 23/11/2012 – dep. 27/02/2013, Sarpa, Rv.
254870).
7. La tesi contraria afferma la necessità di un nuovo interrogatorio anche nel
caso in cui l’ordinanza custodiale precedente sia divenuta inefficace, a norma
di quanto previsto dall’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen..
7.1 In questo senso si è espressa innanzi tutto una decisione di questa
Sezione (Sez. V, n. 5135 del 12/11/2010 – dep. 11/02/2011, Toni, Rv.
249693), secondo cui “è illegittima l’ordinanza di custodia cautelare motivata

per relationem ad altra ordinanza – dichiarata inefficace per inosservanza del
termine stabilito per la decisione del giudice del riesame (art. 309, comma

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decimo, cod. proc. pen.) – e adottata in assenza del previo interrogatorio”, in
quanto “si tratta infatti di provvedimento nuovo – e non già meramente
reiterativo o sostitutivo di quello originario che risulti ancora valido al
momento dell’emissione del nuovo – tanto da imporre una nuova richiesta del
P.M., cui deve, in tal caso, far seguito il previo interrogatorio dell’indagato”, e

del combinato disposto degli artt. 294 e 302 c.p.p.” e con conseguente
“radicale nullità” del provvedimento del Tribunale del riesame che non rilevi
tale effetto.
7.2 Analogo principio era stato affermato in precedenza dalla Sesta Sezione
(Sez. 6, n. 2119 del 10/06/1998, Manfredi, Rv. 211751), secondo cui, in caso
di sopravvenuta inefficacia di un provvedimento coercitivo per il mancato
rispetto del termine di cui all’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., “l’unica
condizione posta dall’art. 302 c.p.p. per la reiterazione della custodia
cautelare è che l’indagato sia stato sottoposto ad interrogatorio”,
adempimento che nel caso di specie era stato rispettato.
7.3 Va da ultimo richiamata Sez. V, n. 22801 del 11/05/2010, Schirripa, Rv.
247517, in forza della quale “in caso di reiterazione di un provvedimento
applicativo della misura cautelare in precedenza dichiarato inefficace,
l’omissione del previo interrogatorio, sancito dall’art. 302 c.p.p., come
presupposto indispensabile sino a che nel giudizio ordinario non venga aperto
il dibattimento o in quello abbreviato l’imputato non abbia ancora avuto modo
di costituirsi, comporta ai sensi degli artt. 178, 180 c.p.p., la nullità della
nuova imposizione (e quindi l’originaria inefficacia della misura) per violazione
del diritto di difesa, deducibile in sede di riesame”.
Anche se l’affermazione del principio è generalizzata, va però considerato che
la pronuncia in questione si riferisce ad una vicenda in cui il precedente
provvedimento coercitivo era stato annullato perché il relativo interrogatorio
era stato compiuto in violazione del diritto di difesa dell’indagato che non
aveva avuto modo di visionare gli atti: essa, in altri termini, applica il principio
in un caso nel quale il precedente interrogatorio era affetto da invalidità.
8. Alla stregua dei riferiti rilievi, rilevato che la tematica esaminata ha dato
luogo ad un contrasto giurisprudenziale, appare necessario rimettere alle
Sezioni Unite Penali di questa Corte, a norma dell’art. 618 c.p.p., la seguente

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ciò, secondo quanto affermato in motivazione, ” a pena di inefficacia ai sensi

questione:

“Se sia necessario il previo interrogatorio in caso di nuova

emissione di misura cautelare, a seguito di dichiarazione di inefficacia di
quella precedente, per il mancato rispetto dei termini nel procedimento di
riesame”.

rimette il ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618 cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2014
Il consigliere tensore

Il presidente

P.Q.M.

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