Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 807 del 01/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 807 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SANIPOLI FRANCESCA parte offesa nel procedimento
c/
IGNOTI
avverso il decreto n. 24255/2012 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
14/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

sg’

Data Udienza: 01/07/2013

RITENUTO IN FATTO

– che Sanipoli Francesca propone ricorso per cassazione contro l’ordinanza di
archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Roma, a seguito di udienza in camera di consiglio del 7 novembre 2012;
– che la ricorrente deduce manifesta violazione dell’articolo 112 della
Costituzione, erronea applicazione dell’articolo 595 cod. pen. e travisamento del
fatto, nella parte in cui si sostiene la tardività della querela; quanto a

Internet di messaggi offensivi e gravemente diffamatori nel gruppo Facebook
“odio Francesca Sanipoli”

implica reiterazione quotidiana del reato di

diffamazione, sicché non è sostenibile la tardività della querela;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso è inammissibile, poiché pur rubricando il motivo come violazione
di legge, la ricorrente censura, in realtà, la motivazione del provvedimento.
L’ordinanza di archiviazione, infatti, è stata emessa – a seguito della opposizione
del ricorrente – all’esito della rituale instaurazione e celebrazione dell’udienza
partecipata in camera di consiglio e secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte “L’ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti
fissati dal comma sesto dell’art. 409 cod. proc. pen.; e tali limiti sussistono,
quale che sia il procedimento a conclusione del quale essa sia stata pronunciata.
La citata norma, nel fare espresso e tassativo richiamo ai casi di nullità previsti
dall’art. 127, comma quinto, cod. proc. pen., legittima il ricorso per cassazione
soltanto nel caso in cui le parti non siano state poste in grado di esercitare le
facoltà ad esse attribuite dalla legge” (Sez. U, n. 24 del 09/06/1995, Bianchi, Rv.
201381; Sez. 6, n. 436 del 05/12/2002, Mione; Sez. 1, n. 8842 del 07/02/2006,
P.O. in proc. Laurino, Rv. 233582);

che osta a una diversa lettura il principio di tassatività dei mezzi

d’impugnazione e non v’è ragione costituzionalmente imposta di un ampliamento
della piattaforma dei vizi denunziabili mediante ricorso, considerata la natura,
“interlocutoria e sommaria… finalizzata a un controllo di legalità sull’esercizio
dell’azione penale e non a un accertamento sul merito dell’imputazione” (Corte
cost. ord. n. 153 del 1999; ord. n. 54 del 2003), dell’archiviazione e la ratio,
esclusivamente servente il controllo di legalità e obbligatorietà dell’azione
penale, che tradizionalmente si riconosce assistere gli strumenti di tutela
dell’offeso;

2

quest’ultimo aspetto, secondo evidenzia che la pubblicazione nello spazio

– che del resto alla pretesa sostanziale del denunziante/querelante offrono
comunque adeguata garanzia, la possibilità di sollecitare una riapertura delle
indagini, anche sulla scorta di indagini difensive, e di mantenere l’intatta facoltà
di esercitare i propri diritti d’azione e difesa, ampiamente e senza preclusione
alcuna, nella sede (civile) propria;
– che all’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i
profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000)

delle questioni dedotte, sì stima equo determinare in Euro 1.000,00;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2013
Il consigliere stensore

– di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione

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