Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 8069 del 20/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 8069 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AVESANI ALESSANDRO N. IL 27/09/1980 parte offesa nel
procedimento
c/
GOLINELLI VANESSA N. IL 12/04/1970
avverso il decreto n. 12020/2010 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
31/01/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
oks

– D.(1.

ci,

Udit i difensor Avv.;

rn: o WL-

Data Udienza: 20/09/2013

Il difensore di Avesani Alessandro, persona offesa nel procedimento a carico di Golinelli Vanessa,
in ordine al reato ex art. 485 c.p., ha presentato ricorso avverso il decreto di archiviazione, emesso,
a seguito di declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, dal Gip del tribunale di Roma, per
vizio di motivazione (il provvedimento contrasta con le risultanze processuali) e violazione di
legge, in riferimento alla lesione del principio del contraddittorio.
Il ricorrente ritiene la violazione di tale principio , sia per l’erronea declaratoria di inammissibilità
dell’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione, nel quale era documentalmente dimostrata la
condotta illecita della Golinelli, sia per inosservanza del principio interpretativo, secondo cui
l’omessa indicazione delle investigazioni suppletive non determina automaticamente
l’inammissibilità dell’opposizione, in quanto la persona offesa, può presentare,per contrastare la
richiesta di archiviazione , memorie, che se articolate in fondate argomentazioni , determinano il
dovere del giudice di fissare un’udienza in camera di consiglio. Il ricorrente conclude affermando
che il mancato passaggio al contraddittorio non risulta giustificato dal Gip mediante una corretta
valutazione dell’atto di opposizione e un’esaustiva enunciazione delle ragioni dell’infondatezza
della notizia di reato.
Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il giudice ha correttamente ed esaustivamente
esercitato il proprio potere-dovere derivato dalla richiesta avanzata dal rappresentante della
pubblica accusa. Dal provvedimento impugnato emerge che il giudice, da un lato ha
compiutamente esaminato il contenuto dell’opposizione, rilevandone la mancanza di concretezza e
di specificità, consistenti nell’indicazione dell’oggetto delle indagini suppletive e dei relativi
elementi di prova ,necessariamente caratterizzati- secondo un consolidato e condivisibile
orientamento interpretativo – da pertinenza (intesa come inerenza alla notizia di reato) e da
rilevanza (intesa come concreta incidenza sulle risultanze investigative del P.M); dall’altro ha
compiutamente valutato nel merito la richiesta di archiviazione , rilevando
a) la tardività della querela ,in relazione al termine di tre mesi ,decorrenti dal giorno della
notizia del fatto, a norma dell’art. 124 c.p. ;
b) l’assenza di elementi idonei per addebitare alla Golinelli l’apposizione delle firme
disconosciute dal querelante.
Alla luce di questa completa valutazione dei risultati delle indagini compiute dalla pubblica accusa,
razionalmente il giudice ha manifestato il proprio convincimento sulla infondatezza della notizia di
reato . A fronte della motivata decisione, il ricorrente propone censure, articolate in diverse ed
alternative ricostruzione e valutazione delle risultanze del procedimento.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 20.9.2013

FATTO E DIRITTO

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