Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 807 del 16/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 807 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
YAN XUFEI N. IL 10/11/1975
avverso la sentenza n. 668/2013 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
11/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 16/12/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza era parzialmente confermata quella di primo
grado con la quale YAN XUFEI era ritenuto responsabile del reato di cui all’art.
474 cod. pen., in relazione alla detenzione per la vendita di 10 orologi di marche
varie, tutti con marchio contraffatto;

dell’imputato, avv. Antonello Renato Obinu, denunciando violazione di legge e
vizio di motivazione, con riferimento alla sussistenza di un falso grossolano,
poiché gli orologi erano di scarsa qualità e dunque anche in considerazione del
luogo e delle modalità di vendita, nonché del prezzo, non potevano indurre in
errore un compratore;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto l’assunto dell’impugnante
circa la grossolanità della contraffazione con conseguente operatività della norma
sul reato impossibile, collide con il consolidato indirizzo giurisprudenziale di
questa Corte, ancora di recente ribadito, secondo cui integra il delitto di cui
all’art. 474 c.p., la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio
contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della cosiddetta
contraffazione grossolana. Ciò in quanto l’art. 474 c.p., tutela, in via principale e
diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica fede,
intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che
individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la
circolazione anche a tutela del titolare del marchio, gravemente danneggiato
dalla difficoltà di distinguere, una volta messo in circolazione il prodotto, quello
originale da quello non autentico. Indirizzo che qualifica la fattispecie come reato
di pericolo, per la cui configurazione non necessita la realizzazione dell’inganno
non ricorrendo quindi l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della
contraffazione – e le condizioni di vendita – siano tali da escludere la possibilità
che gli acquirenti siano tratti in inganno (tra le ultime Sez. 5, n. 5260 del
11/12/2013 – dep. 03/02/2014, Faje, Rv. 258722);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il
2

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore

cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e di euro mille alla cassa delle ammende.

Il consiglier etensore

Il presidente

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2015

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