Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 807 del 29/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 807 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Tripodi Antonino, nato a Monza il 20/12/1979

avverso l’ordinanza della Sezione del riesame del Tribunale di Milano del
15/05/2012

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto
Aniello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato veniva rigettato l’appello proposto da
Antonino Tripodi avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano del 03/04/2012, con
la quale veniva respinta un’istanza di revoca o sostituzione della misura
cautelare della custodia in carcere applicata noli confronti del Tripodi, proposta

1

Data Udienza: 29/11/2012

1,1

nel corso dell’istruttoria dibattimentale del giudizio a carico del predetto per i
reati di cui agli artt. 416-bis, 648 cod. pen., 10, 12 legge 14 ottobre 1974,
n.497, e 23 legge 18/04/1975, n.110, contestatigli nell’aver partecipato
all’articolazione locale di Desio dell’associazione di tipo mafioso denominata

ndrangheta e nell’aver illegalmente detenuto e portato in Seregno il 23/02/2009
tre pistole una delle quali con matricola abrasa, un fucile con il calcio e le canne
tagliati, munizioni, esplosivi ed inneschi.
L’imputato ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.

ricorrente deduce contraddittorietà della motivazione sulla mancata conclusione
dell’istruttoria dibattimentale al momento della proposizione dell’istanza

de

libertate, rispetto all’avvenuto esaurimento dell’esame dei testimoni del pubblico
ministero sulla specifica posizione dell’imputato; alla mancanza di elementi nuovi
rispetto a quelli già esaminati nella procedura di riesame, rispetto ai dati di
segno contrario emergenti dall’istanza e dall’atto di appello, allegati al ricorso,
anche per la presenza di circostanze emerse solo al dibattimento quali
testimonianze che chiarivano il contenuto lecito di conversazioni telefoniche
intercettate; ed alla ritenuta frammentarietà degli elementi indicati dalla difesa,
rispetto all’allegazione all’istanza del contenuto integrale delle deposizioni
dibattimentali.
2. In ordine alla permanenza delle esigenze cautelari, il ricorrente lamenta
l’illogicità dell’affermazione per la quale l’imputato non avrebbe provato la
rescissione dei legami con il contesto associativo, allegazione impossibile in
assenza di indizi sull’esistenza di detti legami.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso relativo alla permanenza dei gravi indizi per i reati
contestati è inammissibile.
Il ricorso è infatti generico rispetto ad una motivazione del provvedimento
impugnato che, anche a prescindere dal tema della conclusione dell’istruzione
dibattimentale, evidenziava come le acquisizioni testimoniali indicate dalla difesa
non avessero introdotto elementi nuovi rispetto a quelli già coperti dal giudicato
cautelare. Ed in effetti le testimonianze dei verbalizzanti, sul cui contenuto si
intrattiene il ricorrente, altro non facevano che confermare la mancanza di
intercettazioni telefoniche le quali indicassero l’imputato come affiliato
all’associazione e custode delle armi sequestrate; laddove gli indizi a carico
dell’imputato venivano individuati in sede cautelare, come dettagliatamente
2

1. In ordine alla permanenza dei gravi indizi per i reati contestati, il

precisato dal Tribunale, nel sequestro delle armi e degli esplosivi, mentre tali
oggetti venivano prelevati dal coimputato Antonio Andreana per essere
consegnati a Giuseppe Medici, affiliato al locale di Mariano Comense, in una
rimessa di proprietà dell’imputato, il cui affitto all’Andreana era oggetto di una
mera affermazione del Tripodi, non documentata ed incompatibile con
l’indisponibilità, in capo all’Andreana, di un telecomando indispensabile per
accedere alla rimessa. Altrettanto generico è il riferimento del ricorrente
all’incensuratezza dell’imputato, elemento che, oltre non essere evidentemente

in quanto non solo non incompatibile con il ruolo di custode delle armi, ma anzi
utile a tal fine per la maggiore affidabilità in tale funzione di un soggetto
insospettabile.

2. Inammissibile è di conseguenza anche il motivo di ricorso relativo alla
permanenza delle esigenze cautelari, in quanto sostenuto con l’impossibilità di
allegare l’interruzione di legami criminosi insussistenti, laddove per quanto detto
sull’esistenza del vincolo era coerentemente ritenuta la permanenza dei gravi
indizi; non senza considerare che il provvedimento impugnato era altresì
motivato sul punto con riguardo al pericolo di reiterazione della condotta
comunque derivante dall’inserimento in un contesto criminoso quale quello
descritto.
Alla declaratorla di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in C.1.000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C.1.000 in favore della Cassa delle
Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 comma 1 ter disp.
att. cod proc. pen..
Così deciso in Roma il 29/11/2012

Il Consigliere estensore

Depositata in Cancelleria

sopravvenuto, veniva specificamente valutato e ritenuto irrilevante dal Tribunale

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