Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 807 del 26/11/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 807 Anno 2015
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CUSINI FABRIZIO N. IL 05/06/1971
avverso la sentenza n. 4835/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
25/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 26/11/2014

RG 24299/14

Motivi della decisione
L’imputato CUSINI Fabrizio ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di MILANO, che ha confermato quella emessa dal locale GIP del Tribunale di Sondrio
in data 16.4.2009 appellata dallo stesso imputato e la condanna ivi stabilita per il reato di cui
agli artt. 73 co. 5 d.p.r. n. 309/90.

Il ricorso si rivela inammissibile perché – da un lato – del tutto generico ed in fatto, rispetto alla
motivazione resa dalla sentenza impugnata che ha fatto leva sul rinvenimento della duplice
qualità (eroina e cocaina) della droga nella autovettura e dell’armamentario per il
confezionamento presso l’abitazione. Dall’altro del tutto infondato è l’assunto della
sopravvenuta irrilevanza del numero di dosi ricavabili in relazione alla ipotesi in ordine alla
quale è intervenuta affermazione di responsabilità, essendo tale profilo rilevante anche sotto la
previgente ( e reviviscente) normativa in materia di stupefacenti.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 novembre 2014

Il ricorrente deduce violazione ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all’art. 73
co. 5 d.P.R. n. 309/90 stante la destinazione ad uso personale dello stupefacente sequestrato
erroneamente esclusa dalla suddivisione in dosi e sul numero di dosi ricavabili (122), criterio
inconferente a seguito della sentenza costituzionale n. 32/2014.

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